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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25615/2026

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te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80, rappresentato e difeso dall'avvocatoRoberto Bella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1313/2021 depositatail 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] «Olimpia – Sportinia 80» di Sauze d’Oulx si componedi due condominii, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 80, i cuicondòmini sono complessivamente più di sessanta; l’assemblea per lanomina dell’amministratore si tiene perciò a mezzo dei rappresentantinecessari ai sensi dell’art. 67, co. 3, disp. att. c.c., designati nelle personeNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] peril [OSCURATO:PERSONA] 80.Nell’assemblea del 9 agosto 2017, al punto 3 dell’ordine del giorno(Conferma della nomina dell’amministratore deliberata in data 6 giugno2017), il rappresentante [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di confermare, per quantonecessario, la nomina ad amministratore del rag. [OSCURATO:PERSONA] allecondizioni di cui all’offerta del 4 maggio 2017, allegata al verbale; ilrappresentante Eggenhoffner dichiarava il proprio parere contrario allaconferma, aggiungendo che l’amministratore avrebbe operato in regime diproroga non avendo raggiunto le maggioranze previste dalla legge; ilrappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la correttezza dellamaggioranza da lui rappresentata.[OSCURATO:PERSONA], quale condòmino e rappresentante delCondominio Sportinia 80, impugnava il punto 3 della deliberazione dinanzial Tribunale di Torino, chiedendone la declaratoria di inesistenza, nullità oannullamento; il Tribunale, con sentenza n. 972 del 2020, rigettava ladomanda.La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha rigettatol’appello e ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che ladichiarazione del rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avesse natura e contenuto di votofavorevole, e non di mero parere; che, nell’assemblea dei rappresentanti, ilvoto si computi avendo riguardo al numero dei condòmini rappresentati eal valore proporzionale di ciascun condominio; che difettasse l’interesse adagire sul capo relativo alle iniziative giudiziarie contro il precedenteamministratore, già ratificate dalla successiva deliberazione del 9 dicembre2017; e che non ricorressero i presupposti per la compensazione dellespese.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato aquattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] –Sportinia 80 resiste con controricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Preliminarmente, l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire delricorrente quale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] 80 ex art. 67 disp.ininfluente. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la deliberazione anche inproprio, quale condòmino, qualità che ne radica la legittimazione adimpugnandum ex art. 1137 c.c. (Cass. 8254/2025); il difetto eccepitoinveste semmai la sola qualità aggiuntiva di rappresentante, irrilevante aifini dell’ammissibilità dell’impugnazione e della trattazione dei motivi.2. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1136 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l’assembleasupercondominiale del 9 agosto 2017, punto 3, abbia espresso un’effettivavotazione e deliberazione; si deduce, per un verso, che la dichiarazione delrappresentante [OSCURATO:PERSONA] costituì mero parere e non voto e che, mancando ilvoto di Eggenhoffner, non vi fu deliberazione; per altro verso, l’omessoesame del rilievo, formulato in appello, circa la mancata comunicazione deidati dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c.Il motivo è inammissibile in entrambi i profili.Il primo, pur prospettato come violazione di legge, investel’apprezzamento di fatto della Corte territoriale sul contenuto dellaverbalizzazione e sulla qualificazione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] comevoto, che la sentenza in epigrafe ha ritenuto avere l’inequivoca natura econtenuto di voto a favore della nomina, escludendo che il verbale potesseintendersi quale mera sintesi di una discussione svoltasi su quel punto, chenon si sia conclusa con l’espressione di una precisa volontà decisionale:operazione interpretativa di un atto collegiale, riservata al giudice di meritoa norma degli artt. 1362 ss. c.c. e sottratta al sindacato di legittimità, salvoche ne sia dedotta, con la specificità richiesta, la violazione dei canoni legalidi ermeneutica o un vizio della motivazione nei limiti del minimocostituzionale; la censura, invece, sollecita una nuova lettura del verbale eNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026della volontà assembleare, così risolvendosi nell’inammissibile richiesta diun terzo grado di merito.

Né giova la riqualificazione del motivo, operatanella memoria, come denuncia dell’erronea qualificazione giuridica di unfatto documentale incontestato: stabilire se la dichiarazione a verbaleesprima un voto o un parere significa interpretarne il contenuto, e cioèaccertare il fatto, non qualificarlo.

Il secondo profilo è precluso dalla doppiaconforme di merito ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5, c.p.c., applicabile rationetemporis, non avendo il ricorrente indicato la diversità delle ragioni di fattoposte a base delle due conformi decisioni, e attiene comunque a una meradeduzione difensiva, non a un fatto storico decisivo del quale sia statoomesso l’esame.3. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1117-bis e 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c., per avere la Corte diappello ritenuto che il rappresentante necessario ex art. 67 disp. att. c.c.sia portatore di tante teste quanti sono i condòmini del condominiorappresentato; si sostiene che il rappresentante esprime un unico voto,riferito alla sola testa del condominio inteso come edificio ed ente digestione, sicché il quorum personale andrebbe computato per numero dicondominii e non di condòmini.

Si denuncia inoltre l’omesso esame delrilievo, formulato nei due gradi di merito, secondo cui l’interpretazioneproposta non condurrebbe a uno stallo deliberativo, esistendo per il caso divoto divergente il rimedio di volontaria giurisdizione degli artt. 1139 e 1105c.c.Il motivo è infondato.Il supercondominio non è un ente distinto dai rispettivi partecipanti, né sirisolve in un condominio di condominii, e l’art. 1136 c.c. opera con riguardoall’elemento personale di tutti i proprietari e all’elemento reale di tutte leunità immobiliari comprese nel complesso (Cass. 4340/2013).

La premessadell’assenza di una soggettività distinta del condominio milita essa stessaNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026contro la tesi della testa unitaria, giacché ciò che non è soggetto distintodai partecipanti non può valere come testa autonoma.Ne consegue che, nell’assemblea dei rappresentanti ex art. 67, co. 3,disp. att. c.c., le maggioranze costitutive e deliberative si calcolano avendoriguardo, sotto il profilo dell’elemento personale, al numero dei contitolarirappresentati e, sotto il profilo dell’elemento reale, al valore proporzionaledi ciascun condominio (Cass. 2406/2024; conf.

Cass. 14453/2026): ilcomputo è retto da una doppia maggioranza, nella quale solo la componentereale si aggrega per condominio, mentre la componente personale restaancorata al numero dei condòmini.

Coerentemente, il rappresentante èprivo di poteri decisori propri e si limita a esprimere, secondo le regole delmandato, la volontà unitaria formatasi all’interno del singolo condominio(Cass. 8254/2025): la sua è volontà unitaria nel modo di espressione, maplurima nel peso, sicché le teste dei condòmini rappresentati non sicomprimono in una testa autonoma del condominio.

Depone nel medesimosenso la natura del supercondominio quale comunione qualificata, ocondominio complesso, di cui fanno parte direttamente i singoli condòminie non i condominii (Cass. 22954/2022).La sentenza impugnata, che ha attribuito a ciascun rappresentante il pesodei condòmini rappresentati e del valore del rispettivo condominio, hadunque fatto corretta applicazione del principio.

Il profilo dell’omesso esamedel rimedio ex art. 1105 c.c. allo stallo deliberativo è inammissibile,vertendo su argomentazione difensiva e non su un fatto decisivo, e in ognicaso inconferente, poiché, raggiunta la maggioranza, alcuno stallo si èverificato.4. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 92 e 100 c.p.c. e 2043 c.c.

La censura investe il capo che ha dichiaratoil difetto di interesse ad agire quanto alle iniziative giudiziarie deliberatecontro il precedente amministratore, essendo la deliberazione impugnata,in parte qua, ratificata e sostituita da quella del 9 dicembre 2017: si deduceNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026che l’interesse ad impugnare permaneva ai fini della refusione delle spesedel procedimento di mediazione, che tale interesse risultava dalleconclusioni dell’atto di citazione ed era documentato dal verbale dimediazione, e che a quelle spese si applica il principio della soccombenza,essendosi la mediazione resa necessaria anche in riferimento al capoimpugnato.Il motivo è inammissibile.Il difetto di interesse ad agire sul capo relativo alle iniziative giudiziariecontro il precedente amministratore è stato accertato in doppia conforme,sul rilievo di fatto, insindacabile in questa sede, che la deliberazioneimpugnata era stata ratificata e sostituita da quella del 9 dicembre 2017 giàal tempo della prima notifica.

Quanto all’interesse residuo alla refusionedelle spese di mediazione, il ricorrente oppone alla sentenza impugnata,che ne ha ritenuto nuova la deduzione, la domanda di rifusione contenutanelle conclusioni dell’atto di citazione, e alla ragione ulteriore, secondo cui icosti della mediazione, avviata per l’impugnazione dell’intera deliberazione,sarebbero stati comunque sostenuti a prescindere dal numero dei motivi, lanecessità della mediazione anche in riferimento al capo impugnato:entrambe le deduzioni investono apprezzamenti di fatto riservati al giudicedel merito, l’uno sul contenuto dell’atto introduttivo, l’altro sulla riferibilitàdei costi, e restano comunque prive di decisività, non indicando nédocumentando il ricorrente l’entità delle spese di cui chiede la refusione.5. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte di appello negatoche la novità della questione interpretativa giustificasse la compensazionedelle spese.Il motivo è inammissibile.Il diniego di compensazione delle spese è rimesso al prudenteapprezzamento del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimitàquando, come nella specie, le spese non siano poste a carico della parteNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026totalmente vittoriosa, non essendo il giudice tenuto a motivare il mancatoesercizio della facoltà di compensare ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c.; lacensura, oltre ad investire l’apprezzamento prudente del giudice di merito,è comunque infondata, avendo la Corte territoriale motivatamente esclusola ricorrenza dell’assoluta novità della questione o di un mutamento digiurisprudenza, unici presupposti normativi della compensazione.6. - Le memorie delle parti insistono sul secondo motivo: il ricorrente neassume la novità, deducendo che la questione del computo dell’elementopersonale nell’assemblea dei rappresentanti non sarebbe stata affrontatada questa Corte; il controricorrente oppone i precedenti conformi.

L’assuntodi novità è smentito dalle pronunce sopra richiamate, ai quali la presentedecisione dà continuità.

Nel resto le memorie non introducono elementi dinovità decisiva rispetto alle ragioni della decisione.7. - Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguonola soccombenza e si liquidano in dispositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in €6.000, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge; dàopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80, rappresentato e difeso dall'avvocatoRoberto Bella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1313/2021 depositatail 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] «Olimpia – Sportinia 80» di Sauze d’Oulx si componedi due condominii, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 80, i cuicondòmini sono complessivamente più di sessanta; l’assemblea per lanomina dell’amministratore si tiene perciò a mezzo dei rappresentantinecessari ai sensi dell’art. 67, co. 3, disp. att. c.c., designati nelle personeNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] peril [OSCURATO:PERSONA] 80.Nell’assemblea del 9 agosto 2017, al punto 3 dell’ordine del giorno(Conferma della nomina dell’amministratore deliberata in data 6 giugno2017), il rappresentante [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di confermare, per quantonecessario, la nomina ad amministratore del rag. [OSCURATO:PERSONA] allecondizioni di cui all’offerta del 4 maggio 2017, allegata al verbale; ilrappresentante Eggenhoffner dichiarava il proprio parere contrario allaconferma, aggiungendo che l’amministratore avrebbe operato in regime diproroga non avendo raggiunto le maggioranze previste dalla legge; ilrappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la correttezza dellamaggioranza da lui rappresentata.[OSCURATO:PERSONA], quale condòmino e rappresentante delCondominio Sportinia 80, impugnava il punto 3 della deliberazione dinanzial Tribunale di Torino, chiedendone la declaratoria di inesistenza, nullità oannullamento; il Tribunale, con sentenza n. 972 del 2020, rigettava ladomanda.La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha rigettatol’appello e ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che ladichiarazione del rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avesse natura e contenuto di votofavorevole, e non di mero parere; che, nell’assemblea dei rappresentanti, ilvoto si computi avendo riguardo al numero dei condòmini rappresentati eal valore proporzionale di ciascun condominio; che difettasse l’interesse adagire sul capo relativo alle iniziative giudiziarie contro il precedenteamministratore, già ratificate dalla successiva deliberazione del 9 dicembre2017; e che non ricorressero i presupposti per la compensazione dellespese.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato aquattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] –Sportinia 80 resiste con controricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Preliminarmente, l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire delricorrente quale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] 80 ex art. 67 disp.ininfluente. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la deliberazione anche inproprio, quale condòmino, qualità che ne radica la legittimazione adimpugnandum ex art. 1137 c.c. (Cass. 8254/2025); il difetto eccepitoinveste semmai la sola qualità aggiuntiva di rappresentante, irrilevante aifini dell’ammissibilità dell’impugnazione e della trattazione dei motivi.2. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1136 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l’assembleasupercondominiale del 9 agosto 2017, punto 3, abbia espresso un’effettivavotazione e deliberazione; si deduce, per un verso, che la dichiarazione delrappresentante [OSCURATO:PERSONA] costituì mero parere e non voto e che, mancando ilvoto di Eggenhoffner, non vi fu deliberazione; per altro verso, l’omessoesame del rilievo, formulato in appello, circa la mancata comunicazione deidati dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c.Il motivo è inammissibile in entrambi i profili.Il primo, pur prospettato come violazione di legge, investel’apprezzamento di fatto della Corte territoriale sul contenuto dellaverbalizzazione e sulla qualificazione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] comevoto, che la sentenza in epigrafe ha ritenuto avere l’inequivoca natura econtenuto di voto a favore della nomina, escludendo che il verbale potesseintendersi quale mera sintesi di una discussione svoltasi su quel punto, chenon si sia conclusa con l’espressione di una precisa volontà decisionale:operazione interpretativa di un atto collegiale, riservata al giudice di meritoa norma degli artt. 1362 ss. c.c. e sottratta al sindacato di legittimità, salvoche ne sia dedotta, con la specificità richiesta, la violazione dei canoni legalidi ermeneutica o un vizio della motivazione nei limiti del minimocostituzionale; la censura, invece, sollecita una nuova lettura del verbale eNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026della volontà assembleare, così risolvendosi nell’inammissibile richiesta diun terzo grado di merito. Né giova la riqualificazione del motivo, operatanella memoria, come denuncia dell’erronea qualificazione giuridica di unfatto documentale incontestato: stabilire se la dichiarazione a verbaleesprima un voto o un parere significa interpretarne il contenuto, e cioèaccertare il fatto, non qualificarlo. Il secondo profilo è precluso dalla doppiaconforme di merito ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5, c.p.c., applicabile rationetemporis, non avendo il ricorrente indicato la diversità delle ragioni di fattoposte a base delle due conformi decisioni, e attiene comunque a una meradeduzione difensiva, non a un fatto storico decisivo del quale sia statoomesso l’esame.3. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1117-bis e 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c., per avere la Corte diappello ritenuto che il rappresentante necessario ex art. 67 disp. att. c.c.sia portatore di tante teste quanti sono i condòmini del condominiorappresentato; si sostiene che il rappresentante esprime un unico voto,riferito alla sola testa del condominio inteso come edificio ed ente digestione, sicché il quorum personale andrebbe computato per numero dicondominii e non di condòmini. Si denuncia inoltre l’omesso esame delrilievo, formulato nei due gradi di merito, secondo cui l’interpretazioneproposta non condurrebbe a uno stallo deliberativo, esistendo per il caso divoto divergente il rimedio di volontaria giurisdizione degli artt. 1139 e 1105c.c.Il motivo è infondato.Il supercondominio non è un ente distinto dai rispettivi partecipanti, né sirisolve in un condominio di condominii, e l’art. 1136 c.c. opera con riguardoall’elemento personale di tutti i proprietari e all’elemento reale di tutte leunità immobiliari comprese nel complesso (Cass. 4340/2013). La premessadell’assenza di una soggettività distinta del condominio milita essa stessaNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026contro la tesi della testa unitaria, giacché ciò che non è soggetto distintodai partecipanti non può valere come testa autonoma.Ne consegue che, nell’assemblea dei rappresentanti ex art. 67, co. 3,disp. att. c.c., le maggioranze costitutive e deliberative si calcolano avendoriguardo, sotto il profilo dell’elemento personale, al numero dei contitolarirappresentati e, sotto il profilo dell’elemento reale, al valore proporzionaledi ciascun condominio (Cass. 2406/2024; conf. Cass. 14453/2026): ilcomputo è retto da una doppia maggioranza, nella quale solo la componentereale si aggrega per condominio, mentre la componente personale restaancorata al numero dei condòmini. Coerentemente, il rappresentante èprivo di poteri decisori propri e si limita a esprimere, secondo le regole delmandato, la volontà unitaria formatasi all’interno del singolo condominio(Cass. 8254/2025): la sua è volontà unitaria nel modo di espressione, maplurima nel peso, sicché le teste dei condòmini rappresentati non sicomprimono in una testa autonoma del condominio. Depone nel medesimosenso la natura del supercondominio quale comunione qualificata, ocondominio complesso, di cui fanno parte direttamente i singoli condòminie non i condominii (Cass. 22954/2022).La sentenza impugnata, che ha attribuito a ciascun rappresentante il pesodei condòmini rappresentati e del valore del rispettivo condominio, hadunque fatto corretta applicazione del principio. Il profilo dell’omesso esamedel rimedio ex art. 1105 c.c. allo stallo deliberativo è inammissibile,vertendo su argomentazione difensiva e non su un fatto decisivo, e in ognicaso inconferente, poiché, raggiunta la maggioranza, alcuno stallo si èverificato.4. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 92 e 100 c.p.c. e 2043 c.c. La censura investe il capo che ha dichiaratoil difetto di interesse ad agire quanto alle iniziative giudiziarie deliberatecontro il precedente amministratore, essendo la deliberazione impugnata,in parte qua, ratificata e sostituita da quella del 9 dicembre 2017: si deduceNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026che l’interesse ad impugnare permaneva ai fini della refusione delle spesedel procedimento di mediazione, che tale interesse risultava dalleconclusioni dell’atto di citazione ed era documentato dal verbale dimediazione, e che a quelle spese si applica il principio della soccombenza,essendosi la mediazione resa necessaria anche in riferimento al capoimpugnato.Il motivo è inammissibile.Il difetto di interesse ad agire sul capo relativo alle iniziative giudiziariecontro il precedente amministratore è stato accertato in doppia conforme,sul rilievo di fatto, insindacabile in questa sede, che la deliberazioneimpugnata era stata ratificata e sostituita da quella del 9 dicembre 2017 giàal tempo della prima notifica. Quanto all’interesse residuo alla refusionedelle spese di mediazione, il ricorrente oppone alla sentenza impugnata,che ne ha ritenuto nuova la deduzione, la domanda di rifusione contenutanelle conclusioni dell’atto di citazione, e alla ragione ulteriore, secondo cui icosti della mediazione, avviata per l’impugnazione dell’intera deliberazione,sarebbero stati comunque sostenuti a prescindere dal numero dei motivi, lanecessità della mediazione anche in riferimento al capo impugnato:entrambe le deduzioni investono apprezzamenti di fatto riservati al giudicedel merito, l’uno sul contenuto dell’atto introduttivo, l’altro sulla riferibilitàdei costi, e restano comunque prive di decisività, non indicando nédocumentando il ricorrente l’entità delle spese di cui chiede la refusione.5. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte di appello negatoche la novità della questione interpretativa giustificasse la compensazionedelle spese.Il motivo è inammissibile.Il diniego di compensazione delle spese è rimesso al prudenteapprezzamento del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimitàquando, come nella specie, le spese non siano poste a carico della parteNumero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026totalmente vittoriosa, non essendo il giudice tenuto a motivare il mancatoesercizio della facoltà di compensare ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c.; lacensura, oltre ad investire l’apprezzamento prudente del giudice di merito,è comunque infondata, avendo la Corte territoriale motivatamente esclusola ricorrenza dell’assoluta novità della questione o di un mutamento digiurisprudenza, unici presupposti normativi della compensazione.6. - Le memorie delle parti insistono sul secondo motivo: il ricorrente neassume la novità, deducendo che la questione del computo dell’elementopersonale nell’assemblea dei rappresentanti non sarebbe stata affrontatada questa Corte; il controricorrente oppone i precedenti conformi. L’assuntodi novità è smentito dalle pronunce sopra richiamate, ai quali la presentedecisione dà continuità. Nel resto le memorie non introducono elementi dinovità decisiva rispetto alle ragioni della decisione.7. - Il ricorso è rigettato. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguonola soccombenza e si liquidano in dispositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in €6.000, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge; dàopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 13567/2022Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 25615/2026Data pubblicazione 21/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA