CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 40767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA avverso l'ordinanza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati. Il ricorso lamentava l’erroneità della determinazione della pena finale. Nelle more del procedimento, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso (dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in data 4.11.2025, dinanzi alla direzione della Casa di reclusione di Asti) ai sensi dell’art. 589, comma 2 cod. proc. pen. La rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguenteinammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. Non risultando giustificata la rinuncia, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]