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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 29727/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26168-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 02121151001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 26168 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Palermo ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Amore volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione qualificata ad amianto relativa al periodo dal 17.12.1974 al 16.2.2015.

2. La Corte territoriale ha giudicato improponibile la domanda giudiziale del D’Amore per difetto di una previa domanda amministrativa da inviare in modalità telematiche.

Ha, comunque, dichiarato prescritto il diritto dell’appellato essendo decorso più di un decennio tra la data della consapevolezza di esposizione ad amianto, coincidente con l’epoca di presentazione della domanda all’Inail ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e la data della domanda (depositata in formato cartaceo) all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Amore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 443 c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 533 del 1973 in relazione agli artt. 360 n. 3 e

5. Ric. 2021 n. 26168 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3-

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e degli altri principi generali, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

7. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha statuito l’improponibilità dell’azione giudiziale per mancanza della domanda amministrativa in quanto proposta in forma cartacea e non telematica.

Si sostiene che la presentazione della domanda amministrativa con modalità diverse rispetto a quelle stabilite dall’[OSCURATO:PERSONA] non possa determinare l’improponibilità del ricorso; che un atto può considerarsi nullo o addirittura inesistente solo nell’ipotesi in cui tale conseguenza sia espressamente prevista dalla legge e che l’art. 38 comma 5, decreto legge 389/2010, non contiene alcuna prescrizione sanzionatoria in caso di inoltro della domanda attraverso modalità diverse dal canale telematico. 8.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 in relazione agli artt. 2727 e 2729 e dei principi generali in materia di consapevolezza per l'esercizio di un diritto (art. 360 n.3 c.p.c.).

9. Con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art 2935 c.c. in relazione al in relazione agli artt. 2727 e 2729 e dei principi generali in materia di esercizio di un diritto (art. 360 n.3 c.p.c.).

10. Si censura la sentenza d’appello per avere collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al momento temporale della presentazione della domanda all’Inail (2005) e non ad un momento successivo, quale il pensionamento (2017), come necessario in ragione della iniziale incertezza sulla competenza dell’Inail a rilasciare la predetta certificazione rispetto ai lavoratori marittimi.

11. Si sostiene che, al più, la decorrenza del termine di prescrizione decennale dovesse coincidere con la cessazione Ric. 2021 n. 26168 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- dell’esposizione qualificata all’amianto avvenuta solo in data 24.1.2017, con l’ultimo sbarco dalla M/N Veronese.

12. Si esaminano anzitutto il terzo e il quarto motivo di ricorso, che investono la seconda ed autonoma ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata e che, in quanto inammissibili, assumono valore assorbente.

13. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8,

1. n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017).

14. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota all'interessato già al momento della presentazione della domanda all'Inail.

15. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito della riformulazione operata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014).

Ric. 2021 n. 26168 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5-

16. I motivi di ricorso in esame che, al di fuori del perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c., oppongono una diversa decorrenza del termine di prescrizione, risultano inammissibili.

I primi due motivi sono assorbiti.

17. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26168-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 02121151001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 26168 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Palermo ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Amore volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione qualificata ad amianto relativa al periodo dal 17.12.1974 al 16.2.2015. 2. La Corte territoriale ha giudicato improponibile la domanda giudiziale del D’Amore per difetto di una previa domanda amministrativa da inviare in modalità telematiche. Ha, comunque, dichiarato prescritto il diritto dell’appellato essendo decorso più di un decennio tra la data della consapevolezza di esposizione ad amianto, coincidente con l’epoca di presentazione della domanda all’Inail ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e la data della domanda (depositata in formato cartaceo) all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Amore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 443 c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 533 del 1973 in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5. Ric. 2021 n. 26168 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e degli altri principi generali, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. 7. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha statuito l’improponibilità dell’azione giudiziale per mancanza della domanda amministrativa in quanto proposta in forma cartacea e non telematica. Si sostiene che la presentazione della domanda amministrativa con modalità diverse rispetto a quelle stabilite dall’[OSCURATO:PERSONA] non possa determinare l’improponibilità del ricorso; che un atto può considerarsi nullo o addirittura inesistente solo nell’ipotesi in cui tale conseguenza sia espressamente prevista dalla legge e che l’art. 38 comma 5, decreto legge 389/2010, non contiene alcuna prescrizione sanzionatoria in caso di inoltro della domanda attraverso modalità diverse dal canale telematico. 8. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 in relazione agli artt. 2727 e 2729 e dei principi generali in materia di consapevolezza per l'esercizio di un diritto (art. 360 n.3 c.p.c.). 9. Con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art 2935 c.c. in relazione al in relazione agli artt. 2727 e 2729 e dei principi generali in materia di esercizio di un diritto (art. 360 n.3 c.p.c.). 10. Si censura la sentenza d’appello per avere collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al momento temporale della presentazione della domanda all’Inail (2005) e non ad un momento successivo, quale il pensionamento (2017), come necessario in ragione della iniziale incertezza sulla competenza dell’Inail a rilasciare la predetta certificazione rispetto ai lavoratori marittimi. 11. Si sostiene che, al più, la decorrenza del termine di prescrizione decennale dovesse coincidere con la cessazione Ric. 2021 n. 26168 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- dell’esposizione qualificata all’amianto avvenuta solo in data 24.1.2017, con l’ultimo sbarco dalla M/N Veronese. 12. Si esaminano anzitutto il terzo e il quarto motivo di ricorso, che investono la seconda ed autonoma ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata e che, in quanto inammissibili, assumono valore assorbente. 13. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, 1. n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017). 14. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota all'interessato già al momento della presentazione della domanda all'Inail. 15. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito della riformulazione operata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Ric. 2021 n. 26168 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- 16. I motivi di ricorso in esame che, al di fuori del perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c., oppongono una diversa decorrenza del termine di prescrizione, risultano inammissibili. I primi due motivi sono assorbiti. 17. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo