CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4 risulta manifestamente infondato perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che motiva la decisione tenendo in considerazione i precedenti del prevenuto e il comportamento susseguente al reato rilevando l'assenza di elementi valutabili al fine di attenuare ulteriormente il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 1.07.2