CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 33003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 7 febbraio 2023, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 9 gennaio 2023, pur essendo stato espulso dal territorio dello Stato, come da provvedimento del Questore di Milano eseguito il 31 gennaio 2018 con accompagnamento alla frontiera, era nuovamente entrato in Italia senza speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., perché il Tribunale non avrebbe condotto un vaglio preventivo sulla possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anche ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che, nel caso di un provvedimento emesso a seguito di giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Ai sensi di tale norma, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). È evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di paltteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei latti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle