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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 26147/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3173/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFAGNANO GINO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARIA -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 732/2021 depositata il 17/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 732 del 2021 con cui, nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e per essa, deceduta nel 2019, degli eredi -le parti già menzionate e Spinola di [OSCURATO:PERSONA], Spinola di [OSCURATO:PERSONA] e Spinola di [OSCURATO:PERSONA]-, era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Macerata reiettiva della domanda originaria di usucapione dell’[OSCURATO:PERSONA];

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spinola di [OSCURATO:PERSONA], Spinola di [OSCURATO:PERSONA] e Spinola di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati;

5. il ricorrente, con atto del 30 luglio 2025, documentando l’intervenuto accordo tra tutte le parti del giudizio in ordine alla proprietà dell’Archivio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 6.in ragione di ciò che precede, dovendo intendersi l’istanza del ricorrente come rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.391 c.c.;

6. le spese sono compensate;

7. non vi è luogo ad applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, posto che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria diestinzione del giudizio (tra molte, Cass. n. 25485 del12/10/2018); la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3173/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFAGNANO GINO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARIA -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 732/2021 depositata il 17/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 732 del 2021 con cui, nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e per essa, deceduta nel 2019, degli eredi -le parti già menzionate e Spinola di [OSCURATO:PERSONA], Spinola di [OSCURATO:PERSONA] e Spinola di [OSCURATO:PERSONA]-, era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Macerata reiettiva della domanda originaria di usucapione dell’[OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spinola di [OSCURATO:PERSONA], Spinola di [OSCURATO:PERSONA] e Spinola di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati; 5. il ricorrente, con atto del 30 luglio 2025, documentando l’intervenuto accordo tra tutte le parti del giudizio in ordine alla proprietà dell’Archivio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 6.in ragione di ciò che precede, dovendo intendersi l’istanza del ricorrente come rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.391 c.c.; 6. le spese sono compensate; 7. non vi è luogo ad applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, posto che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria diestinzione del giudizio (tra molte, Cass. n. 25485 del12/10/2018); la
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