CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24031/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regio nale della Toscana n. 742/09/14, depositata in data 7 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrateimpugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP Oggetto: Accertamento di Prato, aveva annullato l’atto di contestazione, con cui erano state irrogate le sanzioni per aver [OSCURATO:SOCIETA] compensato con i crediti d’imposta i debiti in misura superiore ai limiti previsti dall’art. 34, comma 1, l. n. 388 del 2000, sull’assunto dell’inapplicabilità, alla fattispecie, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale con due motivi. La contribuente ha successivamente depositato memoria con cui ha dedotto l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto che la procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 118 del 2019, deve ritenersi andata a buon fine attesa la documentazione (domanda di definizione agevolata e attestazione di avvenuto pagamento) prodotta dalla contribuente, senza che, alla data del 31 dicembre 2020, sia stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell’adun