Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46026/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 febbraio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 15 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riguardo all'effettuato accertamento della sua responsabilità penale; erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., oltre a mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente abbia in realtà invocato, con le prime due doglianze, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale ben rappresenta e giustifica, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

2.2. Parimenti inammissibile è la terza censura eccepita dalla Drezaliu, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento all'imputata del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

2.3. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima censura eccepita dalla ricorrente, osservato che la Corte di appello ha ben rappresento e giustificato le ragioni di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena - considerata la ritenuta inclinazione dell'imputata ad abusare di bevande alcoliche - esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 15 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riguardo all'effettuato accertamento della sua responsabilità penale; erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., oltre a mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente abbia in realtà invocato, con le prime due doglianze, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. La motivazione resa dalla Corte territoriale ben rappresenta e giustifica, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. 2.2. Parimenti inammissibile è la terza censura eccepita dalla Drezaliu, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento all'imputata del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.3. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima censura eccepita dalla ricorrente, osservato che la Corte di appello ha ben rappresento e giustificato le ragioni di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena - considerata la ritenuta inclinazione dell'imputata ad abusare di bevande alcoliche - esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 46026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris