CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato a 1-UGGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo sono ascritti i reati di atti vessatori in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessi sino al gennaio 2016 (capo 1) e di atti vessatori in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessi sino all'ottobre 2016 (capo 2). Con sentenza in data 29 marzo 2019 il Tribunale di Roma ha pronunciato assoluzione dal capo 1 perché il fatto non sussiste, ha qualificato il capo 2 ai sensi dell'art. 660 cod. pen. ed ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pronunciando condanna risarcitoria specifica di C 10.000. Con sentenza in data 8 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo 2, perché estinto per prescrizione ed ha ridotto la quantificazione del danno da risarcire in C 7.000. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. in relazione alla quantificazione del danno risarcibile. Il secondo giudice, pur riducendo la liquidazione operata dal Tribunale, aveva mantenuto la liquidazione del danno in misura "stratosferica", senza darne ' motivazione. (iú 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. Viene proposta censura motivazionale in relazione alla quantificazione del danno subito dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], e oggetto della condanna risarcitoria pronunciata nei confronti dell'imputato. Si deve premettere che, trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione è stata operata, dai giudici del merito, con criterio equitativo. Quanto al controllo sulla motivazione di siffatta liquidazione, la giurisprudenza ha precisato che il giudice deve dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione eqúitativa e del percorso logico posto a base della decisione, ma senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento, e che quindi in sede di legittimità il profilo del vizio della motivazione può venire in rilievo solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P. , Rv. 280495; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 de/ 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450). Nel caso in esame le sentenze di merito hanno compiutamente descritto le condotte moleste tenute dall'imputato in tre occasioni, mentre si trovava in locali pubblici, ed hanno rapportato la liquidazione del danno, come specificato dalla sentenza di appello, al condizionamento subito dalla persona offesa nelle sue relazioni sociali, operando una liquidazione della quale non emergono profili di manifesta irragionevolezza. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am