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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37431/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/05/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 12 maggio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. contestata in ordine al delitto di cui al capo 1) della rubrica e ridotta la pena finale, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624-bis, primo, secondo e terzo comma, e 625 n. 4 cod. pen. contestato al capo 2) della rubrica.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 191 e 533 cod. proc. pen., lamenta —con riferimento al reato di cui al capo 2) della rubrica- il vizio di motivazione ed il travisamento degli elementi probatori della sentenza in relazione: - al riconoscimento fotografico del malvivente, avvenuto da parte della vittima solo in termini di alta probabilità; - alla similitudine riscontrata tra il giubbotto indossato dal malvivente al momento dell'aggressione contestata al capo 2) della rubrica e quello indossato dall'imputato in occasione della commissione del delitto di cui al capo 1) della rubrica - del quale questi si era assunto la responsabilità -, in quanto relativa soltanto al colore del capo di abbigliamento; - all'identità tra il modus operandi utilizzato dal malvivente in occasione di entrambi gli episodi, privo di specificità e molto diffuso tra gli scippatori. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta -con riferimento a entrambi i reati contestati- che, senza fornire alcuna regione, la Corte distrettuale ha ritenuto l'aggravante della destrezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello e perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

2. Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha richiamato la ricostruzione dei fatti rimarcando che: - la vicenda processuale riguardava due episodi di furto con strappo, commessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro e con modalità analoghe; - in entrambe le occasioni il malvivente aveva avvicinato la vittima -sempre una donna con indosso una collana d'oro- con la richiesta di informazioni stradali e che, tuute e due le volte, approfittando della circostanza che la vittima fosse concentrata sulla risposta, aveva strappato il monile, poi dileguandosi; - i filmati estrapolati dal sistema di video sorveglianza di cui era dotato il bar presso il quale si era verificato il primo episodio, avevano riscontrato il racconto della vittima nonché le notizie relative al numero di targa del veicolo a bordo del quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale, aveva visto il malvivente (del quale aveva effettuato il riconoscimento forografico) aggirarsi nei paraggi del bar anche nei giorni immediatamente successivi all'episodio; - il ciclomotore a bordo del quale viaggiava lo scippatore autore del primo episodio, era risultato sottoposto a fermo amministrativo, poiché utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta proprietaria del mezzo, privo della patente di guida; - la collana sottratta nel corso dell'episodio contestato al capo 1) della rubrica era risultata venduta ad un esercizio commerciale "compro - oro"; - [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la responsabilità dell'episodio di cui al capo 1) della rubrica. 2.1 Ad avviso dei giudici distrettuali la narrazione resa dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] in merito alla dinamica della vicenda (avvicinamento della vittima con la richiesta di indicazioni stradali, strappo della collana e fuga), alle caratteristiche somatiche e all'abbigliamento indossato dal malvivente, in uno con il riconoscimento fotografico dell'autore del gesto criminale, dà consistenza, in termini di gravità, precisione e concordanza, al compendio indiziario sul quale si fonda la pronuncia resa dal giudice di prime cure in ordine al delitto di cui al capo 2) della rubrica.

Dal canto suo, il ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata che, invero, ha precisato come la dichiarazione della persona offesa abbia trovato conferma nelle risultanze degli atti investigativi. 2.2 L'impostazione della Corte distrettuale -che ha collocato il racconto della parte lesa nell'ambito di una più ampia indagine relativa anche a una pregressa vicenda- è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente qualora sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Nella specie, la Corte ha proceduto anche a riscontrare il contenuto di tali dichiarazioni con altre risultanze investigative, precisando, di ognuna, il valore probatorio. 2.3 Ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, qualora abbia una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015,Pirajno, Rv. 261730), circostanza che nel caso di specie non si ravvisa.

Inoltre, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente valutazione, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico della sussistenza di un quadro probatorio di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che la Corte distrettuale ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso motivazionale, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a negare valore alla ricostruzione versata nella sentenza.3.

Anche il secondo motivo, che riguarda sia il profilo della sussistenza dell'aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., sia quello della compatibilità tra la medesima ed il delitto di furto con strappo, è manifestamente infondato. 3.1 La Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione assunta dal primo giudice con una giustificazione del tutto congrua e non contraddittoria che supera il vaglio di legittimità.

Evidenziato che il ricorrente non ha contestato che, in entrambi gli episodi, fosse stata approntata la tecnica di avvicinamento con la richiesta di informazioni stradali -nella quale è stata ravvisata la destrezza dell'agire-, la rilevanza riconosciuta dai giudici di merito alla manovra dell'agente, in forza della quale costui induceva le vittime a concentrarsi sulla risposta e, pertanto, a distrarsi dal controllo sulle manovre dell'interlocutore e ad attenuare il controllo dei propri beni, è del tutto coerente con la ratio dell'aggravante contestata, la quale ricorre qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 - 01; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01).

Anche la tesi difensiva, secondo la quale la Corte non ha fornito le ragioni della ritenuta compatibilità tra il delitto contestato e l'aggravante della destrezza, è priva di pregio perché non si confronta con le argomentazioni profuse su punto.

I giudici distrettuali, invero, hanno precisato che, mentre "lo strappo attiene alle modalità con le quali viene sottratta la res", "la destrezza riguarda le condotte antecedenti (come nel caso di specie) o contestuali alla sottrazione", idonee a indurre alla distrazione il detentore della res.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/05/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 12 maggio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. contestata in ordine al delitto di cui al capo 1) della rubrica e ridotta la pena finale, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624-bis, primo, secondo e terzo comma, e 625 n. 4 cod. pen. contestato al capo 2) della rubrica. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 191 e 533 cod. proc. pen., lamenta —con riferimento al reato di cui al capo 2) della rubrica- il vizio di motivazione ed il travisamento degli elementi probatori della sentenza in relazione: - al riconoscimento fotografico del malvivente, avvenuto da parte della vittima solo in termini di alta probabilità; - alla similitudine riscontrata tra il giubbotto indossato dal malvivente al momento dell'aggressione contestata al capo 2) della rubrica e quello indossato dall'imputato in occasione della commissione del delitto di cui al capo 1) della rubrica - del quale questi si era assunto la responsabilità -, in quanto relativa soltanto al colore del capo di abbigliamento; - all'identità tra il modus operandi utilizzato dal malvivente in occasione di entrambi gli episodi, privo di specificità e molto diffuso tra gli scippatori. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta -con riferimento a entrambi i reati contestati- che, senza fornire alcuna regione, la Corte distrettuale ha ritenuto l'aggravante della destrezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello e perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2. Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha richiamato la ricostruzione dei fatti rimarcando che: - la vicenda processuale riguardava due episodi di furto con strappo, commessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro e con modalità analoghe; - in entrambe le occasioni il malvivente aveva avvicinato la vittima -sempre una donna con indosso una collana d'oro- con la richiesta di informazioni stradali e che, tuute e due le volte, approfittando della circostanza che la vittima fosse concentrata sulla risposta, aveva strappato il monile, poi dileguandosi; - i filmati estrapolati dal sistema di video sorveglianza di cui era dotato il bar presso il quale si era verificato il primo episodio, avevano riscontrato il racconto della vittima nonché le notizie relative al numero di targa del veicolo a bordo del quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale, aveva visto il malvivente (del quale aveva effettuato il riconoscimento forografico) aggirarsi nei paraggi del bar anche nei giorni immediatamente successivi all'episodio; - il ciclomotore a bordo del quale viaggiava lo scippatore autore del primo episodio, era risultato sottoposto a fermo amministrativo, poiché utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta proprietaria del mezzo, privo della patente di guida; - la collana sottratta nel corso dell'episodio contestato al capo 1) della rubrica era risultata venduta ad un esercizio commerciale "compro - oro"; - [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la responsabilità dell'episodio di cui al capo 1) della rubrica. 2.1 Ad avviso dei giudici distrettuali la narrazione resa dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] in merito alla dinamica della vicenda (avvicinamento della vittima con la richiesta di indicazioni stradali, strappo della collana e fuga), alle caratteristiche somatiche e all'abbigliamento indossato dal malvivente, in uno con il riconoscimento fotografico dell'autore del gesto criminale, dà consistenza, in termini di gravità, precisione e concordanza, al compendio indiziario sul quale si fonda la pronuncia resa dal giudice di prime cure in ordine al delitto di cui al capo 2) della rubrica. Dal canto suo, il ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata che, invero, ha precisato come la dichiarazione della persona offesa abbia trovato conferma nelle risultanze degli atti investigativi. 2.2 L'impostazione della Corte distrettuale -che ha collocato il racconto della parte lesa nell'ambito di una più ampia indagine relativa anche a una pregressa vicenda- è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente qualora sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nella specie, la Corte ha proceduto anche a riscontrare il contenuto di tali dichiarazioni con altre risultanze investigative, precisando, di ognuna, il valore probatorio. 2.3 Ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, qualora abbia una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015,Pirajno, Rv. 261730), circostanza che nel caso di specie non si ravvisa. Inoltre, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente valutazione, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico della sussistenza di un quadro probatorio di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che la Corte distrettuale ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso motivazionale, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a negare valore alla ricostruzione versata nella sentenza.3. Anche il secondo motivo, che riguarda sia il profilo della sussistenza dell'aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., sia quello della compatibilità tra la medesima ed il delitto di furto con strappo, è manifestamente infondato. 3.1 La Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione assunta dal primo giudice con una giustificazione del tutto congrua e non contraddittoria che supera il vaglio di legittimità. Evidenziato che il ricorrente non ha contestato che, in entrambi gli episodi, fosse stata approntata la tecnica di avvicinamento con la richiesta di informazioni stradali -nella quale è stata ravvisata la destrezza dell'agire-, la rilevanza riconosciuta dai giudici di merito alla manovra dell'agente, in forza della quale costui induceva le vittime a concentrarsi sulla risposta e, pertanto, a distrarsi dal controllo sulle manovre dell'interlocutore e ad attenuare il controllo dei propri beni, è del tutto coerente con la ratio dell'aggravante contestata, la quale ricorre qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 - 01; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01). Anche la tesi difensiva, secondo la quale la Corte non ha fornito le ragioni della ritenuta compatibilità tra il delitto contestato e l'aggravante della destrezza, è priva di pregio perché non si confronta con le argomentazioni profuse su punto. I giudici distrettuali, invero, hanno precisato che, mentre "lo strappo attiene alle modalità con le quali viene sottratta la res", "la destrezza riguarda le condotte antecedenti (come nel caso di specie) o contestuali alla sottrazione", idonee a indurre alla distrazione il detentore della res. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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