CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 1977
Cassazione n. 27023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1977 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, in qualità di giudice del rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza 7054/2022 (udienza del 25 novembre 2021 e deposito del 28 febbraio 2022) ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odiern0,, ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 aprile 2021 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di cui all'articolo 372 cod pen. In particolare, la sentenza di annullamento di questa Corte aveva rilevato che "l'imputata avrebbe sicuramente potuto astenersi dal rendere testimonianza ma, una volta deciso di testimoniare, aveva l'obbligo di dire la verità e non può in alcun modo far valere la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'articolo 384 cod pen in quanto non si è trovata costretta a dire il falso dalla necessità di salvare la libertà o l'onore del congiunto". La Corte di appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputata, sia sotto un aspetto intrinseco sia in relazione al contenuto di altre prove, costituite dalle dichiarazioni PENGUE, affermando che la stessa aveva preparato dei riscontri alle dichiarazioni liberatorie rispetto alla ritenuta responsabilità del fratello rispetto ad accuse di peculato (si veda pagina 4 della sentenza di secondo grado). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, GIOVINE [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al fatto che la Corte di appello in sede di rinvio aveva riformato una sentenza di assoluzione senza una previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. La difesa lamenta che la Corte non avrebbe valutato le deduzioni difensive e avrebbe disatteso in maniera sommaria le dichiarazioni FRANCHINO non tenendo conto dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni ANDREONI in quanto giunte all'esito di testimonianza particolarmente complessa e sofferta. Nemmeno sarebbe stato considerato che le dichiarazioni ritenute false dell'imputata sarebbero stati coerenti a quelle del maresciallo PENGUE e che la stessa imputata aveva fornito documentazione che riguardava poche migliaia di euro rispetto a una complessiva entità di circa 140.000 C di spesa contestate e che la donna era soltanto un'impiegata senza alcun potere decisionale 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla sentenza di secondo grado. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del [OSCURATO:PERSONA] - ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 3.2. Con memoria 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha contestato le conclusioni originariamente articolate dal PG e ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso di cui - in conclusioni - ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In particolare, nel caso di specie, la riforma in peius della originaria sentenza di assoluzione deriva non da una diversa valutazione della prova dichiarativa ma dal superamento di un errore di diritto contenuto nella sentenza assolutoria e rilevato dalla Corte di cassazione. Nel caso di specie, tra l'altro, nelle pagine 17 ss, il Tribunale aveva esplicitamente evidenziato la falsità delle dichiarazioni testimoniali dell'imputata di talché difettava in radice alcuna modificazione nella valutazione delle dichiarazioni medesime e difettavano perciò i presupposti per poter ritenere necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Sez. 2 - , Sentenza n. 5045 del 17/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280562 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli elementi istruttori raccolti e i profili di contraddittorietà delle dichiarazioni dell'imputata unitamente ai profili di inattendibilità delle dichiarazioni FRANCHINO. Per altro verso, la ricostruzione operata in sede di ricorso dalla difesa appare fondata su verbali di cui non allega il contenuto integrale né richiama la collocazione nel fascicolo e appare offrire affermazioni del tutto apodittiche. Risulta indimostrata l'affermazione contenuta nel ricorso che le buste di "scarti" facessero riferimento all'anno 2011, circostanza esplicitamente negata dalla sentenza di primo grado. Risulta equivoca in sede di ricorso l'indicazione della coerenza tra le dichiarazioni dell'imputata e quelle del teste PENGUE posto che quest'ultimo risulta parlare di spese che non andavano rimborsate "in assenza di uno specifico riferimento che potesse ricondurre all'acquisto" . Risulta contraddittoria l'indicazione della imputata come impiegata priva di ruolo rilevante quando in sede di atto di appello la si individuava come l'unico soggetto che avesse conoscenza della contabilità del Gruppo e che - a tal fine - si interfacciava - dagli [OSCURATO:PERSONA] - con i propri "collaboratori", indicati nel fratello (poi imputato di peculato) e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poi escussa come teste. Quanto poi alle circostanze afferenti alle "spese personali" (pag. 8 del ricorso), gli elementi indicati in sede di ricorso in relazione alla possibilità o meno di individuare il luogo originario di conservazione delle pezze giustificative delle spese non oggetto di rimborso appare di portata dimostrativa del tutto trascurabile e la ricostruzione offerta a pag. 10 risulta mancante di completa indicazione del contenuto degli atti richiamati e comunque risulta del tutto priva di confronto con motivazione di (entrambi) i provvedimenti di merito. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La valutazione dei precedenti motivi fonda una dichiarazione di inammissibilità e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammen