CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25248/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto -, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un mezzo risultato rubato. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico in relazione alla consapevolezza della provenienza illecita del bene; - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di ricettazione ed alla mancata qualificazione dei fatti quali ipotesi di appropriazione di cose smarrite; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p.; - vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo rinviarsi l'udienza a data successiva al 30/12/2022 al fine di usufruire di pene sostitutive ai sensi della c.d. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va, in primo luogo, rilevato che deve essere disattesa la istanza di rinvio formulata dalla difesa dell' imputato atteso che, a tacer d' altro, non vi è certezza in ordine alla data di effettiva entrata in vigore della normativa invocata. 4. Deve, quindi, osservarsi che il ricorso è inammissibile. 4.1. Le censure proposte con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La Corte territoriale, nell' escludere l' ipotesi di cui all' art. 647 c.p., ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, risultava accertato che lo stesso aveva la disponibilità di un mezzo meccanico privo di targa, non fornendo alcuna plausibile spiegazione circa la provenienza del bene; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure formulate con i primi due motivi, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui i giudici territoriali hanno negato l'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. escludendo, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che trattavasi di bene dal valore irrisorio. In tal modo si sono conformati al condivisibile orientamento secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101). 2.3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 — 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici di appello effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della gravità della condotta posta in essere dall' imputato e della capacità a delinquere manifestata dallo stesso. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della