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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08347/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28744/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 740/25/2020 depositata in data 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a a seguito di procedura DOCFA; - la CTP di Bergamo accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; la contribuente ONLUS è rimasta qui intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR annullato l'atto impugnato sulla base di motivi non sollevati dalla contribuente nel proprio ricorso introduttivo del giudizio; - il motivo è privo di fondamento; invero, dall'esame del ricorso di primo grado, versato in atti, si evince come la questione relativa alla idoneità funzionale del bene ad essere utilizzato nell'esercizio dell'attività solidale della ONLUS sia stata effettivamente e adeguatamente posta di fronte alla CTP; - il secondo motivo ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 1249 del 1939, degli artt. 4,6,8 e 10 del r.d.l. n. 654 del 1939, dell'art. 8 del reg.to per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142 del 1949 per avere la CTR errato nel ritenere "generiche e inconferenti" le considerazioni poste dall'Ufficio alla base della motivazione dell'atto impugnato, avendo l'Amministrazione dato prova delle caratteristiche di fatto che legittimavano la diversa classificazione dell'immobile de quo nel gruppo delle categorie speciali e non ordinarie; - il motivo è inammissibile; nel concreto esso sollecita la Corte a un riesame del merito, qui non consentito; - conseguentemente, il ricorso va rigettato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. rigetta il ricorso.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28744/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 740/25/2020 depositata in data 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a a seguito di procedura DOCFA; - la CTP di Bergamo accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; la contribuente ONLUS è rimasta qui intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR annullato l'atto impugnato sulla base di motivi non sollevati dalla contribuente nel proprio ricorso introduttivo del giudizio; - il motivo è privo di fondamento; invero, dall'esame del ricorso di primo grado, versato in atti, si evince come la questione relativa alla idoneità funzionale del bene ad essere utilizzato nell'esercizio dell'attività solidale della ONLUS sia stata effettivamente e adeguatamente posta di fronte alla CTP; - il secondo motivo ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 1249 del 1939, degli artt. 4,6,8 e 10 del r.d.l. n. 654 del 1939, dell'art. 8 del reg.to per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142 del 1949 per avere la CTR errato nel ritenere "generiche e inconferenti" le considerazioni poste dall'Ufficio alla base della motivazione dell'atto impugnato, avendo l'Amministrazione dato prova delle caratteristiche di fatto che legittimavano la diversa classificazione dell'immobile de quo nel gruppo delle categorie speciali e non ordinarie; - il motivo è inammissibile; nel concreto esso sollecita la Corte a un riesame del merito, qui non consentito; - conseguentemente, il ricorso va rigettato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. rigetta il ricorso. Così deciso i
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