CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19024/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale dei [OSCURATO:PERSONA] n. 166, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – Avverso la sentenza n. 1642/2021del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] – COMPENSAZIONE r.g. n. 19024/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] domandò al Tribunale di Roma l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo su veicolo di sua proprietà notificatada [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui,in corso di causa, è ope legis succeduta Agenzia dell e Entrate [OSCURATO:PERSONA])per la soddisfazione di un credito nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], causalmente ascritto a sanzioni amministrative; formulò altresì domanda di risarcimento dei danni subiti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. o dell’art. 2043 cod. civ.. Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per ragioni di materia in favore del Giudice di pace della stessa città, dichiarando compensate le spese processuali. 2. Riassunta la controversia, all’esito del giudizio di prime cure svolto in contraddittorio con l’ente creditore e con l’agente della riscossione, il Giudice di pace di Roma, sul rilievo dell’intervenuto sgravio delle sanzioni e della inefficacia del preavviso dichiarata motu proprio dall’agente della riscossione, dichiarò la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa al fermo, rigettò l’istanza risarcitoria e compensò le spese di lite tra le parti. 3. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancorad’interesse, il Tribunale capitolino ha ritenuto: (a) le spese di lite afferenti il giudizio svolto innanzi il Tribunale e concluso con declinatoria di competenza liquidabili soltanto da quel giudice, non potendo a ciò provvedere l’A.G. adit a a seguito de l la riassunzione della causa; (b) corretta la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione, in quanto regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, non ravvisandosi la sussistenza di un interesse r.g. n. 19024/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effettivo dell’opponente a riassumere la causa, incardinata «al solo fine di ottenere il rimborso delle spese processuali relative ad attività processuale non ancora svolta»; (c) non configurabile nelle condotte (processuali ed anteriori al giudizio), delle parti resistenti un abuso dello strumento processuale. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; non svolge invece difese nel grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta «violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., letti in correlazione con la contestuale violazione degli artt. 50 e 100 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale, in funzione di giudice di appello, con motivazione apparente e/o erronea, illogica e contraddittoria, confermato la decisione del giudice di prime cure di compensazione delle spese sul presupposto che, stante l’atto di stralcio del provvedimento di fermo impugnato prodotto dal concessionario della riscossione nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, sezione esecuzione mobiliare, poi dichiaratosi incompetente in favore del giudice di pace, il merito della controversia fosse da ritenersi sostanzialmente definito, non sussistendo in capo al [OSCURATO:PERSONA] l’interesse, e pertanto, il diritto alla riassunzione del giudizio per l’ottenimento di una formale decisione nel merito della r.g. n. 19024/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controversia con conseguente statuizione in punto di spese nel rispetto del principio della soccombenza (soccombenza virtuale)». La doglianza, così testualmente rubricata, censura la statuizione di compensazione delle spese di lite. Premesso che la riassunzione della causa a seguito di declinatoria di competenza non comporta l’instaurazione di un nuovo processo ma costituisce la prosecuzione di quello originario, il ricorrente assume, in estrema sintesi, che ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale occorrevafar riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo di proposizione della originaria domanda innanzi il Tribunale poi dichiaratosi incompetente, momento in cui l ’annullamento del fermo in via di autotutela non era ancora stato emesso, essendo stato disposto solo durante la pendenza delgiudizio innanzi il Tribunale. 1.1. Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi posta a fondamento della disposta compensazione delle spese. Al riguardo, la gravata sentenza, richiamando un precedente di questa Corte (Cass. 07/02/2017, n. 3122), ha ritenuto che il giudice di pace innanzi al quale era stata riassunta la causa non potesse statuire sulle spese del giudizio celebrato innanzi al Tribunale, definito con declinatoria di competenza e compensazione delle spese. L’argomentazione (a tratti pletorica e tautologica) del ricorrente, incentrata sulla unitarietà del giudizio ante e post riassunzione e sulla conservazione degli effetti della domanda con la translatio iudicii, non pone adeguatamente ed efficacemente in dubbio l’assunto del giudice territoriale, basato, in ultima analisi, sulla (indiscussa) definitività del provvedimento declinatorio della competenza, cioè a dire sulla sua idoneità a chiudere il processo dinanzi al giudice adito, con la derivante esclusiva devoluzione a quest’ultimo del potere di statuire sulle spese. r.g. n. 19024/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo luogo, perchéesso si risolve nel chiedere a questa Corte un sindacato sulla ricorrenza delle «gravi ed eccezionali ragioni» ex art.92 cod. proc. civ. giustificanti la compensazione delle spese, giudizio rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto in presenza di una motivazione erronea, illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente(v. Cass. 16/05/2022, n. 15495; Cass. 26/07/2021, n. 21400; Cass. 03/07/2019, n. 17816). Orbene, nella specie, il Tribunale di Roma, in punto di spese, non ha espresso una insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha chiaramente e diffusamente esplicita to quelle che ha ritenuto, sulla scorta della vicenda processuale per come in concreto dipanatasi, gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione. E la motivazione del capo della decisione oggetto di censura, così articolata,non può dirsi erronea, in diritto, né meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sul piano logico:come tale, essa non è ulteriormente sindacabile nella presente sede. 2. Il secondo motivo denuncia invece « erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. quale espressione di una valutazione del fatto concreta compiuta in chiara violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ. per aver il Tribunale, in funzione di giudice di appello, attraverso argomentazioni illogiche, contraddittorie e parzialmente erronee in punto di accertamento dei fatti e di rappresentazione degli stessi, rigettato la domanda di questa parte posta ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonostante detta autoritàgiudiziaria abbia avuto modo di rilevare e dichiarare che il provvedimento di fermo impugnato trattavasi di atto documentalmente illegittimo in quanto emesso sulla base di un titolo la cui efficacia era stata sospesa (e successivamente annullato in corso r.g. n. 19024/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di causa) e sulla base di un altro titolo già annullato, e conseguentemente fosse oggettivamente evidente la sussistenza di un abuso di diritto nel modus agendi del concessionario della riscossione concretizzatosi nella notificazione di detto abnorme provvedimento afflittivo, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per questo contribuente, il quale per difendersi nuovamente da tale insussistente e illegittima pretesa creditoria, ed al fine di evitare l’automatica iscrizione di fermo sul proprio veicolo, così come minacciata senza il bisogno di altra comunicazione, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, si è dovuto rivolgere nuovamente alla giustizia, mettendosi nella condizione di sopportare costi e spese legali pur di tutelare i propri lesi diritti e non subire ulteriori danni». 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Esso si concreta, al fondo, nel sollecitare il giudice di legittimità, attraverso un riesame delle emergenze istruttorie, ad un differente apprezzamento sulla concreta configurabilità di una condotta tenuta nel processo o fuori da esso soggettivamente connotata dalla mala fede o dalla colpa grave, presupposto per l’integrazione della fattispecie della responsabilità processuale aggravata. Ma, secondo il monolitico orientamento della giurisprudenza di nomofilachia, «l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (così, da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222). Vizio motivazionale soltanto genericamente adombrato, comunque esulante dagli angusti limiti di deducibilità in cassazione tracciati dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. r.g. n. 19024/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 5. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 600 (seicento)per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo