CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia del Giudice di pace con il quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di diffamazione aggravata; - che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità in quanto dalla querela risulterebbe attribuita all'imputato una condotta diversa da quella contestata dal pubblico ministero è indeducibile in quanto la censura (che involge apprezzamento in fatto), dall'incontestata sintesi offerta nella sentenza impugnata, risulta proposta solo in questa sede; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza della fattispecie delittuosa contestata non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i