CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 42002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ercolano (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 23/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (poi sostituito dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.) e condannati alle pene di cui al dispositivo. 2. Propongono distinto ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe commesso lo stesso errore valutativo del primo Giudice, individuando due consegne di rifiuti - il 20/7/2018 ed il 4/9/2018 - in realtà mai avvenute, come emergerebbe dal tenore delle intercettazioni, che il ricorso riporta diffusamente. La ricostruzione operata in sentenza, dunque, sarebbe solo apparentemente logica, ma, in realtà, priva di riscontri, che, peraltro, sosterrebbero conclusioni opposte; confermate, ancora, dal fatto che la società in oggetto avrebbe stipulato un contratto annuale con altra per lo smaltimento degli scarti di lavorazione (come da fatture in atti), così da non aver alcun interesse a commettere il reato; Le stesse censure, poi, sono mosse quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla Corte con argomenti errati (come il ruolo imprenditoriale che [OSCURATO:PERSONA] rivestirebbe nella società) e che non terrebbero conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, tali da sole da giustificare la concessione delle attenuanti stesse. Croce: Violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera sintesi della sentenza di primo grado, senza operarne alcuna valutazione critica e, dunque, fornire una lettura autonoma delle prove. Ne risulterebbe un argomento solo apparente, che - di fronte a molteplici letture possibili del materiale - avrebbero imposto l'assoluzione del ricorrente; Violazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen.; vizio di motivazione. Il delitto contestato, già rubricato sub art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006, richiederebbe, tra l'altro, il requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti trattati; ebbene, al riguardo la sentenza non conterrebbe alcuna motivazione e, dunque, non consentirebbe di comprendere quale percorso logico sarebbe stato seguito per confermare la contestazione, specie, peraltro, a fronte di un unico episodio riconosciuto in capo al Croce;Le stesse censure, poi, sono mosse quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenuto da motivazione contraria ai canoni dell'art. 133 cod. pen. Nocerino: Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Si contesta la misura eccessiva della pena, dato che i Giudici si sarebbero distaccati di molto dal minimo edittale senza fornire un'adeguata motivazione. Nessun argomento, peraltro, sarebbe stato speso quanto alle circostanze attenuanti generiche, così da configurarsi una chiara ipotesi di omessa motivazione. 3. Le parti hanno concluso nella pubblica udienza del 6/7/2022, la cui camera di consiglio è stata posticipata al 30/9/2022 per intervenuto ed assoluto impedimento di uno dei componenti del Collegio. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Con riguardo, innanzitutto, all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la prima censura mossa dal ricorrente è inammissibile; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (specie di natura intercettiva), sollecitandone in modo analitico una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha ricostruito le vicende del 20/7/2018 e del 4/9/2018 sulla base delle captazioni in atti, ed ha concluso che il [OSCURATO:PERSONA] - gestore della "Tommitex di [OSCURATO:PERSONA]" - 3 uf aveva illecitamente conferito al Nocerino (e a [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente) rifiuti da lavorazione tessile, poi portati in un deposito condotto dai vertici dell'attività organizzata di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. in esame. Il tenore delle conversazioni, peraltro, è risultato rafforzato dai servizi di appostamento effettuati dalla Guardia di Finanza, che avevano consentito di accertare che un carico era stato eseguito proprio il 20/7 (l'autocarro condotto dall'autista Scognamiglio - dipendente del Nocerino e con questi in contatto telefonico - era stato visto in sosta davanti all'ultimo dei capannoni di un viale, all'ingresso del quale era apposta l'insegna "Tommitex"), mentre due carichi erano stati compiuti il 4/9, in tarda mattinata e nel pomeriggio, come confermato ancora dalle intercettazioni riportate nella sentenza. 6. La Corte di appello, di seguito, ha preso in esame tutte le censure difensive, poi riprodotte nel ricorso, e le ha superate ancora con una motivazione solida e rigorosa, ribadendo, per un verso, che gli elementi probatori appena richiamati confermavano appieno la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso, che le discrasie lamentate sull'oggetto delle conversazioni, sui tempi o sui luoghi non si riscontravano affatto. La sentenza, poi, ha valutato anche il contratto che la "Tommitex" aveva stipulato con altra società per lo smaltimento degli scarti di lavorazione (questione anch'essa ripresa nel ricorso), ma ne ha escluso ogni decisivo rilievo nella vicenda, con ampie considerazioni - sfuggite alla censura proposta - circa la sicura convenienza, in capo all'imputato, di smaltire illecitamente almeno una parte dei rifiuti prodotti. L'affermazione di responsabilità contenuta nelle sentenze di merito, dunque, non può essere censurata, 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di seguito, è manifestamente infondato anche quanto al secondo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con effetto sulla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha sostenuto la decisione ancora con affermazioni logiche e congrue, sottolineando la reiterazione delle condotte, l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza della mera incensuratezza in sé; quanto, poi, al ruolo ricoperto nella società, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente gestiva di fatto quantomeno lo smaltimento dei rifiuti, come emerso dalle chiare conversazioni con Nocerino e Cozzolino. La pena irrogata, dunque, doveva ritenersi equa, anche per la reiterazione delle condotte lungo un significativo arco di tempo e per la durata dei rapporti intrattenuti con i due organizzatori del traffico illecito. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 8. Anche l'impugnazione di Croce è manifestamente infondata, e per le stesse ragioni appena richiamate. a) 4 9. Il primo motivo, infatti, si limita a lamentare che la Corte di appello avrebbe redatto una mera sintesi della decisione di primo grado, senza alcuna valutazione autonoma o propria rielaborazione della vicenda. Non si riscontra, dunque, alcun riferimento alle ampie considerazioni riportate alle pagg. 9-11 della sentenza, che - citando numerose intercettazioni ed attività di polizia giudiziaria, lette congiuntamente - hanno ben individuato gli elementi a carico del ricorrente, tali da fondare il giudizio di responsabilità penale. 10. In ordine, poi, alla seconda censura, che contesta la mancata individuazione dell'ingente quantità di rifiuti trattati, elemento costitutivo del reato in rubrica, basti osservare che la questione non aveva formato oggetto di gravame da parte del Croce, ma solo del Nocerino, ed alla stessa la Corte di appello ha risposto con argomento solido alla pag. 5, con affermazioni che il ricorso omette del tutto di valutare. 11. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche ed alla pena, la sentenza ha sottolineato l'assenza di elementi positivi, risultando insufficiente la sola incensuratezza; una motivazione ancora adeguata, dunque, che il ricorso contesta con affermazioni del tutto generiche, dalle quali non emerge neppure un elemento che - eventualmente sottoposto al Giudice del merito - non sarebbe stato adeguatamente valutato. 12. Per le stesse ragioni, infine, deve essere dichiarata inammissibile anche l'impugnazione di Nocerino, relativa soltanto al trattamento sanzionatorio. 13. La Corte di appello, pronunciandosi sulla relativa questione, ha infatti redatto ancora una motivazione incensurabile, evidenziando che la recidiva infraquinquennale non poteva essere esclusa; che il soggetto aveva ricoperto un ruolo assolutamente centrale nella vicenda; che, in tal modo, aveva dimostrato significativa capacità a delinquere, con stabile dedizione ad attività illecite nel settore in questione; che non poteva attribuirsi un particolare significato alla confessione, resa solo di fronte ad un compendio investigativo già univoco. Con conseguente rigetto delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta era stata fondata - nell'atto di appello - proprio richiamando l'ammissione degli addebiti e la "consegna spontanea"; nessuna omissione, dunque, può esser contestata alla Corte di merito. Argomenti - questi richiamati - estranei ad ogni censura. 14. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi 4.550,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]