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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1995

Cassazione n. 41767/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1995 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di RANDONE Roberta avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 8 settembre 2020 per il delitto di tentato furto aggravato, anche dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, denunciando la violazione degli artt. 581 e

591. cod. proc. pen. e assumendo che con l'appello erano state formulate censure, pertinenti ed argomentate avverso la sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di dosimetria della pena, che, al più si sarebbero potute considerare come manifestamente infondate.

3. Il ricorso è affidato a deduzioni generiche e manifestamente infondate.

Invero, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto di come la Corte territoriale non solo si sia fedelmente attenuta al principio di diritto, enunciato dal diritto vivente secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma abbia parimenti offerto ampio e compiuto ragguaglio dell'apoditticità e assertività delle censure di gravame, sviluppate senza richiamare alcun elemento probatorio, desunto dalle evidenze processuali a disposizione, a sostegno dei rilievi formulati sia in punto di responsabilità che di dosimetria della pena; considerazioni, queste, che trovano preciso riscontro nell'atto di appello, il cui esame è stato imposto dalla natura del vizio dedotto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore i P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1995 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di RANDONE Roberta avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 8 settembre 2020 per il delitto di tentato furto aggravato, anche dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, denunciando la violazione degli artt. 581 e 591. cod. proc. pen. e assumendo che con l'appello erano state formulate censure, pertinenti ed argomentate avverso la sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di dosimetria della pena, che, al più si sarebbero potute considerare come manifestamente infondate. 3. Il ricorso è affidato a deduzioni generiche e manifestamente infondate. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto di come la Corte territoriale non solo si sia fedelmente attenuta al principio di diritto, enunciato dal diritto vivente secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma abbia parimenti offerto ampio e compiuto ragguaglio dell'apoditticità e assertività delle censure di gravame, sviluppate senza richiamare alcun elemento probatorio, desunto dalle evidenze processuali a disposizione, a sostegno dei rilievi formulati sia in punto di responsabilità che di dosimetria della pena; considerazioni, queste, che trovano preciso riscontro nell'atto di appello, il cui esame è stato imposto dalla natura del vizio dedotto. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore i P
Sentenza Cassazione n. 41767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris