Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42794/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ALBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 23027/21 Doda [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 13, comma 13, d.

Igs. 286/1998; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all'imputato nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che con il primo motivo di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa sostiene la insussistenza del reato di cui all'art. 13, comma 13 d.

Igs. 286/1998, è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomentazione consequenziale e priva di fratture logiche dai giudici del merito; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato, quali elementi sintomatici della gravità del fatto, le modalità particolarmente aggressive della condotta, denotanti un'indole particolarmente trasgressiva; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ALBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 23027/21 Doda [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 13, comma 13, d. Igs. 286/1998; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all'imputato nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che con il primo motivo di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa sostiene la insussistenza del reato di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286/1998, è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomentazione consequenziale e priva di fratture logiche dai giudici del merito; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato, quali elementi sintomatici della gravità del fatto, le modalità particolarmente aggressive della condotta, denotanti un'indole particolarmente trasgressiva; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42794/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris