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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03727/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. 15-17472/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi in rito e l'assoluta genericità dei motivi svolti in tema di responsabilità, trattamento circostanziale e sanzionatorio, meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. 1.1-2.

L'eccezione in rito, riproposta con i primi due motivi, è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del seguente decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in guanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità, ex art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9750, del 11/12/2020, dep. 2021, n.m.; Sez. 2, n. 1974, del 19/11/2019, dep. 2020, n.m.; Sez.

2. N. 44860, 17/10/2019, n.m.; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377; Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, Laneve, Rv. 258813; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566; sulla natura della nullità - a regime intermedio - qualora la notificazione all'imputato della citazione a giudizio sia stata effettuata con modalità diverse da quelle consentite, v.

Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).

Nel caso di specie l'imputato è peraltro rimasto domiciliato presso il difensore di fiducia anche a seguito della istanza di ammissione al patrocinio erariale, che spiega efficacia anche nel processo principale, cui la domiciliazione per l'istanza accede (Sez. 4, n. 12243, del 13/2/2018, Rv. 272246: L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento).

Il che vale a sanare ogni dedotta nullità delle notificazioni sopravvenute nei successivi gradi di giudizio.

1.3. Privo di ogni fondamento è anche il motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale incriminatrice, oltre alla promiscua ricorrenza dei tre vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa ed alla sua attribuibilità alla volontà del ricorrente.

La sentenza ha valorizzato sul punto le rassicurazioni ricevute dal deceptus, indotto a fare affidamento sulla remuneratività degli investimenti proposti, oltre al silenzio maliziosamente serbato dall'agente sulle perdite subite.

La difesa ha contestato tale valutazione facendo leva sull'onere di corretta informazione dell'investitore, che avrebbe potuto avvedersi della perdita usando l'ordinaria diligenza.

L'argomento non coglie l'essenza della motivazione censurata, né lambisce il fuoco della incriminazione: il momento essenziale ai fini della rilevanza degli artifizi atti a raggirare il contraente risiede nella stessa funzione della mediazione svolta dal promotore, che deve proprio fiduciariamente seguire l'investitore nel suo percorso finanziario, altrimenti l'investitore non avrebbe alcuna ragione di rivolgersi ad un promotore intermediario.

Proprio abusando 15-17472/2020 della fiducia che l'investitore ripone sul promotore questi induce un "ottimismo" che non trova rispondenza nell'andamento del mercato borsistico e induce il deceptus ad una disposizione patrimoniale che avrebbe evitato se avesse conosciuto il dato di realtà.

Il motivo di ricorso si limita, quindi, a denunziare i vizi, peraltro in maniera promiscua, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

1.4. Del pari è a dirsi quanto a insistita ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nel doppio giudizio di merito conforme sulla base della assenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile.

La Corte territoriale ha comunque valorizzato la presenza di un precedente penale e l'assenza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza nell'imputato, così rendendo ragione di una decisione logica e coerente rispetto alle acquisizioni istruttorie.

1.5. Quanto infine alla ravvisata illegittimità, per violazione dell'art. 165 cod. pen., della subordinazione del riconosciuto beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro settemila (motivo ripetuto, con più ricco corredo argomentativo, con i motivi aggiunti depositati in data 4 ottobre 2021, con i quali si è evidenziata la condizione di soggetto già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con valutazione dì indigenza già espressa in quella sede), va pure ricordato che il primo giudice aveva argomentato sul punto valorizzando l'ineludibilità della subordinazione in ragione della precedente concessione della sospensione.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame speso sul punto richiamando il divieto normativo già rappresentato.

Era dunque imposta, ai sensi del secondo comma dell'art. 165 cod. pen., la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale statuita.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

3. La natura non complessa delle questioni proposte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 15-17472/2020 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. 15-17472/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi in rito e l'assoluta genericità dei motivi svolti in tema di responsabilità, trattamento circostanziale e sanzionatorio, meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. 1.1-2. L'eccezione in rito, riproposta con i primi due motivi, è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del seguente decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in guanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità, ex art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9750, del 11/12/2020, dep. 2021, n.m.; Sez. 2, n. 1974, del 19/11/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 2. N. 44860, 17/10/2019, n.m.; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377; Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, Laneve, Rv. 258813; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566; sulla natura della nullità - a regime intermedio - qualora la notificazione all'imputato della citazione a giudizio sia stata effettuata con modalità diverse da quelle consentite, v. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso di specie l'imputato è peraltro rimasto domiciliato presso il difensore di fiducia anche a seguito della istanza di ammissione al patrocinio erariale, che spiega efficacia anche nel processo principale, cui la domiciliazione per l'istanza accede (Sez. 4, n. 12243, del 13/2/2018, Rv. 272246: L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento). Il che vale a sanare ogni dedotta nullità delle notificazioni sopravvenute nei successivi gradi di giudizio. 1.3. Privo di ogni fondamento è anche il motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale incriminatrice, oltre alla promiscua ricorrenza dei tre vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa ed alla sua attribuibilità alla volontà del ricorrente. La sentenza ha valorizzato sul punto le rassicurazioni ricevute dal deceptus, indotto a fare affidamento sulla remuneratività degli investimenti proposti, oltre al silenzio maliziosamente serbato dall'agente sulle perdite subite. La difesa ha contestato tale valutazione facendo leva sull'onere di corretta informazione dell'investitore, che avrebbe potuto avvedersi della perdita usando l'ordinaria diligenza. L'argomento non coglie l'essenza della motivazione censurata, né lambisce il fuoco della incriminazione: il momento essenziale ai fini della rilevanza degli artifizi atti a raggirare il contraente risiede nella stessa funzione della mediazione svolta dal promotore, che deve proprio fiduciariamente seguire l'investitore nel suo percorso finanziario, altrimenti l'investitore non avrebbe alcuna ragione di rivolgersi ad un promotore intermediario. Proprio abusando 15-17472/2020 della fiducia che l'investitore ripone sul promotore questi induce un "ottimismo" che non trova rispondenza nell'andamento del mercato borsistico e induce il deceptus ad una disposizione patrimoniale che avrebbe evitato se avesse conosciuto il dato di realtà. Il motivo di ricorso si limita, quindi, a denunziare i vizi, peraltro in maniera promiscua, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. 1.4. Del pari è a dirsi quanto a insistita ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nel doppio giudizio di merito conforme sulla base della assenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile. La Corte territoriale ha comunque valorizzato la presenza di un precedente penale e l'assenza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza nell'imputato, così rendendo ragione di una decisione logica e coerente rispetto alle acquisizioni istruttorie. 1.5. Quanto infine alla ravvisata illegittimità, per violazione dell'art. 165 cod. pen., della subordinazione del riconosciuto beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro settemila (motivo ripetuto, con più ricco corredo argomentativo, con i motivi aggiunti depositati in data 4 ottobre 2021, con i quali si è evidenziata la condizione di soggetto già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con valutazione dì indigenza già espressa in quella sede), va pure ricordato che il primo giudice aveva argomentato sul punto valorizzando l'ineludibilità della subordinazione in ragione della precedente concessione della sospensione. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame speso sul punto richiamando il divieto normativo già rappresentato. Era dunque imposta, ai sensi del secondo comma dell'art. 165 cod. pen., la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale statuita. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La natura non complessa delle questioni proposte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 15-17472/2020 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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