CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1977
Cassazione n. 15980/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1977 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, dovendo il giudice ravvisare l'ipotesi di minore gravità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo hashish pari a kg 6,00, da cui sono ricavabili 33.603 dosi medie singole, nonché le modalità del fatto, espressione di un collegamento, diretto o indiretto, con il contesto criminale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare in senso più favorevole la pena determinata dal primo giudice, in accoglimento del motivo di gravame, fatto riferimento alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta e richiamato i criteri di cui all'art.133 cod. pen. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il