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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 21508/2024

Testo disponibile della fonte

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certamento dei fatti rilevanti - incensura- bilità Adunanza camerale 3/7/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 7393/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoSerena [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- faella; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2190/2018 de l 13/12/2018.

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel giugno 1973 [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]- lardi, vende alla propria madre [OSCURATO:PERSONA] gli immobili oggetto di causa.

Nel 1974 Vilardi revoca la procura a [OSCURATO:PERSONA] e promuove 2di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un giudizio (anteriore a quello attuale), domandando al Tribunale di Paola la dichiarazione di nullità della vendita, in quanto eseguita ad un prezzo irrisorio, mai corrisposto (700.000 lire di fronte ad un compendio immobi- liare del valore di almeno 50 milioni di lire).

Inoltre, Vilardi fa valere che nell’atto si è dichiarato falsamente che non visono rapporti di parentela , né tra il rappresentante del venditore e la compratrice (che invece sono, ap- punto, figlio e madre), né tra la compratrice e lui attore (che invece sono cognati, poiché Vilardi hasposato [OSCURATO:PERSONA], sorella della compratrice [OSCURATO:PERSONA]).

Durantelo svolgimento del giudizio, nel febbraio del 1998, il medesimo compendio immobiliare viene tratto ad oggetto, nella cornice di un unico attocomplesso, dapprima di una divisione in due parti di identico valore.

Di tale atto sonoparti, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], che in premessa èdichiarata essere comproprietaria per la metà; dall’altro lato vi è [OSCURATO:PERSONA] sr. (fratello di Mariano), in veste di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta è dichiarata essere comproprietaria per la restante metà.

All’esito della divisione, la prima parte è attribuita in proprietà esclusiva a [OSCURATO:PERSONA]; la seconda parte èattribuita a [OSCURATO:PERSONA] sr. (sempre in veste di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]).

In tale atto le due parti appaiono accordarsi per la ri- nuncia al giudizio in corso e dichiaranodi non avere null’altro da pretendere l’una dall’altra.

Contestualmente, in questo stesso atto del 1998, [OSCURATO:PERSONA] sr. (in veste di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]) vende al nipote ex filio, [OSCURATO:PERSONA] jr., i beni attribuiti (in esito alla divisione) a Con- cetta Orselli.

Il prezzo della vendita (lire 89.250.000) si dichiara essere stato già pagato prima dell’atto.

Nonostante la menzionata dichiarazione di rinuncia agli atti, nel 2000 il giudizio di nullità del primo atto di vendita (1973) dei beni a [OSCURATO:PERSONA], viene proseguito da [OSCURATO:PERSONA] dopo la morte del marito (il Vilardi) e definito in primo grado con l’accoglimento della domanda per 3di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. difetto di procura in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché per conflitto di inte- ressi sempre in capo a lui.

La pronuncia di primo grado vieneconfermata in appello nel 2005 nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA].

Questi ultimi avvianopoi il giudizio attuale, convenendo dinanzi al Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] sr. (quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] jr. per la dichiarazione di nullità dei due contratti (di divi- sione e di compravendita) e per la condannadi [OSCURATO:PERSONA] jr. al rilascio degli immobili e al risarcimento dei danni per l’occupazione l’abusiva.

Gli attori allegano che [OSCURATO:PERSONA] ha donato loro tali immobili con un ro- gito del luglio 1999; ricordano che è stata dichiarata la nullità della com- pravendita del giugno 1973, con reingresso dei beni nel patrimonio di Con- cetta; argomentano che è nullo pertanto anche l’atto di divisione e vendita del febbraio del 1998, poiché Concetta non ha mai inteso procedere alla divisione e alla vendita e [OSCURATO:PERSONA] sr. era privo di poteri rappresen- tativi e si trovava altresì in conflitto di interessi.

I convenuti chiedono il rigetto e, in riconvenzionale, la dichiarazione di nullità dell’atto del luglio 1999, anche in considerazione del sopravvenuto stato d’incapacità di inten- dere e di volere di [OSCURATO:PERSONA], in subordine domandano il rimborso delle spese per i miglioramenti.

Il Tribunale di Paola dichiara in primo grado la nullità della divisione.

In appello è dichiarata altresì la nullità della com- pravendita contestuale tra [OSCURATO:PERSONA] sr. e [OSCURATO:PERSONA] jr.con la condanna di quest’ultimo al rilascio dei beni.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] jr. con un motivo, confermato da memoria.

ResistePatrizia Muglia con controricorso.

Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA] lia Pando, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA] consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.

Ragioni della decisione 4di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

1. - L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1419 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della con- troversia, poiché la Corte territoriale ha rilevato un collegamento negoziale funzionale tra l’atto di divisionee l’atto di vendita e perciò ha dichiarato la nullità consequenziale anche di quest’ultimo.

2. -Il ricorso è da rigettare.

Dopo averrilevato il giudicato interno sulla nullità della divisione, l a sen- tenza d’appello (p. 10 ss.) ha osservato che i beni appartenevano origina- riamente a Vilardi, per cui non si comprende come nella divisione essi siano stati dichiarati di proprietà per la quota indivisa della metà di [OSCURATO:PERSONA]- faella, stante la lite in corso.

O meglio, ciò si spiega - prosegue la Corte - con la dichiarata prospettiva transattiva.

Senonché, non vi era alcuna vo- lontà di [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare alla lite, che infatti viene da lei prose- guita.

Il contenuto dell'atto impugnato non consente di intravedere il mo- vente transattivo in [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuire i beni del proprio marito, [OSCURATO:PERSONA],per metà a [OSCURATO:PERSONA] tramite la divisione e, per la restante metà, ad [OSCURATO:PERSONA] j r., tramite la vendita, per tacere del fatto che di questa non risulta provata neppure la corresponsione del prezzo.

Pertanto, la Corte coglie il collegamento negoziale diretto a definire unitariamente l'assetto dei rapporti patrimoniali delle parti, avente ad og- getto il compendio immobiliare.

La Corte ha espostocosì in modo effettivo, risoluto e coerente le ragioni a fondamento di tale accertamento e quindi non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.Infatti, l’accertamento del giudice di merito di esi- stenza di un collegamento negoziale c.d. funzionale deve investire l’esi- stenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrat- tuale.

Se svolto nel rispetto dei criteri ermeneutici e con corretto apprezza- mento deifatti, come nel caso attuale, esso si sottrae al sindacato di legit- timità (Cfr. tra le altre Cass. 20634/2018e 7524/2007). 5di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
certamento dei fatti rilevanti - incensura- bilità Adunanza camerale 3/7/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 7393/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoSerena [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- faella; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2190/2018 de l 13/12/2018. Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel giugno 1973 [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]- lardi, vende alla propria madre [OSCURATO:PERSONA] gli immobili oggetto di causa. Nel 1974 Vilardi revoca la procura a [OSCURATO:PERSONA] e promuove 2di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un giudizio (anteriore a quello attuale), domandando al Tribunale di Paola la dichiarazione di nullità della vendita, in quanto eseguita ad un prezzo irrisorio, mai corrisposto (700.000 lire di fronte ad un compendio immobi- liare del valore di almeno 50 milioni di lire). Inoltre, Vilardi fa valere che nell’atto si è dichiarato falsamente che non visono rapporti di parentela , né tra il rappresentante del venditore e la compratrice (che invece sono, ap- punto, figlio e madre), né tra la compratrice e lui attore (che invece sono cognati, poiché Vilardi hasposato [OSCURATO:PERSONA], sorella della compratrice [OSCURATO:PERSONA]). Durantelo svolgimento del giudizio, nel febbraio del 1998, il medesimo compendio immobiliare viene tratto ad oggetto, nella cornice di un unico attocomplesso, dapprima di una divisione in due parti di identico valore. Di tale atto sonoparti, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], che in premessa èdichiarata essere comproprietaria per la metà; dall’altro lato vi è [OSCURATO:PERSONA] sr. (fratello di Mariano), in veste di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta è dichiarata essere comproprietaria per la restante metà. All’esito della divisione, la prima parte è attribuita in proprietà esclusiva a [OSCURATO:PERSONA]; la seconda parte èattribuita a [OSCURATO:PERSONA] sr. (sempre in veste di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]). In tale atto le due parti appaiono accordarsi per la ri- nuncia al giudizio in corso e dichiaranodi non avere null’altro da pretendere l’una dall’altra. Contestualmente, in questo stesso atto del 1998, [OSCURATO:PERSONA] sr. (in veste di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]) vende al nipote ex filio, [OSCURATO:PERSONA] jr., i beni attribuiti (in esito alla divisione) a Con- cetta Orselli. Il prezzo della vendita (lire 89.250.000) si dichiara essere stato già pagato prima dell’atto. Nonostante la menzionata dichiarazione di rinuncia agli atti, nel 2000 il giudizio di nullità del primo atto di vendita (1973) dei beni a [OSCURATO:PERSONA], viene proseguito da [OSCURATO:PERSONA] dopo la morte del marito (il Vilardi) e definito in primo grado con l’accoglimento della domanda per 3di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. difetto di procura in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché per conflitto di inte- ressi sempre in capo a lui. La pronuncia di primo grado vieneconfermata in appello nel 2005 nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi avvianopoi il giudizio attuale, convenendo dinanzi al Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] sr. (quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] jr. per la dichiarazione di nullità dei due contratti (di divi- sione e di compravendita) e per la condannadi [OSCURATO:PERSONA] jr. al rilascio degli immobili e al risarcimento dei danni per l’occupazione l’abusiva. Gli attori allegano che [OSCURATO:PERSONA] ha donato loro tali immobili con un ro- gito del luglio 1999; ricordano che è stata dichiarata la nullità della com- pravendita del giugno 1973, con reingresso dei beni nel patrimonio di Con- cetta; argomentano che è nullo pertanto anche l’atto di divisione e vendita del febbraio del 1998, poiché Concetta non ha mai inteso procedere alla divisione e alla vendita e [OSCURATO:PERSONA] sr. era privo di poteri rappresen- tativi e si trovava altresì in conflitto di interessi. I convenuti chiedono il rigetto e, in riconvenzionale, la dichiarazione di nullità dell’atto del luglio 1999, anche in considerazione del sopravvenuto stato d’incapacità di inten- dere e di volere di [OSCURATO:PERSONA], in subordine domandano il rimborso delle spese per i miglioramenti. Il Tribunale di Paola dichiara in primo grado la nullità della divisione. In appello è dichiarata altresì la nullità della com- pravendita contestuale tra [OSCURATO:PERSONA] sr. e [OSCURATO:PERSONA] jr.con la condanna di quest’ultimo al rilascio dei beni. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] jr. con un motivo, confermato da memoria. ResistePatrizia Muglia con controricorso. Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA] lia Pando, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA] consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 4di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1. - L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1419 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della con- troversia, poiché la Corte territoriale ha rilevato un collegamento negoziale funzionale tra l’atto di divisionee l’atto di vendita e perciò ha dichiarato la nullità consequenziale anche di quest’ultimo. 2. -Il ricorso è da rigettare. Dopo averrilevato il giudicato interno sulla nullità della divisione, l a sen- tenza d’appello (p. 10 ss.) ha osservato che i beni appartenevano origina- riamente a Vilardi, per cui non si comprende come nella divisione essi siano stati dichiarati di proprietà per la quota indivisa della metà di [OSCURATO:PERSONA]- faella, stante la lite in corso. O meglio, ciò si spiega - prosegue la Corte - con la dichiarata prospettiva transattiva. Senonché, non vi era alcuna vo- lontà di [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare alla lite, che infatti viene da lei prose- guita. Il contenuto dell'atto impugnato non consente di intravedere il mo- vente transattivo in [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuire i beni del proprio marito, [OSCURATO:PERSONA],per metà a [OSCURATO:PERSONA] tramite la divisione e, per la restante metà, ad [OSCURATO:PERSONA] j r., tramite la vendita, per tacere del fatto che di questa non risulta provata neppure la corresponsione del prezzo. Pertanto, la Corte coglie il collegamento negoziale diretto a definire unitariamente l'assetto dei rapporti patrimoniali delle parti, avente ad og- getto il compendio immobiliare. La Corte ha espostocosì in modo effettivo, risoluto e coerente le ragioni a fondamento di tale accertamento e quindi non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.Infatti, l’accertamento del giudice di merito di esi- stenza di un collegamento negoziale c.d. funzionale deve investire l’esi- stenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrat- tuale. Se svolto nel rispetto dei criteri ermeneutici e con corretto apprezza- mento deifatti, come nel caso attuale, esso si sottrae al sindacato di legit- timità (Cfr. tra le altre Cass. 20634/2018e 7524/2007). 5di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad o
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