CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31639-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - (9, contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 214/2020 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposta innanzi al Giudice di Pace di Pordenone dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] snc il pagamento di € 2.446,39, a titolo di prestazione di servizi, quale capitale residuo della fattura n.577 del 20.1.2013, assumendo che solo due rate erano state pagate; emesso il decreto, la [OSCURATO:PERSONA] snc proposeiterlsopposizione, rigettata dal Giudice di PacercOvtritéra dal Tribunale di Pordenone; per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] snc sulla base di tre motivi; non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli art .115 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza d'appello costituirebbe la trasposizione pedissequa della comparsa conclusionale del difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. , senza considerare che la fattura sarebbe stata emessa prima che fossero state effettuate le prestazioni; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per apparenza della motivazione, che costituirebbe un copia incolla della comparsa conclusionale; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per nullità della motivazione perché meramente riproduttiva degli atti di parte; i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati; il vizio di nullità è configurabile quando la sentenza è inidonea a raggiungere Io scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la "mancanza della motivazione" agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, si sostanzia quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053); non sussiste il vizio di apparenza della motivazione, avendo il giudice di merito dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la prestazione indicata nella fattura fosse stata regolarmente adempiuta; il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ravvisando l'esistenza della prova dell'esecuzione delle prestazioni previste nella fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma non costituisce prova del credito nell'eventuale giudizio di opposizione che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto ( Cassazione civile sez. VI, 11/03/2011, n.5915); il Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che la prova del credito era stata fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. da una serie di elementi e, segnatamente, dal verbale di intervento presso la sede della committente attraverso un tecnico, dall'inoltro, dopo la visita del piano lavoro e del Documento di valutazione dei rischi e dalla consegna alla [OSCURATO:SOCIETA]. del registro carico scarico; detti elementi di prova, secondo il giudizio del Tribunale, erano stati genericamente contestate; quanto alla censura con cui il ricorrente si duole dell'apparenza della motivazione che riprodurrebbe pedissequamente la comparsa conclusionale, va rilevato che il vizio non sussiste in quanto il giudice di merito ha dato conto, anche con la localizzazione degli atti richiamati, delle prove documentali poste a fondamento della decisione, in tal modo rendendo chiaro l'iter logico della decisione; va ricordato che le Sezioni Unite, con la pronunzia n. 642/2015, hanno sottolineato, tra l'altro, che "neppure l'originalità delle modalità espositive della sentenza risulta - esplicitamente o implicitamente - richiesta, contemplata o anche solo "auspicata" nel codice di rito. Nel suddetto codice si richiede infatti che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto non solo apparente), e - prima della riforma del 2012 - si richiedeva altresì che fosse sufficiente e non contraddittoria, ma in nessun punto del codice risulta mai richiesta una motivazione espressa con modalità espositive "inedite". Infine, nella disciplina processuale civile non risulta in alcun modo vietato riportare in sentenza il contenuto di scritti (altre sentenze, atti amministrativi, scritti difensivi di parte o più in generale atti processuali) la cui paternità non sia attribuibile all'estensore"; in conformità con il principio espresso dalle Sezioni Unite, questa Corte ha affermato che la sentenza non è nulla qualora in motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale, senza niente aggiungervi, purchè le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo ( Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, n.18754); in assenza del vizio di apparenza della motivazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867); il ricorso va pertanto dichiarato rigettato; non deve provvedersi sulle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazion