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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 1967

Cassazione n. 18858/2026

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di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1967avverso la sentenza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] reato cui all’art. 640 comma 2 n.2-ter cod. pen. ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce violazione di legge, carenza emanifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art.131-bis cod. pen. perché la norma costituirebbe “una sorta di depenalizzazione in concretooperata dall’interprete in maniera discrezionale” ed in quanto l’offesa in concreto arrecataalla persona offesa era stata lieve: la motivazione appariva quindi illogica e carente, anche inconsiderazione del fatto che l’imputato, mai comparso nel corso del processo, non avevarestituito il profitto del reato, né aveva tenuto alcun tipo di condotta riparatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto inquella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo inquestione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale,irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamenterealizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta eall'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando lanon abitualità del comportamento); il giudice, ove le modalità della condotta tenute nondenotino ai sensi dell'art. 133 cod.pen. una particolare gravità del fatto ed il danno siaesiguo, può dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamente aidue elementi sopra riportati.Nel caso in esame, sono stati valorizzati indici che costituiscono valutazioni di meritosulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; il Tribunale ha infatti evidenziato, in particolare, l’esiguità del dannoe l’occasionalità della condotta, ed il ricorso propone una rilettura degli elementi emersi nelprocesso, operazione non consentita nella presente sede.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1967avverso la sentenza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] reato cui all’art. 640 comma 2 n.2-ter cod. pen. ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce violazione di legge, carenza emanifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art.131-bis cod. pen. perché la norma costituirebbe “una sorta di depenalizzazione in concretooperata dall’interprete in maniera discrezionale” ed in quanto l’offesa in concreto arrecataalla persona offesa era stata lieve: la motivazione appariva quindi illogica e carente, anche inconsiderazione del fatto che l’imputato, mai comparso nel corso del processo, non avevarestituito il profitto del reato, né aveva tenuto alcun tipo di condotta riparatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto inquella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo inquestione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale,irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamenterealizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta eall'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando lanon abitualità del comportamento); il giudice, ove le modalità della condotta tenute nondenotino ai sensi dell'art. 133 cod.pen. una particolare gravità del fatto ed il danno siaesiguo, può dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamente aidue elementi sopra riportati.Nel caso in esame, sono stati valorizzati indici che costituiscono valutazioni di meritosulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; il Tribunale ha infatti evidenziato, in particolare, l’esiguità del dannoe l’occasionalità della condotta, ed il ricorso propone una rilettura degli elementi emersi nelprocesso, operazione non consentita nella presente sede. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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