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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 31830/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20.3.2026 il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi sullarichiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzadi convalida del sequestro preventivo della somma di Euro 16.700,00 emessa indata 24.2.2026 dal Gip del Tribunale di Ragusa in relazione al reato di cui agliartt. 81 cpv e 73, commi 1 e 4, e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, 23 l. 18 aprile1975 n. 110 e 648 cod.pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza rilevando che ilriesame é stato espressamente proposto avverso l’ordinanza di convalida che éprovvedimento non passibile di autonoma impugnazione.2.

Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge in relazione all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.Si rileva in primo luogo che nella specie non vi sia un autonomo decreto disequestro in quanto il provvedimento con cui il Gip ha convalidato il sequestrod’urgenza ed ha disposto il sequestro preventivo é unico e contestuale ed inoltrela decisione adottata dal Tribunale é affetta da grave violazione del principio delfavor impugnationis secondo il quale occorre privilegiare una interpretazionesostanzialistica dell’impugnazione che tenga conto della volontà effettivamanifestata dalla parte impugnante.Nella specie é lo stesso tenore dell’impugnazione a mostrare che l’intenzionedella difesa era unicamente quella di impugnare il decreto di sequestro emessodal Gip in quanto ha censurato unicamente i presupposti legittimanti il sequestropreventivo.Si rileva che il principio di cui all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. trovaapplicazione anche nel caso in cui si propone un mezzo di gravame diverso daquello legislativamente previsto.Sotto altro profilo, laddove l’ordinanza impugnata sembra porre in dubbio anchela legittimazione attiva del ricorrente, si assume che l’indagato ha interesse adimpugnare in quanto é il soggetto cui le cose sono state sequestrate.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso é fondato.2.

Va premesso che nel sistema del codice di procedura penale vigente l'atto diimpugnazione è un negozio processuale unitario, di cui costituiscono parteintegrante sia la dichiarazione di impugnazione sia i motivi; l'unificazione,nell'unico atto di impugnazione, dei due momenti della dichiarazione edella presentazione dei motivi, esclude che ragioni di inammissibilità possanoessere ricondotte a meri aspetti formali inerenti a tale dicotomia, ormai venutameno.

Ed invero «l'impugnazione, in coerenza con la logica di razionalizzazione esemplificazione che ispira il codice di rito vigente, deve essere proposta, a normadell'art. 581, con un unico atto scritto contenente i due elementi di cui consta,ossia la dichiarazione e i motivi, i quali integrano rispettivamente la volontà dinon prestare acquiescenza al provvedimento impugnato e il sostratoargomentativo che esplicita le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contralegem la decisione impugnata» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Rv. 266821, in motivazione).3.

La giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 10296 del 12/10/1993,Rv. 195000) ha quindi affermato che l'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione perl'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., norma, questa,che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato, deve esserletto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente leimpugnazioni, che denota la scelta legislativa del "favor impugnationis".

Nediscende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione diimpugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non sirende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazionedegli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenzaall'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità diindividuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non puòessere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanzadibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto controla sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anchedell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, conesposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativadella contumacia).Nel solco di tale pronuncia la giurisprudenza si é quindi orientata a ritenere, invirtù del principio del favor impugnationis, che l'omessa od errata indicazionedegli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data delmedesimo e giudice che lo ha emesso) possa determinare l'inammissibilità delgravame non di per sé, ma solo se ed in quanto produca in concretoincertezza nell'individuazione del predetto atto(Sez. 1, n. 23932 del 17/05/2013, Rv. 255813, fattispecie nella quale questaCorte ha escluso l'inammissibilità di un'impugnazione in un caso nel qualel'instante aveva erroneamente citato la data del provvedimento impugnato disequestro di un'autovettura, ma aveva correttamente indicato il numero diiscrizione del procedimento penale e quello di targa del veicolo, consentendo algiudice dell'impugnazione, il Tribunale del riesame, di individuare ilprovvedimento impugnato; Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935,fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa dellainammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo,pronunciata dal Tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicatoquest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta diriesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gipall'esito dell'annullamento; Sez. 1, n. 28028 del 10/04/2024, Rv. 286685,fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso al qualeera allegata una procura speciale che indicava erroneamente il numero delprocedimento e la data del provvedimento).4.

Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso in esame, dal tenore dell’istanzadi riesame si evince che le doglianze proposte non vertono in alcun modo suirequisiti di urgenza per l’operatività del sequestro ai sensi dell’art. 321, comma3, cod.proc.pen., ma, invece, afferiscono unicamente ai presupposti legittimantiil sequestro preventivo (ovvero l’insussistenza del nesso di pertinenzialità,l’impossibilità di definire la somma sequestrata profitto del reato, l’insussistenzadei presupposti di cui all’art. 321 cod.proc.pen., l’asserita sproporzione dellesomme rispetto al patrimonio dell’indagato).Ne deriva, pertanto, che l’istanza di riesame, pur erroneamente propostaavverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo, era chiaramentefinalizzata ad impugnare il provvedimento di sequestro né l’errore evidenziato,pur effettivo, vale ad inficiare la validità dell'atto dal quale, come detto, èchiaramente evincibile la volontà di impugnazione del decreto di sequestropreventivo.5.

Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioal Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio.

P.Q.Mannulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusacompetente ai sensi dell’art. 324 comma 5, cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20.3.2026 il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi sullarichiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzadi convalida del sequestro preventivo della somma di Euro 16.700,00 emessa indata 24.2.2026 dal Gip del Tribunale di Ragusa in relazione al reato di cui agliartt. 81 cpv e 73, commi 1 e 4, e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, 23 l. 18 aprile1975 n. 110 e 648 cod.pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza rilevando che ilriesame é stato espressamente proposto avverso l’ordinanza di convalida che éprovvedimento non passibile di autonoma impugnazione.2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge in relazione all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.Si rileva in primo luogo che nella specie non vi sia un autonomo decreto disequestro in quanto il provvedimento con cui il Gip ha convalidato il sequestrod’urgenza ed ha disposto il sequestro preventivo é unico e contestuale ed inoltrela decisione adottata dal Tribunale é affetta da grave violazione del principio delfavor impugnationis secondo il quale occorre privilegiare una interpretazionesostanzialistica dell’impugnazione che tenga conto della volontà effettivamanifestata dalla parte impugnante.Nella specie é lo stesso tenore dell’impugnazione a mostrare che l’intenzionedella difesa era unicamente quella di impugnare il decreto di sequestro emessodal Gip in quanto ha censurato unicamente i presupposti legittimanti il sequestropreventivo.Si rileva che il principio di cui all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. trovaapplicazione anche nel caso in cui si propone un mezzo di gravame diverso daquello legislativamente previsto.Sotto altro profilo, laddove l’ordinanza impugnata sembra porre in dubbio anchela legittimazione attiva del ricorrente, si assume che l’indagato ha interesse adimpugnare in quanto é il soggetto cui le cose sono state sequestrate.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é fondato.2. Va premesso che nel sistema del codice di procedura penale vigente l'atto diimpugnazione è un negozio processuale unitario, di cui costituiscono parteintegrante sia la dichiarazione di impugnazione sia i motivi; l'unificazione,nell'unico atto di impugnazione, dei due momenti della dichiarazione edella presentazione dei motivi, esclude che ragioni di inammissibilità possanoessere ricondotte a meri aspetti formali inerenti a tale dicotomia, ormai venutameno. Ed invero «l'impugnazione, in coerenza con la logica di razionalizzazione esemplificazione che ispira il codice di rito vigente, deve essere proposta, a normadell'art. 581, con un unico atto scritto contenente i due elementi di cui consta,ossia la dichiarazione e i motivi, i quali integrano rispettivamente la volontà dinon prestare acquiescenza al provvedimento impugnato e il sostratoargomentativo che esplicita le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contralegem la decisione impugnata» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Rv. 266821, in motivazione).3. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 10296 del 12/10/1993,Rv. 195000) ha quindi affermato che l'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione perl'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., norma, questa,che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato, deve esserletto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente leimpugnazioni, che denota la scelta legislativa del "favor impugnationis". Nediscende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione diimpugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non sirende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazionedegli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenzaall'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità diindividuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non puòessere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanzadibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto controla sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anchedell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, conesposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativadella contumacia).Nel solco di tale pronuncia la giurisprudenza si é quindi orientata a ritenere, invirtù del principio del favor impugnationis, che l'omessa od errata indicazionedegli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data delmedesimo e giudice che lo ha emesso) possa determinare l'inammissibilità delgravame non di per sé, ma solo se ed in quanto produca in concretoincertezza nell'individuazione del predetto atto(Sez. 1, n. 23932 del 17/05/2013, Rv. 255813, fattispecie nella quale questaCorte ha escluso l'inammissibilità di un'impugnazione in un caso nel qualel'instante aveva erroneamente citato la data del provvedimento impugnato disequestro di un'autovettura, ma aveva correttamente indicato il numero diiscrizione del procedimento penale e quello di targa del veicolo, consentendo algiudice dell'impugnazione, il Tribunale del riesame, di individuare ilprovvedimento impugnato; Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935,fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa dellainammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo,pronunciata dal Tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicatoquest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta diriesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gipall'esito dell'annullamento; Sez. 1, n. 28028 del 10/04/2024, Rv. 286685,fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso al qualeera allegata una procura speciale che indicava erroneamente il numero delprocedimento e la data del provvedimento).4. Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso in esame, dal tenore dell’istanzadi riesame si evince che le doglianze proposte non vertono in alcun modo suirequisiti di urgenza per l’operatività del sequestro ai sensi dell’art. 321, comma3, cod.proc.pen., ma, invece, afferiscono unicamente ai presupposti legittimantiil sequestro preventivo (ovvero l’insussistenza del nesso di pertinenzialità,l’impossibilità di definire la somma sequestrata profitto del reato, l’insussistenzadei presupposti di cui all’art. 321 cod.proc.pen., l’asserita sproporzione dellesomme rispetto al patrimonio dell’indagato).Ne deriva, pertanto, che l’istanza di riesame, pur erroneamente propostaavverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo, era chiaramentefinalizzata ad impugnare il provvedimento di sequestro né l’errore evidenziato,pur effettivo, vale ad inficiare la validità dell'atto dal quale, come detto, èchiaramente evincibile la volontà di impugnazione del decreto di sequestropreventivo.5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioal Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio. P.Q.Mannulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusacompetente ai sensi dell’art. 324 comma 5, cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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