CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 23424/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17177-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 02887990130 ), in persona del legale rappresentante pro temporeMarco Zampino, rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in atti , dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. pa., con sede in Sondrio , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6.- con troricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 30.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di Monza la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. pa. e -esponendo che in data 4.8.2008 aveva stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario a rimborso graduale che prevedeva un tasso corrispettivo fisso pari ad euro 6.650% annuo ed un tasso di mora pari a 3 punti percentuali in più, e deducendo l’usurarietà del tasso moratorio in sé considerato, in quanto applicabile sull’importo complessivo della rata rimasta impagata, comprensivo di capitale ed interessi corrispettivi, nonché l’avvenuto superamento del TAEG e per l’effetto della penale di estinzione anticipata pari al 2% -chiese di accertare la nullità delle relative clausole e la gratuità del mutuo con imputazione al solo capitale delle somme corrisposte e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 156.548,83, corrispostale sino al 10.2.2015 e, in subordine, di compensare la somma versata a titolo di interessi con quanto gravante a suo carico a titolo di capitale residuo. 2.Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. pa., il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1763/2017, pubblicata in data 5.6.2017, rigettò la domanda attorea. 3. Proposto gravame da parte della società [OSCURATO:SOCIETA].,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. pa. edavverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Milano, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello così proposto, confermando pertanto la sentenza impugnata. La corte del merito ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - che : a) seguendo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, è nullo il patto con il quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108/1996, relativo al tipo di operazioni cui accede il patto di interessi moratori convenzionali; b) in tal caso la clausola è nulla ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., e cioè per contrarietà a norme imperative (cioè alla disposizione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 l. 108/1996), e non già ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., in quanto tale norma si applica esclusivamente alla pattuizione degli interessi corrispettivi a tasso usurario e non già agli interessi moratori; c) in conseguenza della nullità della predetta clausola, nel caso di ritardata restituzione delle somme dovute, il debitore inadempiente è tenuto a corrispondere – ai sensi dell’art. 1419, 2 comma, cod. civ., che prevede la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative – interessi di mora, anziché al tasso convenzionale ritenuto usurario, al saggio legale, e cioè quello stabilito dall’art. 1224 cod. civ., che prevede l’obbligo di pagare dal giorno della mora gli interessi al saggio determinato dall’art. 1284 cod. civ., ovvero, nel caso in cui prima della mora fossero dovuti interessi superiori al tasso legale, l’obbligo di pagare interessi nella stessa misura e quindi eventualmente interessi allo stesso tasso previsto per gli interessi corrispettivi in precedenza dovuti; d) la giurisprudenza di legittimità aveva tuttavia precisato che i decreti ministeriali che rilavano il tasso medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, senza distinguere il tasso medio degli interessi corrispettivi dal tasso medio degli interessi moratori, e rilevano il suddetto tasso medio, senza tenere in considerazione la maggiorazione del tasso per il caso di mora, erano corretti perché l’art. 2 l. 108/1996 consente di distinguere la rilevazione solo per tipo di operazione (cioè pertipologia contrattuale) e non già per titolo giuridico; e) come conseguenza, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il raffronto, al fine di verificare l’usurarietà o meno del tasso di mora pattuito, doveva essere condotto senza tenere in considerazione la maggiorazione per la mora praticata dagli operatori autorizzati del sistema bancario e finanziario; f) tali ultime affermazioni contenute nella giurisprudenza di legittimità e sopra riportate nei §§ d)ed e), non erano tuttavia condivisibili, in quanto: i) il concetto di usurarietà era definito esclusivamente nell’art. 644 cod. pen., che configura il reato di usura, con la conseguenza che l’interesse pattuito poteva considerarsi usurario, e per conseguenza nullo, solo se si configurava il reato di usura, come definito dall’art. 644 c.p.; ii) per verificare se un determinato tasso di interesse moratorio, concretamente pattuito in un determinato contratto, abbia carattere usurario o meno ai sensi dell’art. 644, 1 e 3 comma, c.p., risulta in ogni caso necessario verificare se superi oppure no il limite calcolato sul tasso di interesse moratorio medio, trimestralmente rilevato nel decreto ministeriale, praticato dal sistema bancario e finanziario; iii) anche la Corte di cassazione aveva ritenuto che, sia pure con una interpretazione estensiva dell’art. 644 c.p., possa integrare il reato di usura anche la pattuizione di interessi moratori eccedenti il limite, allora non potrebbe che ritenersi - sempre con interpretazione estensiva, questa volta dell’art. 2 della l. 108/1996 (che prevede la rilevazione di tassi medi differenti per “operazioni della stessa natura” o per “categorie di operazioni”) checon questi termini si faccia riferimentonon solo alle diverse tipologie contrattuali, ma anche al diverso titolo giuridico, a seconda cioè che si tratti di contratti nella fase di esecuzione fisiologica ovvero nella fase dell’inadempimento del debitore e che pertanto la norma in esame consenta di rilevare tassi medi (e dunque anche tassi soglia) differentiper il compenso corrispettivo (interesse corrispettivo, oltre oneri) e per il compenso per il ritardo nella restituzione (interesse moratorio); iv) anche qualora si ritenesse non corretta tale interpretazione e si dovesse dunque ritenere, da un lato, che il tasso soglia rilevato nel DM debba essere unico, si dovrebbe comunque ritenere, da un lato, che tale tasso soglia (dovendo dunque essere omnicomprensivo, secondo la disposizione di legge) debba essere sempre determinato sulla base del tasso medio rilevato comprensivo anche della maggiorazione prevista per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, cioè la maggiorazione per la mora, con la conseguenza, del tutto irrazionale, di un innalzamento del tasso soglia per il differente caso della pattuizione del compenso corrispettivo e, dall’altro lato, che tutti i decreti ministeriali finora emanati, che non avessero incluso nel tasso medio anche la maggiorazione di mora (che avrebbe dovuto invece essere inclusa ai sensi dell’art. 2, primo comma, l. 108/1996, il quale prevede infatti che nel tasso medio siano incluse tutte le “remunerazioni, commissioni a qualsiasi titolo e spese”) siano illegittimi per violazione di legge e dunque debbano essere disapplicati dall’autorità giudiziaria; v) qualora non si ritenga di poter utilizzare la disposizione contenuta nel DM Tesoro del 23.6.2008 (applicabile in relazione alla data in cui era stato stipulato il mutuo oggetto di controversia), con riguardo alla individuazione del tasso medio degli interessi moratori, in quanto chiaramente fondata su una indagine statistica a fini conoscitivi della Banca d’Italia effettuata nel 2002 (che aveva individuato il tasso medio degli interessi moratori nella misura del 2.1%, in aggiunta rispetto a quello rilevato per gli interessi corrispettivi della corrispondente operazione ) , non poteva certo ritenersi che il tasso soglia, per gli interessi moratori, possa determinarsi calcolando l’aumento sul tasso medio rilevato dal Ministero del Tesoro per il compenso corrispettivo praticato dal sistema finanziario per un determinato tipo di contratto, tasso medio dichiaratamente individuato proprio senza tenere in considerazione i differenti ed abitualmente più elevati tassi medi praticati per gli interessi moratori, con la conseguenza che, in assenza di un legittimo provvedimento amministrativo (richiesto dall’art. 2 della l. 108/1996 per la determinazione del tasso soglia), nessun tasso soglia risulterebbe fissato con riguardo alla pattuizione degli interessi moratori al fine di stabilire se il tasso in concreto pattuito nel singolo contratto abbia carattere usurario ovvero no; vi) con la conseguenza che, con riguardo alla pattuizione degli interessi moratori, potrebbe sussistere il reato di usura (e dunque la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.) solo quando ricorresse la fattispecie di cui all’art. 3 della l. 108/1996 il quale prevede espressamente che “Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 2 (e cioè del decreto del ministero del tesoro di rilevazione dei tassi medi, n.d.r.) è punito a norma dell’art. 644, primo comma, del codice penale chiunque …. si fa …. p romettere, sotto qualsiasi forma, … da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto o ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario o finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”, posto che tale disposizione normativa esplicitamente disciplina la configurazione del reato di usura di cui all’art. 644 c.p., proprio per il periodo intercorrente sino a quando il tasso soglia non venga fissato con decreto ministeriale e dunque sarebbe applicabile alle pattuizioni dei tassi moratori, al fine di valutarne il carattere usurario o meno, non risultando dunque fissato il limite inun legittimo decreto ministeriale, come richiesto dalla legge; vii) conclusivamente, se si dovesse ritenere legittimo – come ritenuto anche dalla Corte lombarda – il tasso soglia desumibile dal DM 23.6.2008 con riferimento anche alla maggiorazione rilevata dall’indagine della Banca d’Italia, posto che tale tasso soglia per gli interessi moratori, sarebbe individuato nella misura del 12,1355, pari cioè al 5.99% (tasso corrispettivo medio rilevato per i mutui a tasso fisso), maggiorato del 2.1% (maggiorazione media di mora), aumentato della metà (differenza di usura), allora il tasso moratorio, concretamente pattuito dalle parti nel contratto del 4.8.2008 nella misura del 9.65%, risulterebbe inferiore al limite, oltre il quale avrebbe avuto carattere usurario; viii) se si dovesse invece ritenere il suddetto tasso soglia comunque non utilizzabile, in quanto individuato nel decreto ministeriale solo sulla base di una indagine statistica a fini conoscitivi della Banca d’Italia del 2002, allora dovrebbe ritenersi che nessun limite risulterebbe validamente statuito come invece richiesto dall’art. 2 della l. n. 108/1996 e pertanto non potrebbe che applicarsi la disciplina prevista dall’art. 3 della l. n. 108/1996, per il caso in cui non sia intervenuto un valido decreto ministeriale a fissare il tasso soglia; ix) ma posto che non risulta né allegato né provato da parte dell’appellante (sulla quale incombeva il relativo onere probatorio) che la stessa si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che il tasso pattuito era sproporzionato rispetto a quello praticato dal sistema bancario e finanziario per operazione similare, la domanda dell’appellante non potevache essere in ogni caso respinta. 2. La sentenza, pubblicata il 30.11.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. pa. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. pa. ha resistito con controricorso. La controricorrente hadepositato memoria. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art.644 cod. pen. e del d.m.23 giugno 2008, sul profilo della nullità della clausola con la quale vengono pattuiti interessi di mora ad un saggio usurario e di determinazione del tasso soglia dell’usura per gli interessi di mora, anche in riferimento all’applicazione illegittima della maggiorazione rilevata dall’indagine della Banca d’Italia. 1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che essa nell’atto di citazione in appello aveva rimarcato l’errore evidente nel quale era incorso il Tribunale di Monzaquando aveva indicato il tasso soglia applicabile al caso di specie, che era stato infatti individuato dal primo giudice nell’indice del 9.985%, ma che invece doveva essere pari ad un punto di meno, ossia l’8.985%, con il conseguenziale superamento del suddetto tasso soglia da parte del tasso convenzionale degli interessi di mora, pacificamente pari al 9.650%. 1.2 Osserva ancora la ricorrente che la Corte di appello avevasuperato tale inconfutabile dato di fatto, respingendo pertanto il suo appello, in quanto aveva ritenuto fondata latesi della maggiorazione di 2.1% punti percentuali al tasso soglia, al fine della valutazione della natura usuraria degli interessi di mora. Secondo quanto statuito dai giudici del gravame –aggiunge sempre la ricorrente –l’errore del Tribunale non rileverebbe in alcun modo in quanto il tasso soglia degli interessi moratori non sarebbe pari al 8.985% ma la 12.135% (5.99+2.1, aumentato della metà), dunque superiore al tasso di mora convenzionalmente stabilito nella fattispecie (9.650%). 1.3 Evidenziaancora la società ricorrente che la sentenza impugnata - pur avendo dichiarato inizialmente di voler aderire all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 27442/2018 -non ne aveva poi riportato fedelmente il contenuto ed applicato i principi, posto che la Corte di legittimità aveva fissato il principio che “è nullo il patto col quale si convengono interessi che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 l. 108/1996 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi”. Osserva la società ricorrente che tale ultimo inciso non sarebbe stato ricordato né applicato dalla Corte distrettuale.1.4 Ricorda la società ricorrente che, nella sostanza, la Corte diappello aveva sostenuto che l’applicazione della maggiorazione di 2.1 punti percentuali al tasso soglia, al fine di ottenere un tasso soglia diverso per gli interessi di mora, sarebbe stato “inevitabile”, perché altrimenti si renderebbe necessaria la determinazione del tasso soglia partendo da un tasso medio che tenga conto della maggiorazione in caso di mora, con conseguente illegittimità di tutti i decreti ministeriali emanati fino ad oggi, i quali come è noto non includono nel tasso medio la maggiorazione della mora. Ne consegue – aggiunge la società ricorrente –che la Corte d’appello aveva ribadito la sua opinione secondo cui il tasso soglia ottenuto, secondo i criteri di cui alla l. n. 108/1996, non sarebbe stato idoneo a valutare l’usurarietà della pattuizione avente ad oggetto gli interessi di mora, con la conseguenza che, se si dovesse escludere l’applicazione della contestata maggiorazione di 2.1% al tasso soglia, non esisterebbe allo stato alcun provvedimento legislativo o amministrativo idoneo a stabilire se una pattuizione di interessi moratoria sia usuraria o meno. 1.5 Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe di fatto imposto una maggiorazione che la legge neanche prevede e, nell’ipotesi di inapplicabilità, sarebbe arrivata addirittura a sostenere che l’art. 2 della l. 108/1996 sarebbe di fatto lettera morta in quanto mancante dei provvedimenti applicativi e che pertanto l’unica azione esperibile in materia di usura sarebbe quella – ben diversa e mai azionata da essa ricorrente – previ sta dall’art. 3 della l. n. 108/1996. 1.6 Sostiene invece la ricorrente che, sulla base della normativa sopra richiamata e dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia il tasso corrispettivo sia il tasso moratorio sarebbero sogge tt i alle medesime norme antiusura di cui alla l. 108/1996 e che esisterebbe un solo tasso soglia di usura, valido sia per gli interessi corrispettivi, sia per gli interessi moratori. Con la conseguenza che – precisa la ricorrente – che a nulla rileverebbero le istruzioni, richiamate nella sentenza impugnata, con le quali la Banca d’Italia avrebbe di fatto inventato un tasso soglia ad hoc per gli interessi di mora applicando del tutto apoditticamente al dato di partenza (TEGM) una maggiorazione di 2.1 punti percentuali, che non trovava rispondenza in alcuna norma di legge, ma solo nelle istruzioni della Banca d’Italia. 1.7 Sempre secondo la ricorrente, le istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, non sarebbero rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo. Le medesime istruzioni sarebbero inoltre prive di efficacia precettiva nei confronti del giudice, nell’ambito dell’accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né dovrebbero essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sarebbero disposizioni non suscettibili di derogare alla legge. Ricorda ancora la ricorrente che il procedimento per pervenire alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro non prevede l’automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d’Italia, la quale ha solo funzione consultiva. 1.8 Le obiezioni così sollevate dalla ricorrente non sono condivisibili. 1.8.1 Le stesse si scontrano con quanto infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, secondo la quale verbatim“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e conl'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023; vedianche: n. 3025 del 2022, n. 14214 del 2022, n. 28022 del 2021). 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,della l. 7 marzo 1996 n. 108, art. 2, dell’art. 644 cod. pen., degli artt. 1418, 1 comma e 1419, 2 comma, cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1815, 2 comma, cod. civ., e 1224 cod. civ., sulla dedotta questione della nullità della clausola contenente la determinazione di tassi di interesse moratori usurari, al momento della pattuizione, “sul piano civilistico e, in particolare, sugli effetti dell’erronea mancata applicazione del disposto dell’art. 1815 cod. civ. 2.1 Osserva la ricorrente che dalla declaratoria di nullità dovrebbe conseguire la liberazione del debitore dal pagamento di qualsiasi interesse, ai sensi dell’art. 1815 cod. civ., l’obbligo della banca di restituire tutti gli importi pagati a titolo di interessi 2.2 Anche tale obiezione si scontra con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità negli arresti sopra ricordati. Come già sopra evidenziato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti statuito che “…Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Sez. U, Sentenza n. 19597del 18/09/2020). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa