Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 37691/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel proc. contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 19 maggio 2025 il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dato lettura dell'ordinanza con la quale ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza, ritenendo, in motivazione, che, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., il fatto contestato agli imputati - chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - potesse essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice (art. 8 d.lgs. cit.); che la sentenza resa in altro procedimento penale pendente presso il Tribunale di Teramo non era allo stato definitiva e che il pubblico ministero dovesse valutare un nuovo esercizio dell'azione penale, non assurgendo la questione a mera questione di competenza in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo l'abnormità del provvedimento, essendo inibita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero, mediante un provvedimento che si assume irritualmente adottato perché fondato sulla ritenuta diversità della fattispecie incriminatrice rispetto a quella prospettata in giudizio, senza che il giudice si sia in alcun modo pronunciato in ordine al fatto originariamente contestato.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto affetto da violazione di legge, presentando anche i caratteri dell'abnormità, per aver determinato un'indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa (art. 521 cod. proc. pen.) che contempla uno specifico strumento volto a dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il giudice del Tribunale di Roma, all'esito del processo a carico del ricorrente, imputato del delitto di cui all'art. 5 d.lgs n. 74 del 2000 [così contestato: «artt. 110 c.p., 5 d.lgs 10 marzo 2000 n. 74 perché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentate dall'Il aprile 2019 e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (...) al fine di evadere le imposte sui redditi, pur essendovi obbligati, non presentavano la dichiarazione ai fini delle imposta sul valore aggiunto relativa all'anno d'imposta 2018, così facendo omettevano di dichiarare elementi attivi di reddito pari ad C 3.706.885,36, cui corrisponde un'imposta sul valore aggiunto evasa di 668.454,73, commesso in Roma in data 29 luglio 2019 (data ultima di presentazione della prevista dichiarazione)»], dopo aver dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura dell'ordinanza impugnata emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., qui impugnata dal pubblico ministero che lamenta l'abnormità della stessa, in quanto espressione di un potere esplicitato fuori dai casi consentiti, che ha determinato un'indebita regressione del procedimento, in assenza di una decisione sul delitto inizialmente contestato.2 La prima questione che questa Corte è chiamata ad analizzare, stante il ricorso per abnormità proposto dal pubblico ministero, riguarda la tipologia di atto adottato ed il contenuto dello stesso. 2.1 Quanto alla tipologia, che il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma e qui impugnato sia una ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. lo si ricava agevolmente dal richiamo espresso all'art. 521 cod. proc. pen., dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero e dall'adozione di una ordinanza.

Il contenuto dell'ordinanza non è di immediata e palese comprensione e richiede una attenta disamina.

Esso afferma, inizialmente, che il fatto è diverso da come contestato [«...in quanto è emerso in dibattimento che la società G.S.I. era una società cartiera (risultata inesistente alla stregua della documentazione acquisita e della deposizione dell'operante Ricci) che emetteva fatture per operazioni inesistenti (il reddito di oltre 3,7 milioni di euro non era, infatti, effettivo poiché immediatamente azzerato con emissione di vaglia ed assegni a favore di altre società)»], con una spiegazione che appare, nella sua totale sinteticità, poco chiara, carente oltre che contraddittoria in quanto non indica il mutamento (in esso riconnprendendosi la trasformazione, sostituzione o variazione) degli elementi essenziali del fatto che portano a ritenere quest'ultimo diverso da quello contestato, né può affermarsi che gli elementi nello specifico indicati (l'essere la società una società cartiera che emetteva fatture inesistenti) spieghino perché e in cosa i fatti siano diversi, posto che il solo fatto di essere una società cartiera non esclude automaticamente l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

Il medesimo provvedimento prosegue, subito dopo, rilevando che «il fatto può essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000)» con una affermazione che si palesa equivoca, potendo significare sia che il fatto contestato integra altra ipotesi di reato, e verrebbe in rilievo una ipotesi di diversa qualificazione del fatto, a cui avrebbe dovuto procedere il Tribunale; sia che il fatto asseritamente diverso può essere ricondotto anche ad un'altra fattispecie incriminatrice, oltre a quella contestata, con conseguente trasmissione degli atti per procedere in ordine a tale ulteriore fattispecie criminosa.

Si precisa, subito dopo, che la sentenza resa in un altro non ben individuato procedimento penale non è definitiva, senza spiegare a carico di chi si sia proceduto, se con esso si procedesse per gli stessi fatti o per fatti connessi o collegati e più in generale quale sia il rapporto tra il procedimento in esame e quello indicato nell'ordinanza, di cui nulla si sa se non il numero di RG e l'autorità procedente.

Infine, il provvedimento si chiude con la seguente dicitura: «...ritenuto che il pubblico ministero provveda a valutare un nuovo esercizio dell'azione penale nei ) termini sopra configurati, non assurgendo la questione in oggetto a mera questione di competenza in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati...» per questi motivi «dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza», facendo riferimento ad "una mera questione di competenza" che appare inconferente ed indicando al pubblico ministero di dover valutare un nuovo esercizio dell'azione penale in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati, confondendo il piano della riqualificazione giuridica con quello dell'esercizio della azione penale, per un fatto che si è affermato essere diverso, senza che il giudice si sia pronunciato in alcun modo su quello inizialmente contestato. 3 Tale essendo il contenuto del provvedimento impugnato, ritiene il collegio che esso, tanto se si valorizzano gli incisi iniziali, quanto se si segue ciò che viene affermato nella parte finale, sia comunque viziato da abnormità, in ossequio dei principi espressi da questa Corte.

4. Laddove con l'impugnato provvedimento, il giudice ha ritenuto che il fatto fosse inquadrabile in una diversa fattispecie criminosa (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in luogo dell'art. 5 del d.lgs. cit.), non potendosi trarre dalla spiegazione offerta nella parte iniziale dell'atto una indicazione che dia conto del mutamento degli elementi essenziali del fatto, nei termini sopra precisati, il provvedimento deve ritenersi abnorme, costituendo estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge e ciò in ossequio a quel principio che, seppur espresso con riferimento ad altre ipotesi di reato, è, per identità di ratio, applicabile anche nel caso in esame, secondo cui è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 283950 - 01; in termini conformi, pur se in fattispecie differente, anche Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016, P.M. in proc.

Visconti, Rv. 266841 — 01).

Parimenti, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto di dover restituire gli atti in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati (reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) esso, in mancanza di una pronuncia in ordine al contestato delitto di cui all'art. 5 d.lgs. cit., deve, egualmente, ritenersi abnorme, come già affermato in una precedente decisione di questa Corte (che ha censurato t 3 l'ordinanza del tribunale che, verificata l'impossibilità di accertare il reato presupposto del contestato riciclaggio e ritenuto di non poter diversamente qualificare tale delitto, aveva disposto la regressione del procedimento per ulteriori approfondimenti ed eventuali nuove formulazioni di reato), posto che è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 2, n. 29336 del 08/07/2025, Zheng, Rv. 288381 - 01; in termini conformi anche Sez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc.

Mastroddi e altro, Rv. 273696 - 01; Sez.

2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836).

In applicazione dei suesposti principi il provvedimento adottato dal Tribunale, in quanto avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore, deve considerarsi affetto da abnormità strutturale, non avendo l'abnormità funzionale, che «sta esclusivamente ad indicare le conseguenze, sul piano processuale, dell'emissione dell'atto aborme», una sua autonomia rispetto alla prima (cfr Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, Pmt, in motivazione). 5 L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, come la decisione in termini di abnormità impone, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel proc. contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 19 maggio 2025 il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dato lettura dell'ordinanza con la quale ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza, ritenendo, in motivazione, che, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., il fatto contestato agli imputati - chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - potesse essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice (art. 8 d.lgs. cit.); che la sentenza resa in altro procedimento penale pendente presso il Tribunale di Teramo non era allo stato definitiva e che il pubblico ministero dovesse valutare un nuovo esercizio dell'azione penale, non assurgendo la questione a mera questione di competenza in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo l'abnormità del provvedimento, essendo inibita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero, mediante un provvedimento che si assume irritualmente adottato perché fondato sulla ritenuta diversità della fattispecie incriminatrice rispetto a quella prospettata in giudizio, senza che il giudice si sia in alcun modo pronunciato in ordine al fatto originariamente contestato. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto affetto da violazione di legge, presentando anche i caratteri dell'abnormità, per aver determinato un'indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa (art. 521 cod. proc. pen.) che contempla uno specifico strumento volto a dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il giudice del Tribunale di Roma, all'esito del processo a carico del ricorrente, imputato del delitto di cui all'art. 5 d.lgs n. 74 del 2000 [così contestato: «artt. 110 c.p., 5 d.lgs 10 marzo 2000 n. 74 perché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentate dall'Il aprile 2019 e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (...) al fine di evadere le imposte sui redditi, pur essendovi obbligati, non presentavano la dichiarazione ai fini delle imposta sul valore aggiunto relativa all'anno d'imposta 2018, così facendo omettevano di dichiarare elementi attivi di reddito pari ad C 3.706.885,36, cui corrisponde un'imposta sul valore aggiunto evasa di 668.454,73, commesso in Roma in data 29 luglio 2019 (data ultima di presentazione della prevista dichiarazione)»], dopo aver dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura dell'ordinanza impugnata emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., qui impugnata dal pubblico ministero che lamenta l'abnormità della stessa, in quanto espressione di un potere esplicitato fuori dai casi consentiti, che ha determinato un'indebita regressione del procedimento, in assenza di una decisione sul delitto inizialmente contestato.2 La prima questione che questa Corte è chiamata ad analizzare, stante il ricorso per abnormità proposto dal pubblico ministero, riguarda la tipologia di atto adottato ed il contenuto dello stesso. 2.1 Quanto alla tipologia, che il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma e qui impugnato sia una ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. lo si ricava agevolmente dal richiamo espresso all'art. 521 cod. proc. pen., dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero e dall'adozione di una ordinanza. Il contenuto dell'ordinanza non è di immediata e palese comprensione e richiede una attenta disamina. Esso afferma, inizialmente, che il fatto è diverso da come contestato [«...in quanto è emerso in dibattimento che la società G.S.I. era una società cartiera (risultata inesistente alla stregua della documentazione acquisita e della deposizione dell'operante Ricci) che emetteva fatture per operazioni inesistenti (il reddito di oltre 3,7 milioni di euro non era, infatti, effettivo poiché immediatamente azzerato con emissione di vaglia ed assegni a favore di altre società)»], con una spiegazione che appare, nella sua totale sinteticità, poco chiara, carente oltre che contraddittoria in quanto non indica il mutamento (in esso riconnprendendosi la trasformazione, sostituzione o variazione) degli elementi essenziali del fatto che portano a ritenere quest'ultimo diverso da quello contestato, né può affermarsi che gli elementi nello specifico indicati (l'essere la società una società cartiera che emetteva fatture inesistenti) spieghino perché e in cosa i fatti siano diversi, posto che il solo fatto di essere una società cartiera non esclude automaticamente l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale. Il medesimo provvedimento prosegue, subito dopo, rilevando che «il fatto può essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000)» con una affermazione che si palesa equivoca, potendo significare sia che il fatto contestato integra altra ipotesi di reato, e verrebbe in rilievo una ipotesi di diversa qualificazione del fatto, a cui avrebbe dovuto procedere il Tribunale; sia che il fatto asseritamente diverso può essere ricondotto anche ad un'altra fattispecie incriminatrice, oltre a quella contestata, con conseguente trasmissione degli atti per procedere in ordine a tale ulteriore fattispecie criminosa. Si precisa, subito dopo, che la sentenza resa in un altro non ben individuato procedimento penale non è definitiva, senza spiegare a carico di chi si sia proceduto, se con esso si procedesse per gli stessi fatti o per fatti connessi o collegati e più in generale quale sia il rapporto tra il procedimento in esame e quello indicato nell'ordinanza, di cui nulla si sa se non il numero di RG e l'autorità procedente. Infine, il provvedimento si chiude con la seguente dicitura: «...ritenuto che il pubblico ministero provveda a valutare un nuovo esercizio dell'azione penale nei ) termini sopra configurati, non assurgendo la questione in oggetto a mera questione di competenza in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati...» per questi motivi «dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza», facendo riferimento ad "una mera questione di competenza" che appare inconferente ed indicando al pubblico ministero di dover valutare un nuovo esercizio dell'azione penale in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati, confondendo il piano della riqualificazione giuridica con quello dell'esercizio della azione penale, per un fatto che si è affermato essere diverso, senza che il giudice si sia pronunciato in alcun modo su quello inizialmente contestato. 3 Tale essendo il contenuto del provvedimento impugnato, ritiene il collegio che esso, tanto se si valorizzano gli incisi iniziali, quanto se si segue ciò che viene affermato nella parte finale, sia comunque viziato da abnormità, in ossequio dei principi espressi da questa Corte. 4. Laddove con l'impugnato provvedimento, il giudice ha ritenuto che il fatto fosse inquadrabile in una diversa fattispecie criminosa (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in luogo dell'art. 5 del d.lgs. cit.), non potendosi trarre dalla spiegazione offerta nella parte iniziale dell'atto una indicazione che dia conto del mutamento degli elementi essenziali del fatto, nei termini sopra precisati, il provvedimento deve ritenersi abnorme, costituendo estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge e ciò in ossequio a quel principio che, seppur espresso con riferimento ad altre ipotesi di reato, è, per identità di ratio, applicabile anche nel caso in esame, secondo cui è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 283950 - 01; in termini conformi, pur se in fattispecie differente, anche Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016, P.M. in proc. Visconti, Rv. 266841 — 01). Parimenti, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto di dover restituire gli atti in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati (reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) esso, in mancanza di una pronuncia in ordine al contestato delitto di cui all'art. 5 d.lgs. cit., deve, egualmente, ritenersi abnorme, come già affermato in una precedente decisione di questa Corte (che ha censurato t 3 l'ordinanza del tribunale che, verificata l'impossibilità di accertare il reato presupposto del contestato riciclaggio e ritenuto di non poter diversamente qualificare tale delitto, aveva disposto la regressione del procedimento per ulteriori approfondimenti ed eventuali nuove formulazioni di reato), posto che è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 2, n. 29336 del 08/07/2025, Zheng, Rv. 288381 - 01; in termini conformi anche Sez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro, Rv. 273696 - 01; Sez. 2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836). In applicazione dei suesposti principi il provvedimento adottato dal Tribunale, in quanto avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore, deve considerarsi affetto da abnormità strutturale, non avendo l'abnormità funzionale, che «sta esclusivamente ad indicare le conseguenze, sul piano processuale, dell'emissione dell'atto aborme», una sua autonomia rispetto alla prima (cfr Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Pmt, in motivazione). 5 L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, come la decisione in termini di abnormità impone, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senz
Sentenza Cassazione n. 37691/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris