CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SAN MINIATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 10.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'Errabah, senza verificare la concreta offen- sività della condotta, necessaria anche al cospetto di un reato di pericolo astratto come quello in esame, né tenendo in considerazione il fatto che la posizione del ricorrente si fosse successivamente regolarizzata grazie al matrimonio con citta- dina italiana, celebrato il giorno 8/1/2021, e al conseguimento di un provvisorio permesso di soggiorno in Italia. Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Le doglianze si presentano manifestamente infondate, in quanto preten- dono di ritenere scriminata la condotta di irregolare ingresso nel territorio dello Stato a causa di eventi accaduti successivamente, come il matrimonio con cittadina italiana, avvenuto nel 2021, e il conseguimento di un permesso provvisorio. Invero, tali evenienze, in quanto successive, non spiegano rilievo sulla consumazione del reato, né costituiscono giustificazioni postume per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 357070 del 14/6/2019, Aibangbee, Rv. 276810). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P