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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1971

Cassazione n. 35753/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità dell'imputato e sulla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generiche doglianze in fatto già adeguatamente valutate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che, a pagina 2, ha sottolineato come la consapevolezza della provenienza delittuosa dei prodotti con marchi contraffatti emergesse chiaramente dalla stessa spiegazione fornita dal prevenuto, che aveva dichiarato di averli acquistati da venditori extracomunitari per strada e, data la quantità di merce rinvenuta, non era verosimile che questi li avesse acquistati per uso personale; osservato che la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione di dette attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549): la Corte di appello ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità dell'imputato e sulla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generiche doglianze in fatto già adeguatamente valutate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che, a pagina 2, ha sottolineato come la consapevolezza della provenienza delittuosa dei prodotti con marchi contraffatti emergesse chiaramente dalla stessa spiegazione fornita dal prevenuto, che aveva dichiarato di averli acquistati da venditori extracomunitari per strada e, data la quantità di merce rinvenuta, non era verosimile che questi li avesse acquistati per uso personale; osservato che la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione di dette attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549): la Corte di appello ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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