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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27895/2026

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ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2026 con la quale il Tribunale diMilano ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 10 marzo 2026, ha disposto ilsequestro preventivo della somma di euro 445.953,00 in quanto pertinenti alreato di cui all’art. 643 cod. pen.2.

La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 125, 321 cod. proc. pen. e 643 cod. pen. nonché carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delictidel reato di circonvenzione di incapace.Il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza dell’elemento materiale del reatosulla base di un ragionamento congetturale fondato sulla quantità di atti diliberalità attuati dalla persona offesa in favore della sua badante, senzaindividuare alcun comportamento concreto idoneo ad integrare la condottainduttiva prevista dall’art. 643 cod. pen. e senza specificare gli elementisintomatici dello stato di incapacità in cui verserebbe l’anziana vittima dicirconvenzione.I giudici del riesame, inoltre, avrebbero ignorato la restituzione spontanea daparte della ricorrente della somma pari a 100.000 euro, comportamento ritenutodalla difesa oggettivamente incompatibile con un intento predatorio che dovevaessere necessariamente valutato sotto il profilo della coerenza logica del quadrocautelare.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazionedell’art. 321 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.Il Tribunale non avrebbe individuato alcun elemento fattuale idoneo a dimostrarela realizzazione da parte della ricorrente di atti distrattivi delle somme ricevutedalla persona offesa ovvero di condotte concretamente indicative di un pericoloLa motivazione sarebbe fondata su argomenti illogici e apparenti e clausole distile quali la sproporzione tra le somme nella disponibilità della ricorrente ed iredditi dell’indagata, dato che –a giudizio della difesa- non dimostrerebbe ilpericulum in mora in considerazione della sua staticità.La difesa ha, inoltre, affermato che l’ulteriore elemento valorizzato dai giudici delriesame -la nazionalità extracomunitaria della ricorrente che renderebbeprobabile il trasferimento all’estero del denaro- costituirebbe una meracongettura basata su uno stereotipo privo di ancoraggio a reali elementi fattuali.La motivazione sarebbe, infine, manifestamente illogica nella parte in cui ilpericolo di dispersione viene desunto dall’avvenuto trasferimento della quasitotalità delle somme ricevute dalla ricorrente con conseguente sequestrodell’esigua somma pari ad euro 5.352,56.

A giudizio della difesa utilizzare unevento già avvenuto come prova del pericolo che tale evento si realizzi in futurointegrerebbe un ragionamento circolare che si porrebbe in contrasto con lanatura stessa del sequestro preventivo diretto in quanto se il denaro è stato giàtrasferito e non più rinvenibile la misura reale diventerebbe priva di oggetto e discopo.4.

Entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perchéinvolgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati con ilgravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dal Tribunale.La ricorrente, pur denunciando formalmente violazione di legge e apparenzadella motivazione, censura, in realtà, la ricostruzione in fatto della vicendaoperata dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del compendioindiziario preclusa in sede di legittimità.

Le doglianze contestano, infatti, unapparato argomentativo coerente con le risultanze investigative e immune damanifeste illogicità, risolvendosi, pertanto, in censure incompatibili con ilperimetro del sindacato demandato a questa Corte dall’art. 325 cod. proc. pen.Il Tribunale ha compiutamente illustrato le ragioni dell’infondatezza dellededuzioni difensive, fondando la propria decisione su un quadro indiziariodesunto dall’esposto dell’amministratore di sostegno della persona offesa, dalladocumentazione acquisita agli atti e dalla consulenza tecnica concernente lecondizioni dell’anziana vittima.

Tali elementi sono stati ritenuti idonei acomprovare la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di circonvenzionedi incapace, avuto riguardo all’accertato stato di particolare vulnerabilità dellapersona offesa, alle condotte manipolative poste in essere dalla ricorrente e alconseguente compimento, da parte della vittima, di atti dispositivi produttivi dieffetti giuridici pregiudizievoli.Parimenti immune da vizi logici e giuridici è la motivazione con cui i giudici delriesame hanno ravvisato il concreto pericolo di dispersione dell’ingente somma didenaro illecitamente sottratta, valorizzando, oltre al fatto che la gran parte delprofitto è già stata occultata, l’evidente sproporzione tra i redditi della ricorrentee le somme nella sua disponibilità nonché l’agevole possibilità, per un soggettodi nazionalità straniera, di trasferire tali disponibilità all’estero (v. pagg. 4 e 5dell’ordinanza impugnata).Tale complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabiliin questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica della motivazione"assente" né a quella della motivazione "apparente".5.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2026 con la quale il Tribunale diMilano ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 10 marzo 2026, ha disposto ilsequestro preventivo della somma di euro 445.953,00 in quanto pertinenti alreato di cui all’art. 643 cod. pen.2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 125, 321 cod. proc. pen. e 643 cod. pen. nonché carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delictidel reato di circonvenzione di incapace.Il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza dell’elemento materiale del reatosulla base di un ragionamento congetturale fondato sulla quantità di atti diliberalità attuati dalla persona offesa in favore della sua badante, senzaindividuare alcun comportamento concreto idoneo ad integrare la condottainduttiva prevista dall’art. 643 cod. pen. e senza specificare gli elementisintomatici dello stato di incapacità in cui verserebbe l’anziana vittima dicirconvenzione.I giudici del riesame, inoltre, avrebbero ignorato la restituzione spontanea daparte della ricorrente della somma pari a 100.000 euro, comportamento ritenutodalla difesa oggettivamente incompatibile con un intento predatorio che dovevaessere necessariamente valutato sotto il profilo della coerenza logica del quadrocautelare.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazionedell’art. 321 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.Il Tribunale non avrebbe individuato alcun elemento fattuale idoneo a dimostrarela realizzazione da parte della ricorrente di atti distrattivi delle somme ricevutedalla persona offesa ovvero di condotte concretamente indicative di un pericoloLa motivazione sarebbe fondata su argomenti illogici e apparenti e clausole distile quali la sproporzione tra le somme nella disponibilità della ricorrente ed iredditi dell’indagata, dato che –a giudizio della difesa- non dimostrerebbe ilpericulum in mora in considerazione della sua staticità.La difesa ha, inoltre, affermato che l’ulteriore elemento valorizzato dai giudici delriesame -la nazionalità extracomunitaria della ricorrente che renderebbeprobabile il trasferimento all’estero del denaro- costituirebbe una meracongettura basata su uno stereotipo privo di ancoraggio a reali elementi fattuali.La motivazione sarebbe, infine, manifestamente illogica nella parte in cui ilpericolo di dispersione viene desunto dall’avvenuto trasferimento della quasitotalità delle somme ricevute dalla ricorrente con conseguente sequestrodell’esigua somma pari ad euro 5.352,56. A giudizio della difesa utilizzare unevento già avvenuto come prova del pericolo che tale evento si realizzi in futurointegrerebbe un ragionamento circolare che si porrebbe in contrasto con lanatura stessa del sequestro preventivo diretto in quanto se il denaro è stato giàtrasferito e non più rinvenibile la misura reale diventerebbe priva di oggetto e discopo.4. Entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perchéinvolgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati con ilgravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dal Tribunale.La ricorrente, pur denunciando formalmente violazione di legge e apparenzadella motivazione, censura, in realtà, la ricostruzione in fatto della vicendaoperata dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del compendioindiziario preclusa in sede di legittimità. Le doglianze contestano, infatti, unapparato argomentativo coerente con le risultanze investigative e immune damanifeste illogicità, risolvendosi, pertanto, in censure incompatibili con ilperimetro del sindacato demandato a questa Corte dall’art. 325 cod. proc. pen.Il Tribunale ha compiutamente illustrato le ragioni dell’infondatezza dellededuzioni difensive, fondando la propria decisione su un quadro indiziariodesunto dall’esposto dell’amministratore di sostegno della persona offesa, dalladocumentazione acquisita agli atti e dalla consulenza tecnica concernente lecondizioni dell’anziana vittima. Tali elementi sono stati ritenuti idonei acomprovare la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di circonvenzionedi incapace, avuto riguardo all’accertato stato di particolare vulnerabilità dellapersona offesa, alle condotte manipolative poste in essere dalla ricorrente e alconseguente compimento, da parte della vittima, di atti dispositivi produttivi dieffetti giuridici pregiudizievoli.Parimenti immune da vizi logici e giuridici è la motivazione con cui i giudici delriesame hanno ravvisato il concreto pericolo di dispersione dell’ingente somma didenaro illecitamente sottratta, valorizzando, oltre al fatto che la gran parte delprofitto è già stata occultata, l’evidente sproporzione tra i redditi della ricorrentee le somme nella sua disponibilità nonché l’agevole possibilità, per un soggettodi nazionalità straniera, di trasferire tali disponibilità all’estero (v. pagg. 4 e 5dell’ordinanza impugnata).Tale complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabiliin questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica della motivazione"assente" né a quella della motivazione "apparente".5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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