Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 45/2021
ECLI:EU:T:2021:368
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0415_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 giugno 2021 – KT / BEI
(causa T‑415/20)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Procedimento disciplinare – Licenziamento per gravi motivi – Diritti della difesa – Audizione dei testimoni – Delega di potere – Preparazione della decisione impugnata – Termine ragionevole – Imparzialità – Protezione dei dati personali – Proporzionalità»
1.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Procedimento contradditorio – Rispetto dei diritti della difesa – Audizione dei testimoni – Diritto dell’interessato di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]
(v. punti 49-52)
2.
Banca europea per gli investimenti – Competenze del presidente – Competenza a decidere su questioni in materia di personale di natura individuale – Assistenza da parte dei servizi nella preparazione delle decisioni – Necessità di una delega esplicita di competenze – Insussistenza
(Statuto della Banca europea per gli investimenti, art. 11, § 7; Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 23)
(v. punti 60-62)
3.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Avvio – Osservanza di un termine ragionevole – Dies a quo del termine da rispettare – Cessazione della condotta manchevole
(v. punti 66, 70, 71)
4.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Composizione della commissione paritetica – Diritto a una buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Nozione – Partecipazione del direttore generale della Direzione generale del personale – Ammissibilità
(Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 40, comma 1)
(v. punti 78-87)
5.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Sanzione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 91, 92, 130)
6.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Sanzione – Prova dell’illecito disciplinare
(v. punto 101)
7.
Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Trattamento dei dati personali – Raccolta dei dati da parte della Banca europea per gli investimenti ai fini della verifica del contenuto e dell’autenticità delle lettere di referenze e dei diplomi dichiarati da un membro del personale – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 5)
(v. punto 106)
8.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Assenza – Carattere ingiustificato dell’assenza – Contestazione da parte dell’interessato – Onere della prova
(v. punti 112, 113)
9.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Congedo di malattia – Soggiorno al di fuori della sede di servizio senza autorizzazione – Invocazione da parte dell’interessato di cause di forza maggiore – Onere della prova
(v. punti 122, 123)
10.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanza aggravante. – Nozione – Qualità dello stato di servizio dell’interessato – Inclusione
(v. punti 137-139)
11.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanza attenuante – Presentazione di scuse da parte dell’interessato – Esclusione – Diniego della possibilità di lavorare a distanza malgrado la lontananza della residenza dell’interessato dal suo luogo di lavoro – Esclusione
(v. punti 141-147)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento della decisione della BEI, del 24 marzo 2020, che infligge alla ricorrente a titolo disciplinare la sanzione del licenziamento per gravi motivi, senza preavviso, ma con indennità una tantum.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
KT è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).