CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 10534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13727/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (BRT PLA75B04C933K), domicilio digitale exlege; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (BRT PLA75B04C933K), domicilio digitale exlege; -ricorrente incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata- avverso l’ORDINANZA di questa Corte n. 16814/2024, depositata il 17/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con ordinanza n. 16814/2024, pubblicata in data 17/06/2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 23676/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo e, per l’effetto, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dai difensore costituiti del Biavaschi, Matteo e [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la sua trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe. Considerato che: anteriormente all’udienza il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinunzia al ricorso; va pertanto dichiarata la estinzione del procedimento di correzione di errore materiale per rinunzia; nulla deve essere liquidato per le spese delpresente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara il procedimento di correzione di errore materiale estinto per rinunzia. Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/3/2025 dalla Te