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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2018

Cassazione n. 27991/2023

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13153/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 60/2018 depositata il 09/01/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 12 settembre 2023.

Udita la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Udita l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] su delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La causa s’inscrive in un ampio contenzioso così sintetizzabile: in primo luogo, in accoglimento della domanda ex art. 2932, cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 54 del 2002, trasferì all’attore, in forza del contratto preliminare di compravendita del 22/02/1990, la proprietà dell’immobile posto in via Torino n. 55, in località Cureggio; la decisione di primo grado venne riformata dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1212/2003, la quale dichiarò la risoluzione del preliminare e condannò l’attore al risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo del bene; la Cassazione, con sentenza n. 28231/2008, ha confermato la risoluzione del contratto; in secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda revocatoria ex art. 2901, cod. civ., relativamente ai contratti di compravendita e di mutuo ipotecario del 06/08/2003, avendo [OSCURATO:PERSONA], in pendenza del primo giudizio, trasferito la proprietà dell’immobile alla House S.r.l., della quale era amministratore e socio, ed avendo la compratrice contestualmente acceso un mutuo ipotecario sul medesimo bene con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della quale Italfondiario S.p.a. è procuratore.

Il Tribunale di Novara, sezione di Borgomanero, accolse la domanda con sentenza n. 33/12, passata in giudicato nei confronti delle parti del contratto di compravendita; in terzo luogo, la banca ha svolto azione esecutiva sull’immobile in conseguenza dell’inadempimento della mutuataria House S.r.l.; a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione del terzo ex art. 619, cod. proc. civ.

Su tale domanda si è formato un giudicato favorevole all’opponente.

2. Venendo all’oggetto di questo giudizio, [OSCURATO:PERSONA], nel 2011, ha agito al fine di ottenere: (i) la restituzione dell’immobile da parte di House S.r.l.; (ii) la condanna della società e del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per occupazione senza titolo.

Più specificamente, la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta sia per il suo ruolo di promissario acquirente dell’immobile, sia ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, cod. civ., (azione di responsabilità nei confronti degli amministratori); (iii) la condanna della banca alla cancellazione dell’ipoteca e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 835/2015, ha respinto la domanda.

3. Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato House S.r.l. alla restituzione dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; ha condannato Italfondiario S.p.a., alla cancellazione dell’ipoteca e del pignoramento; ha condannato House S.r.l. al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, quantificandoli in euro 13.350,00.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; Italfondiario S.p.a. resiste con controricorso; le altri parte intimate non si sono costituite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso [«I Violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1227, comma 2, 1206 e segg., 2043, 2934, 2946, 2947, 2964 cod. civ., 1 e 12 disp. prel., 100 c.p.c. e 111 Cost. e 101, comma 2 Cost.)»], attiene alla domanda di condanna di House S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] per l’occupazione senza titolo dell’immobile a partire dal 06/08/2003 e fino alla restituzione del bene, assumendo quale parametro il valore locativo del fabbricato.

La sentenza impugnata, in applicazione del principio di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., ha rilevato che l’attrice ha indebitamente parcellizzato le azioni giudiziarie a tutela del suo diritto alla restituzione del bene ed è rimasta inerte per decenni; in particolare, l’inerzia è iniziata nel 1990, epoca della prima occupazione abusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della stipula del preliminare di compravendita, è perdurata anche quando (a partire dal 06/08/2003) l’occupazione abusiva del medesimo immobile è proseguita da parte di House S.r.l. e si è protratta fino al 2011, ossia fino all’introduzione del presente giudizio, con l’effetto che –è questo il convincimento della Corte d’appello - il risarc imento del danno non è dovuto per il periodo anteriore al mese di gennaio 2011.

Pertanto, l’arco di tempo in relazione al quale spetta il risarcimento è limitato ai mesi da gennaio a novembre 2011, allorché la creditrice ha ottenuto il sequestro giudiziario dell’appartamento, di cui è stata nominata custode, alla quale pertanto i conduttori del bene hanno corrisposto il canone di locazione.

Rispetto a questa cornice fattuale, la ricorrente deduce, in primo luogo, di non avere abusivamente frazionato il proprio credito risarcitorio; in secondo luogo, che dato che l’occupazione senza titolo è un fatto illecito non era necessario mettere in mora il debitore, anche perché quanto meno dalla pronuncia della Cassazione n. 28231/2008, si era formato il giudicato sulla sentenza della Corte d’appello di Torino che accertava l’obbligo di Allegrini di restituire il bene; in terzo luogo, risponde a un principio di prudenza l’avere atteso, da parte della ricorrente, due anni dalla formazione del detto giudicato prima di agire in giudizio per la restituzione dell’immobile nei confronti di House S.r.l., avente causa di Allegrini; e quarto, che il ragionamento della Corte territoriale si traduce nella violazione delle norme sulla prescrizione e sulla decadenza con specifico riferimento alla materia del risarcimento del danno.

2. Con il secondo motivo [«II Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per violazione dei principî ex art. 101, comma 2, e 112 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha rilevato d’ufficio un’eccezione in senso stretto, quale l’esclusione del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), che le parti convenute non avevano sollevato.

3. Con il terzo motivo [«III A) Violazione e/o falsa applicazione, rilevante, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1218, 1219, 1221, 2043, 2912 cod. civ., 669-novies, comma 3, 65, 559, 560 c.p.c.

B) nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. e 111, 6° comma, Cost. per omessa pronuncia»], si premette che la Corte d’appello ha escluso il diritto al risarcimento dei danni per il periodo successivo all’autorizzazione del sequestro giudiziario dell’immobile in ragione del fatto che, da quel momento, i canoni di locazione venivano versati alla stessa ricorrente, quale custode del bene.

Dopodiché, si ascrive al giudice di merito di non avere considerato che il sequestro giudiziario aveva perso efficacia a seguito dellasentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di restituzione dell’odierna ricorrente; di avere trascurato che quest’ultima, in qualità di custode e quindi di longa manusdel giudice della cautela e poi del giudice dell’esecuzione, non aveva la disponibilità delle somme versate dai conduttori.

La ricorrente qualifica altresì il vizio della sentenza come un’ipotesi di omessa pronuncia.

4. Con il quarto motivo [«IV Violazione, rilevante ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., dell’art. 2476, comma 6°, cod. civ.

Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione del rigetto della domanda nei confronti di Allegrini ai sensi dell’art. 2476, 6° comma cod. civ., in violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, 6° comma Cost. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che, nel negare la responsabilità di Allegrini ex art. 2476, sesto comma, cod. civ., ha omesso di esaminare i fatti che, secondo la prospettazione della ricorrente, dimostravano che il convenuto aveva in tutti i modi cercato di impossessarsi del bene oggetto del preliminare di compravendita del 22/02/1990, ancor prima di diventarne proprietario effettivo, ed aveva poi resistito in tutti i modi alle iniziative, stragiudiziali e giudiziale, assunte dell’attrice al fine di ottenere la restituzione del bene.

5. Il quinto motivo [«V In relazione alla responsabilità della Banca: violazione, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 2043 e 2055 cod. civ.»], si fonda sull’antecedente fattuale che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità della banca a causa dell’asserita (ma insussistente) prolungata inerzia dell’interessata nell’agire per la restituzione dell’immobile.

La ricorrente addebita alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che altra sentenza del medesimo giudice (n. 1047/2017), passata in giudicato, aveva accolto l’opposizione all’esecuzione ex art. 619, cod. proc. civ., promossa dall’attrice ne i confronti dell’istituto di credito, quale soggetto qualificato che avrebbe dovuto rilevare le problematiche connesse alla compravendita dell’immobile (del 06/08/2003) intercorsa tra Allegrini e House S.r.l., ed avrebbe dovuto essere più prudente nel concedere alla compratrice un mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene.

6. Con il sesto motivo [«VI In relazione al quantum debeatur: violazione e falsa applicazione, rilevante ai sensi degli artt. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1326, 2729 cod. civ., 115, 116, 65, 560 e 593 c.p.c.

Nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi degli artt. 112, 132, n. 4 e 111, comma 6°, Cost.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha quantificato il danno ad essa spettante sulla base dei canoni della locazione stipulata in epoca sospetta con soggetti facenti parte del “gruppo Allegrini”, ritenendo che la ricorrente, in qualità di custode dei beni sottoposti a esecuzione, avesse accettato detti contratti dandovi esecuzione, omettendo di valutare che quest’ultima, fin dal primo grado, aveva allegato una relazione peritale che determinava il valore locativo del bene in euro 2.500,00 mensili e che essa, in qualità di custode dell’immobile nominata dal giudice dell’esecuzione, non aveva alcun potere di impugnare i contratti di locazione in essere.

7. Con il settimo motivo [«VII Violazione, rilevante ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 91 c.p.c.

Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione su diversi criteri di soccombenza per House e per Allegrini a seconda dei gradi di giudizio.

Violazione dell’art. 13, 6° comma, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per erronea determinazione dello scaglione tabellare per la liquidazione delle spese»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, discostandosi dall’art. 91, cod. proc. civ., ha condannato Allegrini, costituito in primo e in secondo grado, alle spese di appello, e House S.r.l., costituita in primo grado e contumace in appello, alle spese del giudizio di primo grado, pur essendo state accolte le domande (di risarcimento del danno e di restituzione dell’immobile) contro di essa proposte.

Sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’erronea individuazione, quale scaglione tariffario, del valore indeterminato di media complessità, benché il valore della causa, in rapporto al valore del bene, rientrasse nello scaglione tra euro 260.001,00 e 520.000,00, dovendosi aggiungere al valore del bene, pari a euro 380.000,00, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, e dovendosi altresì applicare l’aumento percentuale determinato dal numero delle parti.

8. Il secondo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento del primo motivo.

8.1. In base al costante orientamento di questa Corte, richiamato di recente da Cass. 20/03/2023, n. 7965, «in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo comma dell’art.1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018 Rv. 649740; Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010 Rv. 613017; nello stesso senso, v.

Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015 Rv. 636176)».

8.2. Nella fattispecie concreta, la Corte d’appello, discostandosi da questo univoco principio di diritto, senza che le parti interessate avessero sollevato l’eccezione in senso stretto di aggravamento del danno da parte della creditrice (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ha rilevato d’ufficio la questione e, rispetto al più ampio lasso di tempo al quale si riferiva la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo (dal 2003 al 2011), ha circoscritto il periodo rilevante ad un esiguo segmento temporale (da gennaio 2011 a ottobre 2011) in ragione della colpevole inerzia (dal 1990 al 2011) della creditrice nell’attivarsi per ottenere la restituzione del bene.

9. Il terzo motivo, nella sua complessa articolazione, è fondato nei termini che seguono.

9.1. La Corte d’appello (pag. 13 della sentenza) afferma che l’unico arco di tempo da prendere in considerazione ai fini del risarcimento del danno da occupazione senza titolo è il periodo gennaio-ottobre 2011, poiché, da un lato, il danno precedente sarebbe imputabile all’inerzia della Antonietti e, dall’altro, quanto al periodo da novembre 2011 in poi, erano stati disposti il sequestro giudiziario e il pignoramento e i conduttori provvedevano al versamento dei canoni di locazione direttamente all’attrice che era stata nominata custode del fabbricato.

9.2. È chiaro, dunque, che il giudice d’appello ha affrontato la questione della quantificazione del danno da occupazione senza titolo, sicché non sussiste la dedotta “omessa pronuncia” sulla relativa tematica.

Detto questo, tuttavia, la sentenza non è conforme a diritto.

Ed infatti, l’attrice, nominata custode dell’immobile, in attuazione del sequestro giudiziario e a seguito del pignoramento del bene (le due diverse fattispecie, sotto il profilo della custodia del bene vincolato, sono sovrapponibili), aveva l’obbligo di amministrare la cosa sequestrata o pignorata nonché quello di rendere il conto della sua gestione (art. 593, cod. proc. civ.).

È chiaro che, in assenza della necessaria pronuncia del giudice, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, la parte non poteva trattenere e far propri i canoni riscossi, onde imputarli a tacitazione del suo asserito credito risarcitorio per l’occupazione senza titolo ascrivibile alla debitrice esecutata House S.r.l.

Con la conseguenza che – ed è questo l’aspetto che il giudice di merito non ha colto - la riscossione, operata dall’attrice in qualità di custode, dei canoni di locazione non ha eliso né attenuato il pregiudizio economico dalla stessa subìtoin mancanza della disponibilità del fabbricato.

10. Il quarto motivo è fondato nei termini che seguono.

10.1. Il motivo è articolato in tre distinte censure riconducibili, rispettivamente, ai parametri dei nn. 3, 4 e 5 dell’articolo 360.

10.2. È preliminare lo scrutinio dell’error in procedendo (n. 4 dell’articolo 360), che si appalesa fondato, con conseguente assorbimento delle altre due doglianze.

10.3. Per la sentenza impugnata (pag. 15) è priva di fondamento la tesi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2476, sesto comma, cod. civ., in ragione del fatto che (testualmente) «a fronte della già menzionata pluriennale inerzia della Antonietti a nulla rileva il mero generico riferimento alla circostanza che Allegrini, in qualità di legale rappresentante della House srl, avrebbe “sempre resistito alle richieste di restituzione” posto che la domanda di condanna della società a riconsegnare il bene è stata oggetto, per la prima volta, nel giudizio di primo grado».

È questa una proposizione affetta da intrinseche lacune formali che ne rendono oscuro il significato.

In altri termini, a causa di una carenza strutturale, la motivazione non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679).

11. Il quinto motivo è fondato.

11.1. La Corte d’appello ha escluso la responsabilità della banca per l’iscrizione dell’ipoteca e la trascrizione del pignoramento sull’immobile oggetto della domanda di restituzione in ragione dell’assenza di prova del danno lamentato dall’attrice, la quale, al fine di dimostrare il pregiudizio subìto, si sarebbe limitata ad allegare l’esistenza di una “ipotetica proposta di acquisto dell’immobile”.

Il dictum della Corte di Torino non è in linea con il costante orientamento di legittimità (Cass., 22/06/2020, n. 12123), al quale va dato seguito, secondo cui «[i]n caso di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall’apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato “in re ipsa”, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli».

12. Il sesto motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo.

13. Il settimo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento degli altri motivi.

14. In conclusione, accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbiti il primo, il sesto e il settimo motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13153/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 60/2018 depositata il 09/01/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 12 settembre 2023. Udita la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso. Udita l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] su delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La causa s’inscrive in un ampio contenzioso così sintetizzabile: in primo luogo, in accoglimento della domanda ex art. 2932, cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 54 del 2002, trasferì all’attore, in forza del contratto preliminare di compravendita del 22/02/1990, la proprietà dell’immobile posto in via Torino n. 55, in località Cureggio; la decisione di primo grado venne riformata dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1212/2003, la quale dichiarò la risoluzione del preliminare e condannò l’attore al risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo del bene; la Cassazione, con sentenza n. 28231/2008, ha confermato la risoluzione del contratto; in secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda revocatoria ex art. 2901, cod. civ., relativamente ai contratti di compravendita e di mutuo ipotecario del 06/08/2003, avendo [OSCURATO:PERSONA], in pendenza del primo giudizio, trasferito la proprietà dell’immobile alla House S.r.l., della quale era amministratore e socio, ed avendo la compratrice contestualmente acceso un mutuo ipotecario sul medesimo bene con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della quale Italfondiario S.p.a. è procuratore. Il Tribunale di Novara, sezione di Borgomanero, accolse la domanda con sentenza n. 33/12, passata in giudicato nei confronti delle parti del contratto di compravendita; in terzo luogo, la banca ha svolto azione esecutiva sull’immobile in conseguenza dell’inadempimento della mutuataria House S.r.l.; a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione del terzo ex art. 619, cod. proc. civ. Su tale domanda si è formato un giudicato favorevole all’opponente. 2. Venendo all’oggetto di questo giudizio, [OSCURATO:PERSONA], nel 2011, ha agito al fine di ottenere: (i) la restituzione dell’immobile da parte di House S.r.l.; (ii) la condanna della società e del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Più specificamente, la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta sia per il suo ruolo di promissario acquirente dell’immobile, sia ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, cod. civ., (azione di responsabilità nei confronti degli amministratori); (iii) la condanna della banca alla cancellazione dell’ipoteca e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 835/2015, ha respinto la domanda. 3. Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato House S.r.l. alla restituzione dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; ha condannato Italfondiario S.p.a., alla cancellazione dell’ipoteca e del pignoramento; ha condannato House S.r.l. al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, quantificandoli in euro 13.350,00. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; Italfondiario S.p.a. resiste con controricorso; le altri parte intimate non si sono costituite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso [«I Violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1227, comma 2, 1206 e segg., 2043, 2934, 2946, 2947, 2964 cod. civ., 1 e 12 disp. prel., 100 c.p.c. e 111 Cost. e 101, comma 2 Cost.)»], attiene alla domanda di condanna di House S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] per l’occupazione senza titolo dell’immobile a partire dal 06/08/2003 e fino alla restituzione del bene, assumendo quale parametro il valore locativo del fabbricato. La sentenza impugnata, in applicazione del principio di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., ha rilevato che l’attrice ha indebitamente parcellizzato le azioni giudiziarie a tutela del suo diritto alla restituzione del bene ed è rimasta inerte per decenni; in particolare, l’inerzia è iniziata nel 1990, epoca della prima occupazione abusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della stipula del preliminare di compravendita, è perdurata anche quando (a partire dal 06/08/2003) l’occupazione abusiva del medesimo immobile è proseguita da parte di House S.r.l. e si è protratta fino al 2011, ossia fino all’introduzione del presente giudizio, con l’effetto che –è questo il convincimento della Corte d’appello - il risarc imento del danno non è dovuto per il periodo anteriore al mese di gennaio 2011. Pertanto, l’arco di tempo in relazione al quale spetta il risarcimento è limitato ai mesi da gennaio a novembre 2011, allorché la creditrice ha ottenuto il sequestro giudiziario dell’appartamento, di cui è stata nominata custode, alla quale pertanto i conduttori del bene hanno corrisposto il canone di locazione. Rispetto a questa cornice fattuale, la ricorrente deduce, in primo luogo, di non avere abusivamente frazionato il proprio credito risarcitorio; in secondo luogo, che dato che l’occupazione senza titolo è un fatto illecito non era necessario mettere in mora il debitore, anche perché quanto meno dalla pronuncia della Cassazione n. 28231/2008, si era formato il giudicato sulla sentenza della Corte d’appello di Torino che accertava l’obbligo di Allegrini di restituire il bene; in terzo luogo, risponde a un principio di prudenza l’avere atteso, da parte della ricorrente, due anni dalla formazione del detto giudicato prima di agire in giudizio per la restituzione dell’immobile nei confronti di House S.r.l., avente causa di Allegrini; e quarto, che il ragionamento della Corte territoriale si traduce nella violazione delle norme sulla prescrizione e sulla decadenza con specifico riferimento alla materia del risarcimento del danno. 2. Con il secondo motivo [«II Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per violazione dei principî ex art. 101, comma 2, e 112 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha rilevato d’ufficio un’eccezione in senso stretto, quale l’esclusione del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), che le parti convenute non avevano sollevato. 3. Con il terzo motivo [«III A) Violazione e/o falsa applicazione, rilevante, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1218, 1219, 1221, 2043, 2912 cod. civ., 669-novies, comma 3, 65, 559, 560 c.p.c. B) nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. e 111, 6° comma, Cost. per omessa pronuncia»], si premette che la Corte d’appello ha escluso il diritto al risarcimento dei danni per il periodo successivo all’autorizzazione del sequestro giudiziario dell’immobile in ragione del fatto che, da quel momento, i canoni di locazione venivano versati alla stessa ricorrente, quale custode del bene. Dopodiché, si ascrive al giudice di merito di non avere considerato che il sequestro giudiziario aveva perso efficacia a seguito dellasentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di restituzione dell’odierna ricorrente; di avere trascurato che quest’ultima, in qualità di custode e quindi di longa manusdel giudice della cautela e poi del giudice dell’esecuzione, non aveva la disponibilità delle somme versate dai conduttori. La ricorrente qualifica altresì il vizio della sentenza come un’ipotesi di omessa pronuncia. 4. Con il quarto motivo [«IV Violazione, rilevante ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., dell’art. 2476, comma 6°, cod. civ. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione del rigetto della domanda nei confronti di Allegrini ai sensi dell’art. 2476, 6° comma cod. civ., in violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, 6° comma Cost. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che, nel negare la responsabilità di Allegrini ex art. 2476, sesto comma, cod. civ., ha omesso di esaminare i fatti che, secondo la prospettazione della ricorrente, dimostravano che il convenuto aveva in tutti i modi cercato di impossessarsi del bene oggetto del preliminare di compravendita del 22/02/1990, ancor prima di diventarne proprietario effettivo, ed aveva poi resistito in tutti i modi alle iniziative, stragiudiziali e giudiziale, assunte dell’attrice al fine di ottenere la restituzione del bene. 5. Il quinto motivo [«V In relazione alla responsabilità della Banca: violazione, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 2043 e 2055 cod. civ.»], si fonda sull’antecedente fattuale che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità della banca a causa dell’asserita (ma insussistente) prolungata inerzia dell’interessata nell’agire per la restituzione dell’immobile. La ricorrente addebita alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che altra sentenza del medesimo giudice (n. 1047/2017), passata in giudicato, aveva accolto l’opposizione all’esecuzione ex art. 619, cod. proc. civ., promossa dall’attrice ne i confronti dell’istituto di credito, quale soggetto qualificato che avrebbe dovuto rilevare le problematiche connesse alla compravendita dell’immobile (del 06/08/2003) intercorsa tra Allegrini e House S.r.l., ed avrebbe dovuto essere più prudente nel concedere alla compratrice un mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene. 6. Con il sesto motivo [«VI In relazione al quantum debeatur: violazione e falsa applicazione, rilevante ai sensi degli artt. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1326, 2729 cod. civ., 115, 116, 65, 560 e 593 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi degli artt. 112, 132, n. 4 e 111, comma 6°, Cost.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha quantificato il danno ad essa spettante sulla base dei canoni della locazione stipulata in epoca sospetta con soggetti facenti parte del “gruppo Allegrini”, ritenendo che la ricorrente, in qualità di custode dei beni sottoposti a esecuzione, avesse accettato detti contratti dandovi esecuzione, omettendo di valutare che quest’ultima, fin dal primo grado, aveva allegato una relazione peritale che determinava il valore locativo del bene in euro 2.500,00 mensili e che essa, in qualità di custode dell’immobile nominata dal giudice dell’esecuzione, non aveva alcun potere di impugnare i contratti di locazione in essere. 7. Con il settimo motivo [«VII Violazione, rilevante ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 91 c.p.c. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione su diversi criteri di soccombenza per House e per Allegrini a seconda dei gradi di giudizio. Violazione dell’art. 13, 6° comma, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per erronea determinazione dello scaglione tabellare per la liquidazione delle spese»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, discostandosi dall’art. 91, cod. proc. civ., ha condannato Allegrini, costituito in primo e in secondo grado, alle spese di appello, e House S.r.l., costituita in primo grado e contumace in appello, alle spese del giudizio di primo grado, pur essendo state accolte le domande (di risarcimento del danno e di restituzione dell’immobile) contro di essa proposte. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’erronea individuazione, quale scaglione tariffario, del valore indeterminato di media complessità, benché il valore della causa, in rapporto al valore del bene, rientrasse nello scaglione tra euro 260.001,00 e 520.000,00, dovendosi aggiungere al valore del bene, pari a euro 380.000,00, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, e dovendosi altresì applicare l’aumento percentuale determinato dal numero delle parti. 8. Il secondo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento del primo motivo. 8.1. In base al costante orientamento di questa Corte, richiamato di recente da Cass. 20/03/2023, n. 7965, «in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo comma dell’art.1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018 Rv. 649740; Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010 Rv. 613017; nello stesso senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015 Rv. 636176)». 8.2. Nella fattispecie concreta, la Corte d’appello, discostandosi da questo univoco principio di diritto, senza che le parti interessate avessero sollevato l’eccezione in senso stretto di aggravamento del danno da parte della creditrice (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ha rilevato d’ufficio la questione e, rispetto al più ampio lasso di tempo al quale si riferiva la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo (dal 2003 al 2011), ha circoscritto il periodo rilevante ad un esiguo segmento temporale (da gennaio 2011 a ottobre 2011) in ragione della colpevole inerzia (dal 1990 al 2011) della creditrice nell’attivarsi per ottenere la restituzione del bene. 9. Il terzo motivo, nella sua complessa articolazione, è fondato nei termini che seguono. 9.1. La Corte d’appello (pag. 13 della sentenza) afferma che l’unico arco di tempo da prendere in considerazione ai fini del risarcimento del danno da occupazione senza titolo è il periodo gennaio-ottobre 2011, poiché, da un lato, il danno precedente sarebbe imputabile all’inerzia della Antonietti e, dall’altro, quanto al periodo da novembre 2011 in poi, erano stati disposti il sequestro giudiziario e il pignoramento e i conduttori provvedevano al versamento dei canoni di locazione direttamente all’attrice che era stata nominata custode del fabbricato. 9.2. È chiaro, dunque, che il giudice d’appello ha affrontato la questione della quantificazione del danno da occupazione senza titolo, sicché non sussiste la dedotta “omessa pronuncia” sulla relativa tematica. Detto questo, tuttavia, la sentenza non è conforme a diritto. Ed infatti, l’attrice, nominata custode dell’immobile, in attuazione del sequestro giudiziario e a seguito del pignoramento del bene (le due diverse fattispecie, sotto il profilo della custodia del bene vincolato, sono sovrapponibili), aveva l’obbligo di amministrare la cosa sequestrata o pignorata nonché quello di rendere il conto della sua gestione (art. 593, cod. proc. civ.). È chiaro che, in assenza della necessaria pronuncia del giudice, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, la parte non poteva trattenere e far propri i canoni riscossi, onde imputarli a tacitazione del suo asserito credito risarcitorio per l’occupazione senza titolo ascrivibile alla debitrice esecutata House S.r.l. Con la conseguenza che – ed è questo l’aspetto che il giudice di merito non ha colto - la riscossione, operata dall’attrice in qualità di custode, dei canoni di locazione non ha eliso né attenuato il pregiudizio economico dalla stessa subìtoin mancanza della disponibilità del fabbricato. 10. Il quarto motivo è fondato nei termini che seguono. 10.1. Il motivo è articolato in tre distinte censure riconducibili, rispettivamente, ai parametri dei nn. 3, 4 e 5 dell’articolo 360. 10.2. È preliminare lo scrutinio dell’error in procedendo (n. 4 dell’articolo 360), che si appalesa fondato, con conseguente assorbimento delle altre due doglianze. 10.3. Per la sentenza impugnata (pag. 15) è priva di fondamento la tesi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2476, sesto comma, cod. civ., in ragione del fatto che (testualmente) «a fronte della già menzionata pluriennale inerzia della Antonietti a nulla rileva il mero generico riferimento alla circostanza che Allegrini, in qualità di legale rappresentante della House srl, avrebbe “sempre resistito alle richieste di restituzione” posto che la domanda di condanna della società a riconsegnare il bene è stata oggetto, per la prima volta, nel giudizio di primo grado». È questa una proposizione affetta da intrinseche lacune formali che ne rendono oscuro il significato. In altri termini, a causa di una carenza strutturale, la motivazione non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). 11. Il quinto motivo è fondato. 11.1. La Corte d’appello ha escluso la responsabilità della banca per l’iscrizione dell’ipoteca e la trascrizione del pignoramento sull’immobile oggetto della domanda di restituzione in ragione dell’assenza di prova del danno lamentato dall’attrice, la quale, al fine di dimostrare il pregiudizio subìto, si sarebbe limitata ad allegare l’esistenza di una “ipotetica proposta di acquisto dell’immobile”. Il dictum della Corte di Torino non è in linea con il costante orientamento di legittimità (Cass., 22/06/2020, n. 12123), al quale va dato seguito, secondo cui «[i]n caso di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall’apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato “in re ipsa”, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli». 12. Il sesto motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo. 13. Il settimo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento degli altri motivi. 14. In conclusione, accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbiti il primo, il sesto e il settimo motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e i
Sentenza Cassazione n. 27991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris