CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44594/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tet4e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], CA-4- ko- C_ockazi-is-J 11-127G7T-air1att chiedendo il rigetto del ricorsoì udito il difensore : -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDIZI in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso,' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il giugno 2021, il Tribunale di Lecce, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 13.5.2021, con il quale era stata applicata nei confronti della predetta la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente ai reati di cui al capo 12 della provvisoria contestazione (reati di detenzione e porto di armi anche da guerra, tutte sottoposte a sequestro), confermandolo con riguardo a quelli di cui al capo 1 (reato di partecipazione ad associazione per delinquere) e al capo 13 (reati di detenzione e porto di una pistola, quest'ultimo relativo al trasferimento di un'arma di modello e calibro non specificati dal garage del coindagato Stelluko in in sito non individuato). 2. Dava atto il Tribunale che il contenuto dei dialoghi intercettati, i riscontri effettuati mediante perquisizioni e sequestri, i servizi di osservazione e appostamento avevano evidenziato l'esistenza di una stabile organizzazione criminale ben strutturata, finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio, in particolare furti e ricettazioni di autoveicoli volti a successivo riciclaggio e collocazione dei vari componenti ovvero degli autoveicoli riassemblati sul mercato nero; che, più specificagmente, sulla base delle indagini, era stato possibile ricostruire la strategia criminale, ripetuta ciclicamente e sintetizzata nelle seguenti distinte fasi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti, impartivano direttive dalla casa circondariale ove erano reclusi, venendo, altresì, costantemente informati sui furti delle auto, sul successivo illecito reimpiego delle stesse e sull'andamento degli affari, percependo parte dei ricavi dell'associazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretti e fidati collaboratori del Borromeo e del Sinisi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], operavano sul territorio provvedendo ai furti delle autovetture e organizzando la successiva gestione dei mezzi; le auto rubate venivano trasferite presso l'autodemolizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con l'ausilio 'dei dipendenti Curto e Palma, forniva appoggio logistico, consentendo il ricovero, l'occultamento e lo smontaggio dei mezzi; i pezzi di ricambio ricavati dalle auto rubate, ovvero gli stessi autoveicoli, venivano, poi, trasferiti al capannone di [OSCURATO:PERSONA], condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA], dove venivano riassemblati per essere collocati sul mercato. Alla stregua di tali evenienze, sempre secondo il Tribunale di Lecce, correttamente il Giudice della cautela aveva individuato gli indici positivi dell'esistenza del sodalizio criminoso in contestazione, alla stregua dei seguenti dati: a) suddivisione gerarchica e operativa dei ruoli tra gli associati, alcuni deputati ai furti delle vetture, altri allo smontaggio dei mezzi, altri al reperimento degli acquirenti nel mercato nero, con stabile disponibilità da parte di tutti a svolgere la propria funzione per il perseguimento del programma associativo; b) disponibilità di locali da parte dell'associazione e, segnatamentei dell'autocarrozzeria di Cannone e di un locale - deposito adibiti rispettivamente al ricovero, occultamento, smontaggio e rimontaggio dei mezzi; c) disponibilità di armi anche da guerra custodite nell'interesse del gruppo da [OSCURATO:PERSONA], dedito anche al furto delle vetture; d) ripartizione dei proventi tra i sodali con destinazione stabile da parte di essi ai capi promotori, detenuti; e) assistenza legale prestata agli associati detenuti. 3. Quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, dopo avere premesso che la difesa aveva formulato, in relazione al reato contestato alla stessa al capo 1 della provvisoria imputazione, censure solo generiche, riteneva che dal tenore di alcune conversazioni intercettate (testualmente riportate) era emerso con chiarezza che l'indagata, madre di [OSCURATO:PERSONA] e"di [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti, fosse partecipe dell'associazione in questione; che, in particolare, la predetta svolgeva un ruolo di raccordo tra i figli in carcere e gli altri associati operativi sul territorio, nonché funzioni di supplenza degli stessi figli, tanto da avere loro procurato due telefoni cellulari per mantenere il contatto e riceverne le direttive; che la [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva interpellata dagli altri sodali sulle determinazioni da prendere e decideva di eventuali azioni ritorsive, offrendo, altresì, protezione agli associati in caso di dissidi interni. Quanto all'episodio delittuoso contestato al capo 13 della rubrica, evidenziava il Tribunale che la difesa non aveva mosso alcuna censuralessendo chiari e inequivoci i contenuti delle conversazioni captate in cui era stata la [OSCURATO:PERSONA] a indicare a Sirena di "venire da queste parti" e a prendere di persona accordi con i correi (Sirena e Stelluccio) per la consegna dell'arma; aggiungeva che l'indagata nel corso dell'interrogatorio di garanzia .9i era avvalsa della facoltà di non rispondere, limitandosi a scagionare la figlia, così implicitamente attribuendosi la responsabilità esclusiva dell'episodio di che trattasi. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, avvocata [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416 cod. pen.". Secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo al ruolo assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione (la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto la funzione di intermediazione tra i capi, cioè i figli in carcere, e gli altri soggetti operativi sul territorio, i quali si rivolgevano a lei per ottenere protezione) sarebbe troppo generica per giustificare la sussistenza del ritenuto contributo partecipativo alla vita dell'associazione, tenuto conto: del legame di parentela tra l'indagata e i suoi figli detenuti, Borromeo e Sinisi; del fatto che le intercettazioni non avevano mai disvelato una partecipazione diretta o indiretta dell'indagata a titolo di rafforzamento morale negli affari posti in essere da altri; della circostanza che non sussisterebbero elementi in grado di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza delle esatte dinamiche, delle basi logistiche o organizzative dell'associazione in contestazione. 4.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67" , con riguardo all'episodio delittuoso contestatole al capo 13 della provvisoria imputazione. Secondo la difesa, il Tribunale, rilevando erroneamente l'assenza di censure in relazione a detta condotta criminosa, avrebbe dato importanza unicamente alla scelta dell'indagata di avvalersi della facoltà di non rispondere, richiamando il contenuto dell'ordinanza genetica, così incorrendo in un evidente vizio di motivazione. 4.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.", sostenendo che la misura di massimo rigore sarebbe stata applicata quasi automaticamente, facendo ricorso a formule di stile e Che la motivazione adottata non sarebbe congrua rispetto al dato normativo che richiede che il pericolo della reiterazione di ulteriori reati sia concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la 'valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di' merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso siano inammissibili, in quanto, in parte, costituiscono mere doglianze in punto di fatto, in parte, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e, comunque, sono manifestamente infondate. Il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Lecce - in precedenza dettagliatamente riportato (e al quale ci di richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni) - non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. L'ordinanza impugnata ha proceduto, alla stregua delle emergenze investigative, alla ricostruzione della vicenda, mettendo in evidenza come numerosi erano risultati gli indici positivi sintomatici dell'esistenza di una stabile organizzazione criminale ben strutturata finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio; ha, altresì, proceduto a valutare il contenuto delle conversazioni captate, ritenendolo significativo della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a detta associazione. Tale giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è stato svolto sulla base del rapporto di parentela tra l'indagata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma sulla base delle specifiche circostanze risultanti dal tenore delle conversazioni intercettate, dal quale emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolo centrale di raccordo tra i figli detenuti e gli altri sodali e che la stessa veniva coinvolta in importanti vicende dell'associazione, occupandosi anche del trasferimento di armi detenute nell'interesse del gruppo, venendo interpellata sulle determinazioni da prendere, decidendo di eventuali azioni ritorsive e offrendo protezione agli associati nel caso di dissidi interni. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Come già evidenziato, il Tribunale oltre a rilevare che la difesa, in sede di riesame, non aveva svolto alcuna censura in ordine ai reati contestati all'indagata al capo 13) della provvisoria imputazione, ha riportato il tenore della conversazione intervenuta tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base del quale ha ricostruito l'episodio relativo al trasferimento di una pistola di modello e calibro non specificati dal garage del coindagato Stelluccio in altro sito, mettendone in rilievo la partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, la difesa ha, in maniera del tutto generica, lamentato l'erroneità dell'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, circa l'assenza di rilievi nel giudizio di riesame in ordine ai reati in questione, non confrontandosi, peraltro, con le altre argomentazioni basate sull'interpretazione della citata conversazione e limitandosi a sostenere che il giudizio di gravità indiziaria sarebbe stato effettuato sulla base della circostanza che l'indagata, in sede di interrogatorio di garanzia, si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere. 4. Per quanto concerne la valutazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare (oggetto dei rilievi contenuti nel terzo motivo di impugnazione), va rilevato che il Tribunale di Lecce ha, in primo luogo, preso in considerazione la personalità della [OSCURATO:PERSONA], "significativamente gravata da svariati precedenti penali", ritenuti dimostrativi della risalente e ostinata determinazione a delinquere della predetta; quindi ha valorizzato la gravità dei fatti così come ricostruiti e l'intensità del dolo che aveva animato le condotte dell'indagata. Ebbene, dette considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento e non costituiscono, come sostenuto dalla difesa, "mere formule di stile"; così che, l'ordinanza impugnata resiste alle censure in questione, che, oltre a riproporre profili di doglianza già valutati con corretti argomenti logici e giuridici, finiscono per il richiedere a questa Corte una diversa valutazione dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. Ritiene, inoltre, il Collegio, che l'ordinanza impugnata risulta coerente con la norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen. come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. E in vero - fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) - occorre rimarcare che gravità del reato non significa gravità del fatto; e che, a quest'ultima — che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e Trasmessa copia ex art. 23 n. n I I t ‘te circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura, che in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 6. A cura della cancelleria, copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla