CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 35749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30827/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 360/2019depositata il 17/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 360/2019, pubblicata il 17/7/2019, - in giudizio promosso, nel 2001, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietarie di unità immobiliari situate all’interno del [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare la cessazione o lo scioglimento del Consorzio per il conseguimento dell’oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo per essere divenute le infrastrutture realizzate opere di natura pubblica, nonché la nullità di alcune clausole statutarie, con specifico riferimento alla clausola solve et repete e all’art.19, che attribuiva il voto plurimo ai soci fondatori, con conseguente nullità di svariate delibere assembleari tra le quali anche quella con la quale era stata deliberata la proroga del consorzio al 2050, e non debenza degli oneri consortili, giudizio riassunto, a seguito di nullità della decisione di primo grado (di declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Consorzio) con sentenza del 2007 della Corte d’appello (che dichiarava la legittimazione del Consorzio) e di ricorso per cassazione (respinto, con sentenza n. 22206 del 2013, che confermava la legittimazione passiva del Consorzio), con notifica al Consorzio ed ai consorziati per pubblici proclami - ha confermato la sentenza del Tribunale del 2015 che aveva respinto le domande delle attrici e di [OSCURATO:PERSONA] . I giudici di appello hanno respinto i gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti contumaci in primo grado) e, rilevata l’infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal Solinas e dal Consorzio, hanno: a) respinto la doglianza, comune a diversi appellanti, circa lo scioglimento/la cessazione/l’estinzione del Consorzio – di urbanizzazione – per effetto della ultimazione delle opere di urbanizzazione, acquisite al patrimonio del Comune di Arzachena, valutati i compiti e funzioni del Consorzio quali emergenti dall’art.5 dello statuto, e ritenuta comunque non dimostrata la necessaria condizione della effettiva presa in carico delle infrastrutture da parte del Comune, previa loro regolarizzazione formale, ovvero per scadenza del termine, che nello Statuto del 1989 era stato fissato al 2050, Statuto impegnativo e vincolante per le consorziate appellanti, che vi avevano aderito liberamente con l’acquisto dell’immobile, dovendo essere ritenute comunque inammissibili per genericità le domande di nullità di tutte le delibere consortili adottate con il criterio del voto plurimo dei soci fondatori ovvero tardive le stesse, perché il vizio dedotto, implicando l’annullabilità, non la nullità assoluta, delle delibere per vizi dei quorum costitutivi e deliberativi, doveva essere fatto valere entro il termine di 30 gg.; b) respinto anche, per l’inscindibilità della posizione di consorziato dallo status di proprietario dell’immobile compreso nel comprensorio della [OSCURATO:PERSONA], le censure volte a fare accertare la legittimità del recesso dal Consorzio introdotte legittimamente solo dal Solinas, che si era visto respingere in primo grado una domanda riconvenzionale, mentre le altre parti appellanti avevano inammissibilmente introdotto in appello fatti nuovi; c) confermato la statuizione di primo grado circa la piena legittimità dell’art.28 dello Statuto, che prevede l’obbligo per i consorziati di pagare gli oneri consortili per l’anno in corso una volta approvato il bilancio e non ammette la possibilità di sospensione o ritardo dei pagamenti per eccezioni o pretese di qualsiasi genere, e dell’art.9, sulle particolari attribuzioni e prerogative riconosciute all’organo di amministrazione. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 14-17/10/2019, affidato a otto motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese), di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati il 25/11/2019), del [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 28/11/2019) e di tutti gli altri consorziati (con notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] e la Giovanzana hanno proposto autonomo ricorso successivo, notificato il 22/10/2019, in due motivi, avverso la stessa sentenza e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (che ha resistito con controricorso notificato il 2/12/2019), nonché di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ingerid. [OSCURATO:PERSONA] nonché di tutti gli altri consorziati (che non hanno svolto difese). Con decreto presidenziale n. 14073/2022, è stato dichiarato parzialmente estinto il presente processo per rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], costituitasi quale avente causa, in quanto unica erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], co-ricorrente, deceduta il 24/2/2021, ha rinunciato al ricorso. Le ricorrenti principali Maucci e Bergesen, quelle incidentali (così qualificate) Licenziati e Giovanzana e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ricorrenti principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (essendo la Ancorini deceduta ed avendo la sua avente causa rinunciato al ricorso) lamentano: a) con il primo motivo, in via preliminare, la violazione , ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.24 Cost. , 163, 164, 166, 167, 292, 297 c.p.c. e la nullità dell’intero giudizio e della sentenza per una serie di errores in procedendo, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdotta dal Solinas in corso di causa, anziché respingerla nel merito, non avere, a seguito di sospensione del giudizio, disposto, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del ricorso anche ai consorziati convenuti contumaci) confermati dalla Corte d’appello; b) con il secondo (rubricato primo) motivo, violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.3, 118, 119 Cost. e erronea e falsa applicazione di legge, violazione degli artt.26, 2643 c.c., 2644, 2645 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, della legge n. 1228/1954, della legge regionale n. 45 del 1989, art.28, della legge n. 431/1985, in punto di mancata declaratoria di intervenuta estinzione o cessazione del Consorzio; c) con il terzo (rubricato secondo) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 23, 2697, 1137, 2909 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, 111 e 3 Cost., per avere la Corte d’appello invertito l’ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittimità della proroga di durata del Consorzio approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in applicazione delle norme sul condominio, trattandosi di mera irregolarità formale, essa si sarebbe dovuta impugnare la delibera nel termine di trenta giorni, mentre, applicandosi, correttamente, le norme in materia di associazione, le deliberazioni assembleari adottate con una maggioranza di voti insufficiente dovevano essere dichiarate inesistenti; d) con il quarto (rubricato terzo) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art.21, 23, 1341, 2602, 2604 c.c., 12 preleggi, 3, 18 Cost. in punto di statuizione di rigetto della domanda di nullità delle clausole statutarie, sulla ripartizione delle spese tra i consorziati, rappresentanza nelle assemblee, voto plurimo sestuplo dei soci fondatori, composizione dell’organo amministrativo, limitazioni al diritto di sollevare eccezioni, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello Statuto, mentre se ne sarebbe dovuto rilevare la nullità ed inefficacia perché vessatorie e non specificamente approvate nei singoli atti di acquisto; e) con il quinto (rubricato quarto) motivo, la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 18 Cost., 12 preleggi, 14, 24, 1117 e ss. , 2603 e ss. c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente applicato al [OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere; f) con il sesto (rubricato quinto) motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 Cost., 36, 1322, 1326, 1372, 2643 e 1407. c.c., nonché delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c., per avere la Corte d’appello valorizzato lo Statuto del Consorzio, registrato il 27/7/1989, in luogo del primo e originario Statuto, trascritto in Conservatoria nel 1962 e, così facendo, erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem ; g ) con il settimo (rubricato sesto) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 23 e 41 Cost., 14, 24 c.c., 44 della Carta fondamentale dei diritti dell’uomo della Corte di Giustizia Europea, 1349, 1362, 1469 bis c.c., del d.lgs. 206/2005, della Direttiva CEE 93/2013, della normativa in materia di divieto di posizione dominante ex art.3 l.287/1990, 102 RFUE, della normativa in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato, della sentenza Corte Cost. n. 102/2008 (sulla illegittima doppia imposizione tributaria sugli immobili), 1111, 1117 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che gli impegni derivanti dall’adesione al consorzio avessero natura di obbligazioni propter rem ed avere quindi ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di associazione e comunione; g) con l’ottavo (rubricato settimo) motivo, la violazione, ex art.360 n.3 c.p.c., degli artt. 3, 18 e 24 Cost. e la falsa applicazione degli artt.1341 , 1362, 1363, 1364, 1469 bis c.c. e degli artt.112, 113, 115 c.p.c., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare, in via officiosa, l’abnormità della proroga (dal 1981 al 2050), a tempo indeterminato, della durata del Consorzio, con conseguente facoltà di recesso degli associati in qualsiasi momento; h) con il nono (rubricato ottavo) motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 24 Cost., 115 e 116 c.p.c., 1362 e ss. c.c., sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo quanto alla ritenuta insussistenza della facoltà di recesso dall’associazione consortile da parte dei proprietari di appartamenti, a fronte del documento rappresentato dallo Statuto originario, trascritto alla Conservatoria nell’aprile 1962 che dimostrerebbe la sussistenza del suddetto diritto di recesso, non essendo previsto alcun obbligo in capo al venditore di appartamento di imporre l’impegno e l’obbligo di partecipazione al Consorzio a carico dell’acquirente. 2. Le ricorrenti successive, da qualificarsi pertanto come ricorrenti incidentali, Licenziati e Giovanzana lamentano: a) con il primo motivo, sia la violazione dell’art.183 comma 6 c.p.c., per avere la Corte d’appello preso in considerazione un documento, lo Statuto del Consorzio modificato nel 1989, registrato e non trascritto, depositato in giudizio solo con la «terza» memoria ex art.13, comma 6, c.p.c., dell’art.18 DPR n. 131/1986, per avere la Corte d’appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo Statuto del Consorzio del 1989, solo registrato e non trascritto, del principio consensualistico dell’art.1376 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato «la possibilità di atti traslativi della titolarità di un immobile con efficacia meramente inter partes», sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte territoriale ignorato che la revoca dell’assegnazione al Consorzio della gestione dei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l’avvenuto trasferimento in capo al Comune di Arzachena dei poteri dispositivi e gestori delle opere primarie e secondarie del Consorzio, con conseguente impossibilità di proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e del 2008; b) con il secondo motivo, la violazione dell’art.183 comma 6 c.p.c., per avere la Corte d’appello, erroneamente, ritenuto opponibile alle ricorrenti lo Statuto registrato nel 1989, ma non trascritto, depositato tardivamente, nonché la violazione dei principi giurisprudenziali in materia di corretta interpretazione della domanda giudiziale, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile, per indeterminatezza, l’impugnativa delle delibere di proroga della durata del Consorzio, senza considerare che la tardiva individuazione delle delibere di proroga (del 1973 e del 1989) era giustificata dalla accertata condotta ostruzionistica del Consorzio e comunque si era, con il deposito delle delibere, superato la genericità originaria della domanda, mentre sin dall’atto introduttivo sarebbe stata dedotta la causa petendi della invalidità, essendosi richiamata la nullità dell’art. 19 dello Statuto, successivamente indicato come causa di nullità delle delibere; infine, sempre con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art.23 c.c., per avere la Corte d’appello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del Consorzio il termine previsto per l’impugnazione delle delibere condominiali, respingendo la domanda di accertamento della cessazione del Consorzio per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050. 3. Il ricorso incidentale del Solinas è stato rinunciato, con decreto presidenziale di estinzione parziale del giudizio. 4. La prima censura del ricorso principale, con la quale si denuncia la nullità dell’intero giudizio e della sentenza per una serie di errores in procedendo, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado, cui le ricorrenti non hanno «potuto» prendere parte (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdotta dal Solinas in corso di causa, anziché respingerla nel merito, ritenendo la partecipazione al Consorzio un’obbligazione propter rem, nonché per non avere, a seguito di sospensione del giudizio, disposto, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del ricorso anche ai consorziati convenuti contumaci), confermati dalla Corte d’appello, è inammissibile. La censura, nella sua prima parte (relativa alla asserita tardività della domanda riconvenzionale del litisconsorte Solinas) è inammissibile per difetto di specificità e perché non spiega quando e come, in sede di impugnazione, il vizio specifico della sentenza di primo grado era stato sottoposto alla Corte d’appello (che non vi accenna neppure nella decisione qui impugnata). La seconda parte della doglianza, in punto di asserita nullità del giudizio per mancata notifica, ex art.292 c.p.c., in relazione sempre alla domanda di regresso del Solinas, è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la nullità derivata della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere fatta valere dal Consorzio nei cui riguardi tale domanda era stata proposta . Peraltro, avendo il Solinas definitamente rinunciato ad ogni domanda nei confronti del Consorzio, per intervenuto accordo transattivo tra le suddette parti, tutte le domande avanzate dalle ricorrenti principali dirette sostanzialmente a censurare il capo della sentenza con cui è stata respinta nel merito la domanda del Solinas, sono divenute inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto poi alla nullità del giudizio per mancata notifica ai convenuti contumaci del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, risulta dalla stessa sentenza impugnata (e dal controricorso) che, in primo grado, il giudizio, nelle more del procedimento in cassazione, veniva riassunto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con autorizzazione delle attrici a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. a tutti i consorziati in qualità di litisconsorti necessari, ai fini dell’integrazione del contraddittorio. All’esito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si costituiva il solo consorziato Solinas. Il giudizio veniva sospeso pendendo ricorso per cassazione. La censura non è chiara: si afferma che a seguito di sospensione del giudizio, il Tribunale, in violazione dell’art.297 c.p.c., avrebbe disposto, con ordinanza del 2014 , che «non fosse necessaria la notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso anche ai convenuti contumaci». In ogni caso, la doglianza è infondata, alla luce di quanto chiarito da questa Corte (Cass. 2315/1987), secondo cui «L'art. 297 cod. proc. civ., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato alle altre parti nel termine stabilito dal giudice, non si riferisce anche alla parte contumace, non rientrando la comparsa riassuntiva tra gli atti che devono essere notificati al contumace a norma dell'art. 292 cod. proc. civ..» (conf. Cass.8728/1998; Cass. 17557/2002; Cass. 8162/2003). Il principio è stato anche di recente ribadito: «La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio» (Cass. 26800/2022; vedasi anche Cass.13015 /2018: « L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione»). 5. Il secondo motivo , con il quale si lamenta, con vizio di violazione di legge, che non si sarebbe, erroneamente, dichiarata l’ intervenuta estinzione o cessazione del Consorzio, è, del pari, inammissibile. Anzitutto, la circostanza fattuale circa l’asserita omessa trascrizione, in violazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art.2643 c.c., dello Statuto del 1989, soltanto registrato, non emerge dalla sentenza impugnata e viene quindi eccepita per la prima volta in sede di legittimità, per quanto dedotto in ricorso, ed è fermamente contestata dal Consorzio controricorrente. In ogni caso, riguardo alla cessazione del Consorzio per raggiungimento o impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio, la Corte d’appello ha rilevato che, avuto riguardo all’art.5 dello Statuto del 1989, doveva escludersi che, per effetto della sola realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il Consorzio avesse esaurito tutte le diverse finalità da perseguire, quali «la disciplina e regolamentazione delle costruzioni edilizie erette dai consorziati… lo studio e l’esecuzione di opere e impianti, servizi di interesse generale e particolare nell’ambito del comprensorio … la manutenzione e la gestione di ogni installazione di interesse generale o comune …la partecipazione a tutte le iniziative aventi il medesimo scopo o suscettibili di favorirne lo sviluppo». Orbene, anche il testo dell’art.2 dello Statuto originario del Consorzio, quale ritrascritto a pagg. 18-19 del ricorso (secondo cui il Consorzio doveva provvedere allo studio ed esecuzione di opere ed impianti di interesse generale e particolare sui terreni dei suoi partecipanti, alla manutenzione e alla gestione delle dette opere ed installazioni, alla organizzazione ed alla utilizzazione di tutti i servizi di interesse comune, allo studio ed alla determinazione di un piano edilizio, relativamente alle costruzioni che nasceranno sui terreni appartenenti ai membri del Consorzio), concerne una serie di attività (in parte coincidenti con quanto indicato nel nuovo Statuto) di cui è indimostrato, per quanto accertato nel merito, l’effettivo completamento ed esaurimento. Peraltro, i compiti del Consorzio di urbanizzazione sono stati chiariti da questa Corte (Cass. 9941/2010): « La stipulazione con il comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'Amministrazione - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, secondo comma, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al comune delle opere di urbanizzazione e la destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti» Quanto poi alla pretesa cessazione del Consorzio per essere i beni di proprietà dello stesso divenuti di proprietà dell’Amministrazione comunale di Arzachena (in cui rientra la frazione di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello ha accertato che, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di uso pubblico delle opere consortili, ai fini che interessano dell’estinzione del Consorzio, non vi è alcuna evidenza di un siffatto atto di cessione/trasferimento delle aree consortili e neppure della volontà dell’Ente locale di assumerne la gestione e la manutenzione. Le ricorrenti invocano imprecisati «indici conformativi» adottati dall’Ente locale, da cui si dovrebbe evincere il passaggio in proprietà comunale. La censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali di merito. 6. La terza censura, con la quale si denuncia violazione di legge, per avere la Corte d’appello invertito l’ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittimità della proroga di durata del Consorzio approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in applicazione delle norme sul condominio, trattandosi di mera irregolarità formale, essa si sarebbe dovuta impugnare la delibera nel termine di trenta giorni, in violazione anche di un giudicato inter partes sulla medesima questione, una pronuncia della stessa Corte d’appello di Sassari del 2005, ove si sarebbe sancita l’illegittimità del voto sestuplo adottato dai soci succedutisi ai soci fondatori, è inammissibile . Anzitutto, quanto alla asserita violazione del giudicato esterno, il motivo difetta di specificità, in quanto « Il giudicato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione» (Cass. 9140/2016; Cass. 24162/2017), cosicché nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità dei giudicato esterno va coordinato con i criteri redazionali desumibili dal disposto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. Nella specie, le parti non hanno rispettato tali criteri redazionali. Quanto alla nullità della delibera di proroga della durata del Consorzio, la Corte d’appello ha rilevato che il Consorzio non si era estinto neppure per decorrenza del termine, in quanto, nello statuto del 1989, vigente al momento dell’acquisto da parte delle attrici Licenziati e Giovanzana richiamato nell’atto di acquisto, è fissato un termine al 2050 e che, stante la genericità dell’atto di citazione delle attrici Licenziati e Giovanzana (non rilevando integrazioni formulate in appello), essendo rimasti contumaci in primo grado gli altri consorziati, ad eccezione del Solinas, non era risultata neppure ammissibile la censura circa la nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra queste a maggior ragione di quelle con le quali l’assemblea aveva prorogato il termine di durata del Consorzio al 2050», senza indicazione degli estremi identificativi dei verbali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la Corte territoriale ha poi rilevato che, anche nell’ipotesi dell’illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l’impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione. La doglianza è inammissibile quindi perché non viene censurata la prima ratio decidendi, con la quale la Corte d’appello ha confermato la statuizione di primo grado sulla inammissibilità della domanda introduttiva per sua genericità. La censura è poi inammissibile ex art.360 bis c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso la causa in applicazione di principi di diritto affermati da questa Corte . Si è infatti affermato (Cass.10220 /2010) che « Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro struttura, affidata all'autonomia privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l'applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione» (conf. Cass.7427/2012). I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono comunque ritenute « figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi» (Cass. 19792/2021). Successivamente si è chiarito (Cass. 1468/2021) che l'obbligo dell'associato di consorzio di urbanizzazione di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una «obligatio propter rem» atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito. In sostanza, la fonte degli obblighi del consorziato discende dalla «contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto», con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che «è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito» (Cass.9533/2023). Nella motivazione della pronuncia n. 1468, si è ribadito che « in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unit̀ immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volont̀ di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; Cass.27 maggio 2019, n. 14440, cit.)». Si è quindi ritenuto che il consorzio, costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione, costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato, anzitutto, dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio e che, qualora in tali atti manchi una disciplina specifica, sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia «che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, cod.civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione» (Cass.286/2005; conf. Cass. 20989/2014, Cass. 27634/2018, Cass.28611/2022). Il principio si trova anche affermato in Cass.24052/2004, ove si evidenzia come, anche in materia di deliberazioni delle assemblee condominiali, «alla quale la materia dei consorzi di gestioni di parti comuni, poste al servizio di proprietà esclusive, è assimilabile meglio che a quella delle comunioni ordinarie», il legislatore si è uniformato al medesimo indirizzo del diritto societario, assumendo la generalità dei casi di contrasto con la legge o il regolamento nella categoria dell'annullabilità, e rimanendo la nullità confinata a casi nominati o residuali nell'elaborazione della giurisprudenza (art. 1137 c.c.) La statuizione della Corte d’appello circa l’applicabilità, in difetto di revisione statutaria (non dedotta neppure dalle ricorrenti), delle norme in tema di condominio quanto al termine di impugnazione di delibere annullabili per vizio del quorum costitutivo e deliberativo, risulta pertanto adottata in conformità a giurisprudenza costante. La Corte d’appello ha poi rilevato che il Tribunale, in primo grado, aveva evidenziato il nuovo statuto, registrato nel 1989, era pienamente vigente all’atto di acquisto, nel 1990, da parte della Licenziati e della Giovanzana, che vi avevano consapevolmente aderito. 7. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del rigetto della domanda di nullità delle clausole statutarie, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello Statuto, perché se ne sarebbe dovuta rilevare la nullità ed inefficacia in quanto, in particolare, vessatorie e non specificamente approvate nei singoli atti di acquisto, è parimenti inammissibile. Occorre rilevare che le consorziate Maucci e Bergesen sono rimaste contumaci in primo grado e hanno proposto appello. La Corte d’appello, a pag. 19, ha dato atto che diverse questioni e vizi sono state introdotte da tali appellanti solo in grado di appello, oltre i termini previsti in primo grado per le preclusioni assertive ed istruttorie. Ne consegue che le doglianze di cui alle clausole nn. 17 e 28 sono inammissibili, in quanto la relativa nullità non era stata dedotta nel giudizio di merito: invero, della clausola n. 17 la sentenza non fa cenno e le ricorrenti non spiegano dove, come e quando esse ne avevano invocato l’invalidità, mentre per la clausola n. 28 (cd. clausola solve et repete), secondo cui i consorziati non possono sospendere o ritardare il pagamento dei contributi dovuti, la Corte d’appello precisa, a pag. 21, che l’eccezione di nullità risulta essere stata sollevata dalle sole appellanti Licenziati e Giovanzana e sul punto non v’è censura. Quanto alle restanti clausole, è sufficiente rilevare che: a) l’art.1341 c.c. non opera in relazione a clausole di un’associazione, espressione di autonomia negoziale; b) in relazione alle clausole nn. 19 e 21, la Corte d’appello (come il Tribunale) ha dato atto del venir meno dell’interesse ad agire, trattandosi di clausole del vecchio Statuto, eliminate in sede di approvazione del nuovo nella parte contestata; c) la clausola n. 9, che disciplina la ripartizione delle spese e degli oneri consortili tra i consorziati, secondo caratura milionesimale, attribuendo al Consiglio di amministrazione il frazionamento di detta caratura , tenuto conto del volume dei fabbricati e della potenzialità volumetrica dei terreni, secondo il criterio del buon padre di famiglia, è stata ritenuta legittima espressione del principio di autonomia negoziale. La censura, del tutto generica, non attinge tali specifiche statuizioni. 8. Il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, con i quali si lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente applicato al [OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere, valorizzato lo Statuto del Consorzio, registrato il 27/7/1989, in luogo del primo e originario Statuto, trascritto in Conservatoria nel 1962, e così facendo erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem, nonché abbia ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di associazione e comunione, di vincoli di ordine pubblico derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea, per divieto di concessione di Aiuti di Stato e abuso di posizione dominante, senza rilevare in via officiosa l’abnormità della proroga (dal 1981 al 2050), a tempo indeterminato, della durata del Consorzio, sono inammissibili in quanto reiterano doglianze già esaminate nei precedenti motivi e giudicate inammissibili ovvero contengono deduzioni di fatti e argomentazioni nuove e sono del tutto generici, astratti, privi di specificità, privi di chiarezza e comprensibilità. Quanto, in particolare, al nono motivo, che denuncia anche vizio di omesso esame di un documento, ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dallo statuto originario, del 1962, lo stesso è inammissibile poiché* neppure prospetta il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Peraltro, nella sentenza impugnata, neppure si trova affermato espressamente che le obbligazioni dei consorziati debbano essere qualificate come obbligazioni proter rem ; il Tribunale aveva affermato che l’acquirente dell’immobile si impegnava per ciò solo a rispettare lo statuto del Consorzio e al pagamento delle quote consortili, con obbligazione da qualificarsi propter rem, e che quindi non era ipotizzabile un recesso dal Consorzio se non accompagnato dalla vendita dell’immobile. Le appellanti Maucci e Bergesen avevano, nei motivi di gravame (ritrascritti nella sentenza impugnata), solamente invocato la libertà di associarsi e di recedere in qualunque tempo dall’associazione, a maggior ragione una volta cessato il suo scopo per essere divenute pubbliche le aree consortili, e la mancata interpretazione dello Statuto conforme a buona fede, attribuendo il diritto di recedere ad nutum alla mancata previsione di una clausola limitativa della relativa facoltà. 9. Venendo all’esame del ricorso incidentale della Licenziati e Giovanzana, con il primo motivo, si denuncia anzitutto la violazione dell’art.183 comma 6 c.p.c., per avere la Corte d’appello preso in considerazione un documento, lo Statuto del Consorzio modificato nel 1989, registrato e non trascritto, che il Consorzio avrebbe depositato in giudizio solo con la terza memoria ex art.13, comma 6, c.p.c.. Orbene, il Consorzio afferma che, diversamente, il documento in oggetto è stato depositato in data 13/4/2010 nel giudizio riassunto, a seguito di cassazione, con la seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c.. Verificati gli atti del merito, quali riprodotti in copia dalle parti, risulta effettivamente che, nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. datata 13/4/2010, il Consorzio depositava «sub all.to d)» delibera dell’assemblea generale straordinaria del luglio 1989 con allegato nuovo testo dello Statuto; peraltro, le stesse attrici avevano depositato, con la propria seconda memoria in via istruttoria, tale delibera con allegato Statuto. Sempre con il primo motivo, le ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art.18 DPR n. 131/1986, per avere la Corte d’appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo Statuto del Consorzio del 1989, solo registrato e non trascritto, e del principio consensualistico dell’art.1376 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato «la possibilità di atti traslativi della titolarità di un immobile con efficacia meramente inter partes». Peraltro, tale eccezione non risulta, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, in difetto di specificazione al riguardo nel presente ricorso per cassazione, essere stata formulata con l’atto di appello. Le doglianze sono poi inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi. La Corte d’appello ha affermato che lo Statuto del 1989 è quello vigente al tempo di adesione delle attrici al Consorzio e richiamato nell’atto di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivo all’adozione del nuovo Statuto, tra i documenti che parte acquirente dichiarava di ben conoscere e di accettare. In relazione poi al vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale ignorato che la revoca dell’assegnazione al Consorzio della gestione dei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l’avvenuto trasferimento in capo al Comune di Arzachena dei poteri dispositivi e gestori delle opere primarie e secondarie del Consorzio, con conseguente impossibilità di proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e del 2008, lo stesso è inammissibile, in quanto non denuncia un fatto storico omesso quanto la questione, anzitutto, di diritto, relativa alla estinzione / cessazione del Consorzio, sulla quale la Corte d’appello si è pronunciata. Vanno richiamate le motivazioni di cui al punto 5. 10. Con il secondo motivo, si denuncia, in realtà, una pluralità di violazioni, artificiosamente accorpate in un’unica censura. Il primo profilo (deposito tardivo dello Statuto del 1989) ha formato già oggetto di esame con il primo motivo del ricorso incidentale. Circa l’asserita erronea statuizione di inammissibilità, per indeterminatezza, della impugnativa delle delibere consortili, per genericità ed indeterminatezza, il motivo è del tutto infondato. La Corte d’appello ha confermato quanto statuito in primo grado circa la genericità dell’atto di citazione delle attrici Licenziati e Giovanzana (non rilevando integrazioni formulate in sede di comparsa conclusionale e in appello), cosicché non era risultata neppure ammissibile la censura in ordine alla nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra queste a maggior ragione di quelle con le quali l’assemblea aveva prorogato il termine di durata del Consorzio al 2050», senza indicazione degli estremi identificativi dei verbali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la Corte territoriale ha poi rilevato che, anche nell’ipotesi dell’illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l’impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione. L’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e, se è vero che « il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (Cass. 118/2016; Cass.7322/2019 ), non si vede come, avendo le attrici originarie chiesto nell’atto introduttivo del giudizio dichiararsi la nullità dell’art.19 dello Statuto e della delibera assunta attraverso l’utilizzo del voto plurimo asseritamente illegittimamente conferito da tale clausola ai c.d. soci fondatori, esse avessero, in tal modo, dedotto anche i motivi di invalidità di specifica delibera. L’ulteriore doglianza in punto di violazione dell’art.23 c.c., per avere la Corte d’appello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del Consorzio il termine previsto per l’impugnazione delle delibere condominiali, respingendo la domanda di accertamento della cessazione del Consorzio per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050, è inammissibile e vanno richiamate alle motivazioni rese in relazione ai motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale. 11. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale Maucci – Bergesen e quello incidentale Licenziati - Giovanzana; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra dette parti e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; nel rapporto tra le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Bergesen e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si è opposto soltanto al primo motivo d’impugnazione, di rilievo pregiudiziale, svolgendo autonomi motivi di ricorso incidentale, in parte anche coincidenti con le censure delle ricorrenti principali, nei confronti del Consorzio, cui poi ha rinunciato, sussistono giusti motivi, in considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell’esito della lite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Deve essere poi dichiarato estinto parzialmente il giudizio in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non deve, al riguardo, disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass.25485/2018). PQM La Corte: a) respinge il ricorso principale Maucci – Bergesen e quello incidentale Licenziati-Giovanzana; b) condanna le ricorrenti principali Maucci – Bergesen, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) condanna le ricorrenti incidentali Licenziati-Giovanzana, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; d) dichiara interamente compensate le spese processuali nel rapporto ricorrenti principali Maucci-Bergesen/Solinas; e) dichiara estinto il giudizi