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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31382/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. con riferimento al delitto di falso di cui al capo 2), si risolvono, di fatto, nella reiterazione di profili dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte di appello, con ampio costrutto (pagine da 8 a 11) ha individuato, quale coautore della truffa avvenuta ai danni della Ruggieri, l'odierno ricorrente che aveva ricoperto un ruolo essenziale nella consumazione dell'azione fraudolenta in quanto intestatario della carta Postepay sulla quale era confluita la somma corrisposta dalla persona offesa per l'acquisto di un bene mai ricevuto e della quale, dopo la finta vendita, egli aveva falsamente denunciato lo smarrimento come avvenuto alcuni mesi prima per ottenerne un duplicato, così da apparentemente risultare estraneo alla transazione; che il collegio di merito ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen. sub capo 2) uniformandosi all'orientamento di legittimità , che qui si ribadisce, secondo cui l'aggravante de qua si configura in relazione al reato di falso commesso per eseguire una truffa, derivando maggiore gravità e allarme sociale dalla finalizzazione della condotta mendace alla perpetrazione di un ulteriore e nuovo reato (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 257125); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. con riferimento al delitto di falso di cui al capo 2), si risolvono, di fatto, nella reiterazione di profili dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte di appello, con ampio costrutto (pagine da 8 a 11) ha individuato, quale coautore della truffa avvenuta ai danni della Ruggieri, l'odierno ricorrente che aveva ricoperto un ruolo essenziale nella consumazione dell'azione fraudolenta in quanto intestatario della carta Postepay sulla quale era confluita la somma corrisposta dalla persona offesa per l'acquisto di un bene mai ricevuto e della quale, dopo la finta vendita, egli aveva falsamente denunciato lo smarrimento come avvenuto alcuni mesi prima per ottenerne un duplicato, così da apparentemente risultare estraneo alla transazione; che il collegio di merito ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen. sub capo 2) uniformandosi all'orientamento di legittimità , che qui si ribadisce, secondo cui l'aggravante de qua si configura in relazione al reato di falso commesso per eseguire una truffa, derivando maggiore gravità e allarme sociale dalla finalizzazione della condotta mendace alla perpetrazione di un ulteriore e nuovo reato (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 257125); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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