CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del Rettorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026AZIENDA [OSCURATO:PERSONA] G.[OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI MARCHESE;- controricorrente –e sul RICORSO INCIDENTALE proposto da:[OSCURATO:PERSONA] G.[OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI MARCHESE;- ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati- controricorrente al ricorso incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 108/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Messina dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] integrale ai fini retributivi all’ex nono livelloNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026ospedaliero, equiparato a dirigente amministrativo di primolivello, per il periodo novembre 1994-giugno 2011 inapplicazione del d.P.R. n. 761/1979, condannando l’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] “G. Martino” e l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina a pagare al ricorrente € 130.783,18 perdifferenze di trattamento economico fondamentale in relazioneallo stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, RIA, ed€ 56.751,36 per determinazione del trattamento fondamentalerelativo alla retribuzione di posizione minima contrattuale, diparte fissa e variabile e in seguito retribuzione di posizioneminima contrattuale unificata, e così complessivamente lasomma di €. 187.534,54, oltre interessi dal dovuto al saldo.2. Pronunciandosi sugli appelli del Policlinico edell’Università, la Corte d’Appello di Messina, in parziale riformadella sentenza del Tribunale, condannava l’Università alpagamento della somma di € 19.094,28 al lordo a titolo diequiparazione indennità ex art. 31 d.P.R. n.761/1979 per ilperiodo da novembre 1994 a marzo 2003, oltre accessori neilimiti dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994; condannava ilPoliclinico e l’Università in solido alla corresponsione dellasomma di € 109.922 al lordo a titolo di equiparazione indennitàex art. 31 d.P.R. n.761/1979 per il periodo aprile 2004 - gennaio2011, oltre accessori; confermava per il resto.3. In estrema sintesi, trattandosi della materiadell’equiparazione di personale universitario non medico inservizio presso le aziende ospedaliere e di diritto allaconservazione dell'indennità perequativa (cd. indennità DeMaria) ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, la Corte di Messina siNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026conformava alla giurisprudenza di questa Corte (segnatamenteCass. S.U. n. 9279/2018, n. 7737/2018, n. 27755/2020,espressamente richiamate nella motivazione), ritenendol’indennità di posizione dovuta solo in presenza di incaricodirigenziale, così accogliendo la censura dell’Università.Accoglieva altresì l’eccezione del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla formazione delgiudicato interno rispetto all’Università e sul rigettodell’eccezione di prescrizione (non impugnata, con conseguenteestensione dei degli effetti della CTU al periodo novembre 1994- 31 marzo 2003), ma ferma la prescrizione rispetto al Policlinicodei crediti precedenti al 2003.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 10 motivi; ha proposto ricorsosuccessivo (da qualificarsi pertanto incidentale, Cass. n. 27680del 2021: “Il principio dell'unicità del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenutala notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbonoessere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenenteil controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primosi converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchéproposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale) il Policlinicocon 4 motivi; l’Università e il Policlinico hanno resistito concontroricorso al ricorso principale; il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso al ricorso incidentale; ha altresì depositatomemoria; il Policlinico ha depositato memoria illustrativa delproprio ricorso e memoria illustrativa del proprio controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente principale deduce(art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.31 d.P.R. n. 761/1979, 33, comma 1, lettera A, CCNL dirigenzaarea III 2002-2005 anche alla luce della clausola interpretativaARAN ex art. 64 d.lgs. n. 165/2001, 3 CCNL dirigenza area III2006, art. 40 CCNL 8 giugno 2000, dirigenza area III, incombinato disposto con art. 44 CCNL dirigenza area III 2002-2005 e art. 3 CCNL del 6. maggio 2010, dirigenza, area III.2. Con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), deduceviolazione e falsa applicazione - sotto altri profili – dell’art. 31d.P.R. n. 761/1979 e dell’art. 33, lett. A, CCNL 2002/2005 inrelazione anche ai principi espressi dalle SS.UU. n. 9279/2016e della Corte cost. n. 126/1981, con riferimento all’affermazionedella Corte territoriale che la nuova retribuzione di posizioneminima unificata non sia legata all’incarico ma al possesso dellaqualifica dirigenziale, e per l’effetto spettante solo a chi rivestela qualifica dirigenziale.3. Con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) deduceviolazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., circa l’interpretazionedella clausola interpretativa ARAN/OO.SS.; sostiene che laCorte d’Appello, nell’interpretare la clausola ARAN/OO.SS, hautilizzato criteri ermeneutici che hanno violato l’intenzione delleparti e l’interpretazione letterale della stessa laddove haritenuto che il quesito e la clausola medesima riguardasseroesclusivamente il personale dirigenziale di ruolo privo di incaricoe non anche il dirigente equiparato ex art. 31 d.P.R. n.761/1979.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/20264. Con il quarto motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.) deduceviolazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. per contrastoirriducibile e motivazione contraddittoria circa il rigetto dellapretesa creditoria del ricorrente.5. I suddetti motivi, da trattarsi congiuntamente perconnessione, non sono fondati.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzointerpretativo consolidato, in forza delle pronunce richiamatenella sentenza impugnata, e confermato anchesuccessivamente (cfr. Cass. n. 5056/2024, n. 5137/2024, n.18963/24, n. 18967/2024, n. 16817/2025, n. 25698/2025), osul presupposto erroneo che la nuova retribuzione di posizioneminima unificata sia legata all’incarico e per l’effettoriconosciuta al dirigente solo ed esclusivamente nel caso disvolgimento dell’incarico dirigenziale.7. Come chiarito, in particolare, nella motivazionedell’ordinanza di questa Corte n. 5137/2024, l'indennità diperequazione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 (cd.[OSCURATO:PERSONA]) deve essere determinata - in caso di equiparazionetra l'originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980,relativo ai dipendenti dell'Università, e il X livello, relativo alpersonale ospedaliero - senza includere automaticamente nelcriterio di computo la retribuzione di posizione - anche nella suacomponente fissa - dei dirigenti del comparto sanità, la quale,essendo strettamente connessa allo svolgimento della lorofunzione e all'attribuzione della connessa responsabilità, puòessere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimentodel relativo incarico, non rilevando che la contrattazioneNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026collettiva nazionale successiva al c.c.n.l. del 5 dicembre 1996abbia incluso la "retribuzione di posizione minima - parte fissae variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al menzionatoc.c.n.l., secondo biennio economico 1996-1997" neltrattamento fondamentale di tali dirigenti.8. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9279/2016, hannoavuto modo di precisare che, nell’ambito della indennità diperequazione non possono essere inclusi automaticamente gliemolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivoconferimento di un incarico direttivo.Le Sezioni Unite, riferendosi specificamente alla questione dellainclusione nell’indennità di perequazione spettante al personaleuniversitario non docente in servizio presso strutture sanitariedell’indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità(oggetto della presente lite), nell’affermare che tale trattamentopuò essere riconosciuto soltanto se collegato all’effettivoconferimento di un incarico direttivo, hanno - tra l’altro -osservato che l’art. 31, in precedenza citato, che vincola lacorresponsione della cd. indennità [OSCURATO:PERSONA] all’equiparazionedel personale universitario a quello del SSN, a parità dimansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto cheinduce ad escludere l’applicazione di un’equiparazioneautomatica delle retribuzioni estesa anche ad indennitàspettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichispecifici. In altre parole, l’intento perequativo del trattamentoeconomico del personale universitario rispetto a quello delpersonale sanitario, che costituisce la ratio legis dell’art. 31 eche viene realizzato con la previsione di una indennità (appuntoNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivospettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modosostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre chegiuridico, in quelle componenti del trattamento economicocomplessivo del personale sanitario che non dipendonodirettamente ed esclusivamente dall’inquadramentocontrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimentodi incarichi come quello dirigenziale. Questo approccio è statocoerentemente ribadito anche in seguito da questa Corte, laquale ha ancora affermato che l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] deveessere determinata, in caso di equiparazione tra l’originario VIIIlivello di cui alla legge n. 312 del 1980 (relativo ai dipendentidell’Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale(relativo ai dipendenti ospedalieri), senza includereautomaticamente nel criterio di computo la retribuzione diposizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può esserericonosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di unincarico direttivo (Cass. n. 7737/2018). Pertanto, deve ritenersiche sia ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale per ilquale l’indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanitàpuò essere riconosciuta soltanto se vi è stato un effettivoconferimento di un incarico direttivo (Cass. SU n. 9279 del 9maggio 2016; Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018). Inparticolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza dilegittimità che l’indennità cd. [OSCURATO:PERSONA] opera ai soli finiretributivi e senza che debbano confluire in modo automaticonell’indennità di perequazione tutte le voci che, secondo laprevisione delle parti collettive, compongono la «struttura dellaNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026retribuzione della qualifica unica di dirigente». Infatti, a frontedell’evoluzione degli inquadramenti e degli istituti contrattualiqui denunciati dal ricorrente, occorre tenere conto della ratiodell’art. 31 d.P.R. n. 761/1971 che, in quanto finalizzata aperequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni eanzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamentotabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l’indennità diposizione, parte fissa e variabile, risultano strettamentecollegati al conferimento di un incarico direttivo, secondo leregole proprie del rapporto dirigenziale (graduazione dellefunzioni, assegnazione obiettivi, valutazione dei risultati, ecc.:in questo senso, Cass. n. 4982/2018). La menzionataevoluzione della disciplina contrattuale dell’indennità diposizione e l’innegabile distinzione fra trattamentofondamentale e trattamento accessorio riservato ai dirigenti nonvalgono a confutare i principi affermati dalla citatagiurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, fondatiprincipalmente sulla necessità di tenere conto, nell’applicazionedelle tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico enon statico delle stesse, ma anche delle finalità perseguite dallanorma perequativa, che, quanto all’individuazione delle singolevoci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, aprescindere dall’incarico in concreto ricoperto, la professionalitàpropria del dipendente (rispetto alla quale la successivaevoluzione contrattuale non fa venir meno l'originario giudiziodi equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamenteconnesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra lequali si iscrive la retribuzione di posizione, pure nella parte fissaNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026e non solo in quella varabile (Cass. n. 4982/2018 cit., Cass. n.28295/2022). L'indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 del D.P.R. n.761 del 1979 è volta all'equiparazione del personaleuniversitario a quello del servizio sanitario nazionale e non vacorrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni,funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo dellastessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, diesclusività e di posizione, nella componente sia fissa siavariabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per ilperiodo di effettivo conferimento degli stessi.9. Richiamata la motivazione di Cass. n. 5137/2024 anchecon riguardo alla ricostruzione storica dell’assetto normativopertinente (pp. 8-10) e alla non rilevanza nel caso concreto dellaclausola interpretativa ARAN/ OO.SS. del 12 gennaio 2021 (pp.14 -15), deve essere ribadito il principio di diritto secondo cuil’indennità cd. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 è voltaall’equiparazione del personale universitario a quello del serviziosanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, masolo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegueche, nel computo della stessa, non vanno calcolate leretribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nellacomponente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichidirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimentodegli stessi.10. Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.4, c.p.c.) violazione degli artt. 194, 195 e 198 c.p.c. e art. 87disp. att. c.p.c. in relazione alla produzione documentaledell’azienda ospedaliera effettuata in sede di controdeduzioniNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026alla relazione tecnica senza contraddittorio delle parti, econseguente nullità della sentenza e della CTU; con il sestomotivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) error in procedendo inrelazione all’art. 198, comma 2, c.p.c.; con il settimo motivodeduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) error in procedendo in relazioneagli artt. 345, 447, 115 c.p.c., 116 c.p.c.; con l’ottavo motivo(art. 360, n. 4, c.p.c.), error in procedendo in relazione all’art.101 c.p.c.11. I motivi, connessi perché tutti relativi a contestazioni suidocumenti acquisiti dal CTU, sono inammissibili.12. Parte ricorrente principale non spiega il concretopregiudizio che le sarebbe derivato dall’acquisizione da partedell’ausiliare di tale documentazione, né in che misura ciòincida, eventualmente a suo svantaggio, sul quantumcomplessivo determinato in suo favore in base alla relazioneperitale.13. Le norme processuali hanno natura servente, sicché ladeduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (cd. viziformali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'eserciziodelle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa, pregiudizi, nellafattispecie concreta, insussistenti o comunque non esplicitati.Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazionedi norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenzadella denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio delNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026processo, senza prospettare anche le ragioni per le qualil'erronea applicazione della regola processuale abbiacomportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 31611/2025, n.26419/2020).14. Con il nono motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), parte ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2943c.c.; censura la dichiarazione di prescrizione del proprio creditoper il periodo 2000-2003 rispetto al Policlinico, nonostante lapresenza di atti interruttivi rispetto all’Università.15. Con il decimo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento al regime dellespese in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.16. Il nono motivo del ricorso principale è fondato, conconseguente assorbimento del decimo motivo di ricorso.17. Secondo la Corte territoriale, il Policlinico, costituito comeautonoma persona giuridica nella forma di Azienda OspedalieraUniversitaria a far data dal 23.5.2000, non poteva esserecondannato in solido con l’Università per il periodo antecedentela sua costituzione.18. Tale ricostruzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 1310c.c., non considera il rapporto tra i due enti, in realtàassimilabile, quanto agli effetti di tutela dei crediti di lavoratori,anche in base ai principi generali di cui all’art. 2112 c.c., a unfenomeno, in senso lato, successorio.19. Proprio a norma del d. lgs. n.517/1999, in materia di“Disciplina dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] edUniversità, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026n. 419”, è stata prevista e disciplinata la collaborazione fraServizio [OSCURATO:PERSONA] e Università, da realizzarsipersonalità giuridica. E tale fenomeno ha riguardato anche irapporti di lavoro, che sono proseguiti mutando titolaritàdatoriale.20. In tale contesto, deve dunque applicarsi il principio,richiamato da parte ricorrente, secondo cui l'interruzione dellaprescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno deisoggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altricondebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senzache sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'attointerruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale attoproduce incidono direttamente sul rapporto da cui original'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitoresolidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoiconfronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione nonviene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasisituazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. S.U. n.13143/2022); principio da coordinarsi con il parallelo principiogenerale in base al quale, nel caso di cessione di azienda, ilcessionario acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favoredel lavoratore, in forza del disposto dell'art. 2112, primocomma, c.c., rispondendo di tutti i debiti non ancora estintiper prescrizione (Cass. n. 21565/2014).21. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso incidentale,deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio della domanda eNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e vizio diultrapetizione da potersi qualificare anche come error inprocedendo (art. 360, n.4, c.p.c.); sostiene che controparte,chiedendo il riconoscimento integrale della cd. indennità DeMaria, aveva chiesto solo la retribuzione di posizione fissa evariabile della dirigenza amministrativa sanitaria, strettamenteconnessa all’effettivo svolgimento delle mansioni dirigenziali, eche la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta del dipendente,in tal modo accogliendo il relativo motivo di appello, hacondannato l’Azienda anche al pagamento dell’indennità DeMaria già riconosciuta e pagata, come se anche questa fosseoggetto di domanda.22. Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c., nullitàdella sentenza per contraddittorietà ed illogicità manifesta dellamotivazione, rilevante anche sotto il profilo dell’errore di dirittoper violazione dell’art. 132 c.p.c., e travisamento dei fatti, ancherilevante quale vizio revocatorio, quale errore di fatto alla basedella pronuncia di condanna al pagamento di differenzeretributive sulla supposizione di un fatto (l’esistenza delladomanda oggetto di giudizio ed il mancato pagamento di sommecorrelate a tale ipotetica domanda) la cui verità èincontrastabilmente esclusa.23. Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per violazionedel principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto epronunciato, e vizio di omessa pronuncia qualificabile anchecome error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.), violazionedegli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la Corte d’AppelloNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026tenuto conto che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, lasomma di € 130.783,18 era stata già corrisposta e incassata.24. Con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inmateria di disponibilità delle prove e di valutazione delle prove,e dell’art. 2697 c.c. sulla prova e sull’onere della prova,sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscerecome non dovuta alcuna somma di danaro per l’indennità DeMaria.25. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti diretti a censurare la condanna al pagamento disomme per i titoli dedotti in giudizio, risultano inammissibili, permancato adeguato confronto con la motivazione della sentenzaimpugnata.26. Va, infatti, osservato che la Corte di merito non ha omessodi pronunciarsi sulla questione dell’avvenuto pagamento (giàoggetto di specifico motivo di appello), ma ha affermato (p. 16)“di non poter accogliere la tesi delle appellanti circa ilpagamento al [OSCURATO:PERSONA] di tutte le somme dovute a titolo diequiparazione per il predetto periodo e, quindi, acclarare chenull’altro è dovuto. L’argomentazione non può dirsi supportatada idoneo elemento probatorio, non potendosi considerare taleil prospetto sintetico dello stipendio teorico prodotto in primogrado al CTU Monaco, esaminato dal Perito della Corte e la cuiefficacia estintiva delle pretese del ricorrente è statacorrettamente esclusa”.27. La censura si muove perciò sui piani, entrambiinammissibili perché spettanti ai giudici di merito, e insindacabiliNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivati,dell’interpretazione della domanda.28. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilgiudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione equalificazione della domanda, non è condizionato dalleespressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutareil contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile nonesclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dallanatura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalleprecisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dalprovvedimento concreto richiesto, con i soli limiti dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto disostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Ilrelativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionalisul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimitàunicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio dellamotivazione (Cass. n. 13602/2019; v. anche n. 27181/2023, n.5415/025), il che non è avvenuto nel caso in esame, in cui èstata svolta consulenza contabile nel doppio grado, e la provadel pagamento non è stata ritenuta raggiunta.29. Neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversadoglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve inuna contestazione della valutazione probatoria della Corteterritoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualoracongruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità(Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n.7168/2024).30. In conclusione, deve essere accolto il nono motivo delricorso principale, relativa alla solidarietà passiva, assorbito ildecimo motivo del ricorso principale, rigettato nel resto il ricorsoprincipale, e dichiarato inammissibile il ricorso principale. Lasentenza impugnata deve perciò essere cassata in relazione alnono motivo del ricorso principale accolto, assorbito il decimomotivo, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione per provvedere su tale specifico aspetto, nonchésulle spese, incluse quelle del presente giudizio P.Q.MLa Corte accoglie il nono motivo del ricorso principale, assorbitoil decimo motivo del ricorso principale, rigetta nel resto il ricorsoprincipale, inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al nono motivo del ricorso principaleaccolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] PoliclinicoUniversitario “G. Martino”, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 18969/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 8516/2026Data pubblicazione 06/04/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 febbraio2026.La PresidenteIrene Tricomi