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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 07036/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l'opposizione del ricorrente alla iniziativa di bloccarlo dal proseguire la sua azione violenta nei confronti di una terza persona, ritenendo irrilevante e inconsistente l'intenzione dello stesso ricorrente di difendersi dal terzo ( v. pg. 5 e sg. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l'opposizione del ricorrente alla iniziativa di bloccarlo dal proseguire la sua azione violenta nei confronti di una terza persona, ritenendo irrilevante e inconsistente l'intenzione dello stesso ricorrente di difendersi dal terzo ( v. pg. 5 e sg. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024
Sentenza Cassazione n. 07036/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris