CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25272/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato che si difende in proprio,ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino del 29 settembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha esposto che: aveva assistito tale [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituita parte civile in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale di Avellino , con sentenza del 2 novembre 2021 , aveva condannato l’imputato; in virtù di successiva istanza, il medesimo Tribunale aveva emesso , il 13 gennaio 2021, decreto di liquidazione degli importi a lui spettanti in ragione dell’avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quantificando in € 1.140,00 il compensodovuto; aveva proposto opposizione e il Tribunale di Avellino aveva rideterminato, con ordinanza del 29 settembre 2023, tale compenso in € 1. 50 0,00, con condanna del Ministero della Giustizia a rifondere le spese di lite, in misura pari a € 332,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La P.A. intimata si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018,in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel dare rilievo all’avvenuta riqualificazione del capo di imputazione, non rientrando tale circostanza fra i criteri che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della liquidazione in esame ai sensi dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, peraltro non valutati dal medesimo giudice. La censura è inammissibile. In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato in misura pari ai valori minimi e, quindi, rispettosa dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 non richiede una specifica motivazione ed è esente dal sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice(Cass., Sez. L, n. 28749 del 30 ottobre 2025). In ogni caso, si evidenzia che nessuna disposizione impedisce al medesimo giudice di dare rilievo, al momento della liquidazione del compenso,all’esito del processo e all’eventuale riqualificazione del reato contestato, al fine di accertare la maggiore o minore complessità della vicenda. Infatti, il menzionato art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, nella versione qui applicabile, dà peso, fra i vari criteri, a i fini della liquidazione degli onorari dovuti all’avvocato per la difesa del proprio cliente, l’individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal “decisum” (Cass., Sez. 2 , n. 226 del 5 gennaio 2011). In particolare, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l’ammontare al concreto importo oggetto della decisione(Cass., Sez. 2, n. 28885 del 18 ottobre 2023). Le più recenti pronunce hanno ulteriormente precisato che, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del “decisum”, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all’appellante una somma maggiore di quella attribuitagli dal primo giudice, il “ decisum ” , con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell’impugnazione, in virtù dell’effetto sostitutivo tipico dell’appello(Cass., Sez. 2, n. 688 del 9 gennaio 2024) . Per l’esattezza, si è affermato che, in sede di gravame, il valore della causa è costituito dalla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame è accolto (Cass., Sez. 3, n. 13145del 17 maggio 2025). In applicazione del detto principio, Cass., sez. VI - 3 , n. 35195 del 30 novembre 2022, ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell’appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di € 802,00 -aveva liquidato la maggiore somma di € 1.490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a €688,00 (così già Cass., Sez. 6 - 3, n. 15857 del 12 giugno 2019; Cass., Sez. 3, n. 27871 del 23novembre 2017, in motivazione; Cass., Sez. 3, n. 536 del 12gennaio 2011; Cass., Sez. 6-5, n. 27274 del 16 novembre 2017). Nella specie, applicando i riportati principi, il valore del giudizio di opposizione deve essere quantificato in misura pari alla differenza fra l’importo delle spese riconosciuto dal primo giudice, pari a € 1.140,00, oltre spese generali, IVA e CPA, e quello determinato dal magistrato successivo, ossia € 1.500,00, con spese generali, IVA e CPA: l’ammontare da assumere come riferimento è, dunque, di € 360,00 e, anche considerando maggiori spese generali, IVA e CPA, lo scaglione da utilizzare è quello inferiore a € 1.100,00 per le cause davanti al Tribunale. Pertanto, tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (le uniche per le quali il ricorrente abbia chiesto il pagamento), il compenso minimo inderogabile spettante al difensore era, nel caso in esame,di € 232,00. Il giudice dell’opposizione ha, dunque, rispettato la regolamentazione vigente, riconoscendo € 332,00 (oltre spese generali, IVA e CPA). 3)Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto: «In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato in misura pari ai valori minimi e, quindi, rispettosa dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 non richiede una specifica motivazione ed è esente dal sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice»; «Il giudice penale che liquidi il compenso spettante al difensore di persona ammessa alpatrocinio a spese dello Stato ben può dare rilievo, ai fini della sua quantificazione in misura prossima o eguale ai valori minimi, all’eventuale riqualificazione del reato contestato»; «In tema di liquidazione del compenso del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in sede di opposizione a tale liquidazione il valore della causa è costituito dalla sola somma che ha formato oggetto di contestazione, se il ricorso èrigettato, e dalla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella riconosciuta dal decreto criticato, se, invece, è accolto». Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua qualità e delle attività svolte. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite al Ministero controricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1