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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15291/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, sicché non può trovare accoglimento l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (presentata in prossimità della precedente udienza rinviata per legittimo impedimento del medesimo avvocato) nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 12/06/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 07/01/2020 con la quale il Tribunale di Parma, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: a) entrambi, furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si impossessavano di monili in oro e di un fucile, con l'aggravante della violenza sulle cose; b) entrambi, detenzione e porto in luogo pubblico del fucile sottratto; c) il solo [OSCURATO:PERSONA], simulazione di reato, perché, a seguito dei reati indicati, denunciava falsamente il furto della propria automobile; gli imputati venivano condannati, il primo, con la circostanza attenuante della riparazione del danno, alla pena di anni 3, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 1.400 di multa, il secondo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati con due distinti atti di impugnazione.

Il primo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione e violazione del canone dell'"oltre ragionevole dubbio".

La Corte di appello ha valorizzato il silenzio mantenuto da [OSCURATO:PERSONA], quando, il giorno successivo al furto, accompagnò [OSCURATO:PERSONA] a presentare la falsa denuncia di furto dell'automobile del secondo, ma tale circostanza non è significativa al fine di dimostrare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel furto, come comprovato altresì dalle risultanze di cui ai tabulati, che danno conto, nell'immediatezza del furto, di vari tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di parlare con [OSCURATO:PERSONA], dalla chiamata di correo effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti - non già del cugino [OSCURATO:PERSONA], bensì - di [OSCURATO:PERSONA].

Il testimone oculare Baisi - al quale non è stata sottoposta la fotografia di Selmanj - non ha riconosciuto con certezza [OSCURATO:PERSONA] e la stessa Corte di appello esclude che tale riconoscimento possa avere, da solo, valenza probatoria.

Anche dall'analisi dei tabulati non risulta possibile desumere che [OSCURATO:PERSONA], dalle 20,00 alle 21,00 del giorno del fatto si trovasse in prossimità dell'abitazione di Bertoletti, tanto più che è risultata una chiamata skype con il padre di [OSCURATO:PERSONA] di ben un minuto e 46 secondi alle 20,36 e due chiamate alla 20,23 dal figlio di [OSCURATO:PERSONA] e al padre, laddove le celle agganciate dall'utenza alle 19,33, 20,54 e 21,09 risultano sconosciute.2.2.

Il secondo motivo denuncia, con riferimento a entrambi i ricorrenti, inosservanza della legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il secondo atto di impugnazione, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione, in quanto, a fronte dell'individuazione in termini di somiglianza più sfumata nei confronti del ricorrente da parte del teste Baisi, il silenzio mantenuto nel corso della falsa denuncia di furto dell'automobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta l'unico elemento a sostegno della condanna, laddove la Corte di appello non esplicita in quale altro modo si sarebbe dovuto comportare un soggetto estraneo al reato, ma consapevole e determinato a fornire un alibi falso al reo.

3.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione nella valutazione del restante compendio probatorio.

Valorizzando la circostanza che alle 18,56 [OSCURATO:PERSONA] risultava aver fatto un pagamento a Fidenza, la difesa aveva sottolineato la ristrettezza dei tempi che rendeva illogica la conclusione della sua presenza sul luogo e al momento del furto, ma la Corte di appello si è limitata a osservare che il pagamento del cibo all'ora indicata non indicava che il cibo, suscettibile di asporto, non fosse stato consumato nel viaggio verso Langhirano, luogo del furto, trascurando di valutare la non occasionalità ed estemporaneità del furto, che richiedeva la presenza di entrambi i correi sul luogo del fatto, sicché è illogico pensare che tale pianificazione nei dettagli potesse prevedere, anche solo per ipotesi, la permanenza di uno solo degli autori ([OSCURATO:PERSONA]) sul luogo del fatto.

Erroneamente sono state valutate le risultanze di cui ai tabulati, che, tra l'altro, dimostrano l'incompatibilità del traffico telefonico di [OSCURATO:PERSONA] con l'azione furtiva.

3.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione in ordine all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e carenza di elementi probatori per giungere a una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio".

Proprio la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] a presentare la falsa denuncia ha fatto sì che le indagini si concentrassero sul primo, laddove la Corte di appello non ha valutato i plurimi riscontri alla chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, come emerge dalle risultanze dei tabulati telefonici di cui all'informativa di p.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era presente a Langhirano sul luogo e all'ora del furto, si è allontanato dopo il furto facendo perdere le proprie tracce e aveva avuto contatti solo con [OSCURATO:PERSONA] (e mai con [OSCURATO:PERSONA]).3.4.

Il quarto motivo denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione ex art. 625-bis cod. pen. 3.5.

Il quanto motivo denuncia, con riferimento a entrambi gli imputati, vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della stessa.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria (in prossimità della precedente udienza rinviata per legittimo impedimento del medesimo avvocato), che conclude nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, così come quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti di seguito indicati.

2. In limine, la Corte rileva che, nel caso di specie, non si pone alcun problema di inutilizzabilità dei tabulati acquisiti al processo e valorizzati dai giudici di merito nel formulare il giudizio di colpevolezza (soprattutto nel confronti di [OSCURATO:PERSONA]), ma, come si puntualizzerà, anche dalla difesa del ricorrente.

2.1. I temi collegati all'acquisizione dei tabulati telefonici hanno conosciuto significative innovazioni, seguite, principalmente, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2 marzo 2021 in causa C-746/18) che ha stabilito che l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo» e, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale».

Di significativo rilievo è l'indicazione offerta dalla Grande Sezione (§ 43) ai legislatori nazionali al fine di uniformare il diritto interno al diritto dell'Unione Europea: «Per quanto riguarda più in particolare il principio di effettività, occorre ricordare che le norme nazionali relative all'ammissibilità e all'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova hanno come obiettivo, in virtù delle scelte operate dal diritto nazionale, di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati.

Orbene, tale obiettivo può, a seconda del diritto nazionale, essere raggiunto non solo mediante un divieto di utilizzare informazioni ed elementi di prova siffatti, ma anche mediante norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova, o addirittura tenendo conto del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena».

Il legislatore interno, dunque, non è tenuto a prevedere sempre e comunque l'inutilizzabilità dei dati acquisiti illegittimamente, ma può stabilire che la loro utilizzazione sia regolata da «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova».

La pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia ha fatto sorgere dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina dettata, in tema di acquisizione dei cc.dd. dati esteriori delle comunicazioni telefoniche, dall'art. 132 del d.

Igs. 30 giugno 2003, n. 196.

Al riguardo, il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 04/05/2021, aveva proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, domanda poi ritirata con lettera del 05/10/2021, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

2.2. Nel frattempo, infatti, è intervenuto il legislatore statale, che, con decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178, ha, in primo luogo, modificato l'art. 132 del d.

Igs. n. 196 del 2006, stabilendo, in sintesi, che l'acquisizione dei dati di traffico "esterno" richiede l'autorizzazione del giudice (sicché non è più sufficiente il provvedimento acquisitivo del pubblico ministero, che oggi può intervenire solo in via d'urgenza, salvo convalida del giudice), autorizzazione che può disposta quando l'acquisizione è rilevante per l'accertamento di reati per i quali è comminata la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni ovvero di gravi reati di minaccia o molestie.

In sede di conversione è stata poi introdotta una disciplina transitoria, confluita nel nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021: in forza di tale disciplina, «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».

Il riferimento normativo alla valutazione dei dati relativi al traffico telefonico «unitamente ad altri elementi di prova» rende la normativa dettata dal legislatore del 2021 del tutto in linea con le indicazioni offerte, come si è visto, dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, lì dove stabilisce la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova».

D'altra parte, la necessità, stabilita dalla disciplina transitoria, di valutare i dati del traffico telefonico acquisiti prima della novella «unitamente ad altri elementi di prova» chiama in causa l'analoga formula che, in tema di chiamata di correo, è utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sicché, anche ai fini della disciplina transitoria in esame, può affermarsi che tali elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).

2.3. La nozione di «dati relativi al traffico telefonico» richiamata dall'art. 132, d.

Igs. n. 196 del 2003 e dal comma 1-bis del decreto-legge n. 132 del 2021, recante la disciplina transitoria esaminata, deve intendersi comprensiva sia dei dati "esteriori" concernenti la comunicazione, sia dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione stessa.

Se è vero che l'art. 121 d.

Igs. n. 196 del 2003 distingue tra «dati relativi al traffico» (lett. h, ossia «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione») e «dati relativi all'ubicazione» (lett. i, ossia «ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico»), la disciplina relativa a questi ultimi dettata dall'art. 126 d.

Igs. n. 196 del 2003 ha ad oggetto, espressamente, solo «i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico»: previsione, questa ora citata, dalla quale si evince che la nozione di «dati relativi al traffico telefonico» va intesa nel senso ampio indicato, comprensivo anche dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intercorsa la comunicazione; invece, per i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico (e, dunque, non correlati a una comunicazione) viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 126 cit.

Del resto, l'interpretazione proposta è in linea con l'impostazione accreditata sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia da quella di legittimità.

Con la fondamentale sentenza n. 81 del 1993, il giudice delle leggi affermò che «l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati»; pertanto, «una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione».

La disciplina dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione è, dunque, "attratta" in quella della comunicazione stessa, ossia nella tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla segretezza della comunicazione.

Le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale confermano la ricostruzione sopra proposta del quadro normativo delineato dal d.

Igs. n. 196 del 2003: quando il dato relativo all'ubicazione è una componente dei dati relativi al traffico telefonico (nel senso che viene acquisito da strumenti in grado di registrarli entrambi, come i tabulati telefonici, ad esempio), la relativa disciplina è assoggettata alla garanzia appresentata dall'art. 15 Cost., mentre, quando quel dato è indipendente dall'acquisizione di dati relativi a una comunicazione (perché acquisito attraverso strumenti che non "rilevano" i dati relativi a comunicazioni), tale garanzia non è operativa e la relativa disciplina rinviene i propri referenti normativi (non già negli artt. 123 e 132 d.lgs. 196 del 2003, il primo espressamente richiamato dal secondo, ma) nell'art. 126 del d.

Igs. n. 196 cit. e, sul piano costituzionale, nella tutela offerta dall'art. 16 Cost., che non include la segretezza dell'esercizio della libertà.

Nella medesima prospettiva, Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247 affermò il principio di diritto in forza del quale per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati; rilevò inoltre Sez.

U, Tammaro che, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione.

2.4. La violazione della disciplina relativa all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico dà luogo all'inutilizzabilità dei dati stessi.

All'univoca indicazione offerta da Sez.

U, Tammaro, si aggiunge, fugando ogni possibile dubbio sul punto, l'esplicita previsione di cui al comma 3 -quater dell'art. 132 d.

Igs. n. 196 del 2003, che espressamente commina l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 132 cit.

Il riferimento alla sanzione dell'inutilizzabilità suggerisce di ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale sanzione è posta a garanzia della difesa, sicché colpisce le prove acquisite in violazione di legge e in danno dell'imputato, ossia le prove a carico: ha affermato infatti la giurisprudenza di questa Corte che la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge, sicché tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali propri del processo (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894; conf.

Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266792; Sez. 5, n. 32465 del 25/06/2001, Graziano, Rv. 219705; Sez. 1, n. 11027 del 26/11/1996, Usai, Rv. 207332).

2.5. Come si è anticipato, non si pongono, nel caso di specie, problemi di inutilizzabilità dei tabulati acquisiti al processo.

Per un verso, invero, i giudici di merito, hanno valorizzato, in una prospettiva adesiva alla tesi accusatoria, i tabulati «unitamente ad altri elementi di prova», quali l'aver [OSCURATO:PERSONA] accompagnato il coimputato a rendere la falsa denuncia, l'individuazione fotografica da parte di Baisi (sia pure, come si vedrà, con esiti non sovrapponibili a quella di [OSCURATO:PERSONA]), la rilevata mancata somiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerate anche le comminatorie edittali dei reati per i quali si procede, sussistono dunque i presupposti per l'applicazione della disciplina transitoria stabilita dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178.

Per altro verso, come conferma la stessa articolazione dei ricorsi, i tabulati sono, sotto vari profili, invocati dalla difesa a sostegno della critica all'impostazione accusatoria: sotto questi profilo, i relativi dati offrono, nella prospettiva del ricorrente, elementi a discarico e, come tali, sfuggono alla sanzione dell'inutilizzabilità.

3. Come si è anticipato, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

In premessa, mette conto richiamare alcuni princìpi di diritto tratti dall'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", nei termini necessari allo scrutinio delle doglianze incentrate su detto canone proposte da entrambi gli atti di impugnazione relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

U, n. 14800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Troise, ha sottolineato che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione».

In analoga prospettiva, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. n. 245880 ha ricollegato il canone BARD a uno «standard probatorio minimo perché debba ritenersi legittima una sentenza di condanna».

Nella prima prospettiva, dunque, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" misura la forza logica dei dati conoscitivi che confermano l'imputazione e, in buona sostanza, vieta di riversare sull'imputato il rischio del dubbio, concorrendo a definire il criterio risolutore del fatto incerto.

Nella seconda, convergente, prospettiva, che "completa" la prima, così restituendo piena portata alla regola bard, tale regola guarda alle ipotesi alternative a quella accusatoria entrate nel processo; in questa seconda prospettiva, pertanto, I"oltre ogni ragionevole dubbio" non è solo criterio di valutazione dell'attitudine confermativa della tesi accusatoria che caratterizza gli elementi a carico, ma rappresenta, come si è rimarcato in dottrina, il parametro alla luce del quale verificare la fondatezza della falsificazione della tesi alternativa assolutoria, così definendo la qualità del ragionevole dubbio che deve investire l'ipotesi alternativa a quella accusatoria per far cadere quest'ultima: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la regola dell —oltre ogni ragionevole dubbio" «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. n. 262280; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).

Dubbio, quello che impone la pronuncia assolutoria, che, per un verso, deve essere ancorato alle «risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza» (Sez. 1, n. 53512 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gurgone, Rv. 261600, che sottolinea come la fonte del ragionevole dubbio sia «quella oggettivamente scaturente dal compendio probatorio acquisito nel processo ovvero dalle lacune istruttorie non colmate su aspetti rilevanti del fatto da giudicare») e, per altro verso, come rilevato da autorevole dottrina, deve dar corpo a una ipotesi alternativa ragionevole intorno al medesimo fatto.

Così inteso, il canone BARD ha presto rivelato la sua attitudine selettiva rispetto a pregressi indirizzi giurisprudenziali, attitudine che la stessa Corte di cassazione ha messo in luce quando ha rimarcato che «la regola dell'oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre»; orientamento, questo, destinato ad essere superato, posto che, «per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma)» (Sez. 4, n. 48320 del 2009, cit.).Dunque, la regola BARD indirizza il giudice di merito, da un lato, verso lo scrutinio della tenuta dell'ipotesi accusatoria, di cui deve vagliare, sulla base del canone imposto dalla regola di giudizio, l'attitudine esplicativa del fatto di cui all'imputazione, e, dall'altro, verso l'ipotesi alternativa, di cui, sempre alla luce dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", deve valutare razionalità e plausibilità pratica (ossia il suo carattere non congetturale o astratto, ma correlato alla fattispecie concreta e al compendio conoscitivo acquisito al processo); di qui il rilievo che la motivazione circa l'adesione del giudice di merito a una delle possibili opzioni fattuali richiede, per sciogliere ogni ragionevole dubbio, «un'adeguata disamina delle eventualità ulteriori, disamina che non può limitarsi all'asserto di una verosimiglianza al reale della opzione adottata laddove non [venga] analiticamente illustrato il fondamento di inverosimiglianza delle opzioni respinte» (Sez. 3, n. 37373 del 20/06/2013).

4. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati.

4.1. Per un verso, la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che questi accompagnò il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (poi reo confesso e chiamante in correità il connazionale [OSCURATO:PERSONA]) a presentare la falsa denuncia di furto dell'auto utilizzata per il furto e mantenne un silenzio, per così dire, "adesivo" sulle menzognere circostanze riferite dal coimputato; al riguardo, la sentenza impugnata osserva che [OSCURATO:PERSONA] era l'unica persona, insieme con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a essere interessata a rendere credibile la falsa denuncia di furto per sviare le indagini dopo che l'auto era stata vista e segnalata con precisione alle forze dell'ordine dal teste Baisi.

Nei termini indicati, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata, come denunciato dal ricorrente, rivela un'evidente caduta di consequenzialità logica, non spiegando in quale diverso modo si sarebbe dovuto comportare un soggetto estraneo al reato, ma consapevole e determinato a fornire un alibi falso al reo; in altri termini, la motivazione della sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali il silenzio "adesivo" sia necessariamente dimostrativo del concorso nel furto e non, ad esempio, di un fatto di favoreggiamento personale.

Sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata richiama l'individuazione operata dal teste Baisi (che, insospettosi per la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e del correo, chiamò le forze dell'ordine), il quale ha riconosciuto in termini di somiglianza «più marcata» [OSCURATO:PERSONA] e «più sfumata» [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello sminuisce la valenza probatoria delle individuazioni, rilevando che, da sole, sono prive di «peso probatorio», ma l'assunto non si confronta con il rilievo della sentenza di primo grado lì dove aveva rilevato che Baisi era riuscito ad osservare con '11 attenzione il volto dei due soggetti, sicché il diverso grado di sicurezza con il quale il teste aveva individuato i coimputati rappresenta un dato che la sentenza impugnata avrebbe dovuto compiutamente esaminare e valutare.

Quanto ai dati probatori tratti dai tabulati e dalle altre registrazioni telematiche (telefonata skype, pagamento al McDonald), la pur diffusa ricostruzione operata dal giudice di appello non spiega se la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e al momento del fatto sia stata accertata in termini di certezza processuale ovvero di mera compatibilità con gli esiti delle varie indagini tecniche svolte.

In particolare, con riguardo alla celle agganciate da [OSCURATO:PERSONA] alle 19,33, alle 20,54 e alle 21,09, che secondo il consulente degli imputati risultano sconosciute, la Corte di appello si limita a rilevare che i tabulati acquisiti agli atti individuano le celle agganciate come ubicate in Langhirano; la sentenza impugnata, però, si limita a "contrapporre" i due dati di segno diverso, senza dar conto delle ragioni che rendono più affidabile il secondo, posto che non esamina, con la necessaria analiticità, gli elementi in base ai quali il consulente della difesa è giunto alla sua valutazione, né le ragioni per le quali tale valutazione sarebbe inficiata dalle risultanze evocate.

Nel complesso, la motivazione della conferma del giudizio di condanna del ricorrente non risulta in linea con i canoni valutativi prescritti per la prova indiziaria, essendo del tutto carente con riguardo ai "due momenti" nei quali la valutazione deve svilupparsi, ossia quello della previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale, e quello dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

4.2. Anche sotto il secondo profilo della regola BARD, ossia quello dell'attitudine falsificatoria dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e emersa nel processo, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati.

A fronte della chiamata di correo operata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'appello denunciava l'erroneità dell'individuazione di Baisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il mancato inserimento della foto di Selnnani nell'album fotografico sottoposto al teste.

Ora a proposito della prima censura è sufficiente rinviare a quanto si è già osservato, mentre con riguardo alla seconda doglianza la sentenza impugnata rileva che dalle foto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - evidentemente esaminate dal Collegio di appello - non si rileva una significativa analogia dei loro tratti facciali, tali da poterli confondere.

Un siffatto argomentare, tuttavia, si risolve nell'indebita "surroga" dell'atto istruttorio, che solo il teste oculare evidentemente può compiere, con una valutazione del giudice, per di più articolata in termini non univoci, posto che non è dato comprendere se l'esclusione di una «significativa analogia» indichi o meno la presenza, comunque, di profili di analogia tra i due soggetti; il che, anche alla luce della «più sfumata» individuazione di [OSCURATO:PERSONA] operata dal teste, conferma la sussistenza del vizio denunciato.

Inoltre, l'atto di appello aveva dedotto una serie di elementi prospettati come idonei a confermare la chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (i plurimi contatti con [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di contatti con [OSCURATO:PERSONA], la presenza sul territorio fin dal 09/11/2018 e il suo allontanamento dopo il furto, le valutazioni della polizia giudiziaria circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]), elementi non oggetto di puntuale esame e di specifica confutazione dalla sentenza impugnata.

Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata non ha dato conto che il dubbio veicolato attraverso la chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] e la tesi alternativa sostenuta dal coimputato non siano ragionevoli.

4.3. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

5. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

La Corte di appello ha motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla base del rilievo che [OSCURATO:PERSONA] ha confessato la propria responsabilità solo per scagionare [OSCURATO:PERSONA] a discapito di [OSCURATO:PERSONA].

Ora, a fronte di tale motivazione, l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] impone anche l'accoglimento di quello di [OSCURATO:PERSONA], sicché, all'esito del giudizio di rinvio su tale posizione, dovranno eventualmente essere riconsiderate le conclusioni in ordine alle due invo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, sicché non può trovare accoglimento l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (presentata in prossimità della precedente udienza rinviata per legittimo impedimento del medesimo avvocato) nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 12/06/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 07/01/2020 con la quale il Tribunale di Parma, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: a) entrambi, furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si impossessavano di monili in oro e di un fucile, con l'aggravante della violenza sulle cose; b) entrambi, detenzione e porto in luogo pubblico del fucile sottratto; c) il solo [OSCURATO:PERSONA], simulazione di reato, perché, a seguito dei reati indicati, denunciava falsamente il furto della propria automobile; gli imputati venivano condannati, il primo, con la circostanza attenuante della riparazione del danno, alla pena di anni 3, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 1.400 di multa, il secondo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati con due distinti atti di impugnazione. Il primo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione e violazione del canone dell'"oltre ragionevole dubbio". La Corte di appello ha valorizzato il silenzio mantenuto da [OSCURATO:PERSONA], quando, il giorno successivo al furto, accompagnò [OSCURATO:PERSONA] a presentare la falsa denuncia di furto dell'automobile del secondo, ma tale circostanza non è significativa al fine di dimostrare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel furto, come comprovato altresì dalle risultanze di cui ai tabulati, che danno conto, nell'immediatezza del furto, di vari tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di parlare con [OSCURATO:PERSONA], dalla chiamata di correo effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti - non già del cugino [OSCURATO:PERSONA], bensì - di [OSCURATO:PERSONA]. Il testimone oculare Baisi - al quale non è stata sottoposta la fotografia di Selmanj - non ha riconosciuto con certezza [OSCURATO:PERSONA] e la stessa Corte di appello esclude che tale riconoscimento possa avere, da solo, valenza probatoria. Anche dall'analisi dei tabulati non risulta possibile desumere che [OSCURATO:PERSONA], dalle 20,00 alle 21,00 del giorno del fatto si trovasse in prossimità dell'abitazione di Bertoletti, tanto più che è risultata una chiamata skype con il padre di [OSCURATO:PERSONA] di ben un minuto e 46 secondi alle 20,36 e due chiamate alla 20,23 dal figlio di [OSCURATO:PERSONA] e al padre, laddove le celle agganciate dall'utenza alle 19,33, 20,54 e 21,09 risultano sconosciute.2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento a entrambi i ricorrenti, inosservanza della legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il secondo atto di impugnazione, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione, in quanto, a fronte dell'individuazione in termini di somiglianza più sfumata nei confronti del ricorrente da parte del teste Baisi, il silenzio mantenuto nel corso della falsa denuncia di furto dell'automobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta l'unico elemento a sostegno della condanna, laddove la Corte di appello non esplicita in quale altro modo si sarebbe dovuto comportare un soggetto estraneo al reato, ma consapevole e determinato a fornire un alibi falso al reo. 3.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione nella valutazione del restante compendio probatorio. Valorizzando la circostanza che alle 18,56 [OSCURATO:PERSONA] risultava aver fatto un pagamento a Fidenza, la difesa aveva sottolineato la ristrettezza dei tempi che rendeva illogica la conclusione della sua presenza sul luogo e al momento del furto, ma la Corte di appello si è limitata a osservare che il pagamento del cibo all'ora indicata non indicava che il cibo, suscettibile di asporto, non fosse stato consumato nel viaggio verso Langhirano, luogo del furto, trascurando di valutare la non occasionalità ed estemporaneità del furto, che richiedeva la presenza di entrambi i correi sul luogo del fatto, sicché è illogico pensare che tale pianificazione nei dettagli potesse prevedere, anche solo per ipotesi, la permanenza di uno solo degli autori ([OSCURATO:PERSONA]) sul luogo del fatto. Erroneamente sono state valutate le risultanze di cui ai tabulati, che, tra l'altro, dimostrano l'incompatibilità del traffico telefonico di [OSCURATO:PERSONA] con l'azione furtiva. 3.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione in ordine all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e carenza di elementi probatori per giungere a una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". Proprio la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] a presentare la falsa denuncia ha fatto sì che le indagini si concentrassero sul primo, laddove la Corte di appello non ha valutato i plurimi riscontri alla chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, come emerge dalle risultanze dei tabulati telefonici di cui all'informativa di p.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era presente a Langhirano sul luogo e all'ora del furto, si è allontanato dopo il furto facendo perdere le proprie tracce e aveva avuto contatti solo con [OSCURATO:PERSONA] (e mai con [OSCURATO:PERSONA]).3.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione ex art. 625-bis cod. pen. 3.5. Il quanto motivo denuncia, con riferimento a entrambi gli imputati, vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della stessa. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria (in prossimità della precedente udienza rinviata per legittimo impedimento del medesimo avvocato), che conclude nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, così come quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti di seguito indicati. 2. In limine, la Corte rileva che, nel caso di specie, non si pone alcun problema di inutilizzabilità dei tabulati acquisiti al processo e valorizzati dai giudici di merito nel formulare il giudizio di colpevolezza (soprattutto nel confronti di [OSCURATO:PERSONA]), ma, come si puntualizzerà, anche dalla difesa del ricorrente. 2.1. I temi collegati all'acquisizione dei tabulati telefonici hanno conosciuto significative innovazioni, seguite, principalmente, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2 marzo 2021 in causa C-746/18) che ha stabilito che l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo» e, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale». Di significativo rilievo è l'indicazione offerta dalla Grande Sezione (§ 43) ai legislatori nazionali al fine di uniformare il diritto interno al diritto dell'Unione Europea: «Per quanto riguarda più in particolare il principio di effettività, occorre ricordare che le norme nazionali relative all'ammissibilità e all'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova hanno come obiettivo, in virtù delle scelte operate dal diritto nazionale, di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati. Orbene, tale obiettivo può, a seconda del diritto nazionale, essere raggiunto non solo mediante un divieto di utilizzare informazioni ed elementi di prova siffatti, ma anche mediante norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova, o addirittura tenendo conto del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena». Il legislatore interno, dunque, non è tenuto a prevedere sempre e comunque l'inutilizzabilità dei dati acquisiti illegittimamente, ma può stabilire che la loro utilizzazione sia regolata da «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova». La pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia ha fatto sorgere dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina dettata, in tema di acquisizione dei cc.dd. dati esteriori delle comunicazioni telefoniche, dall'art. 132 del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196. Al riguardo, il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 04/05/2021, aveva proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, domanda poi ritirata con lettera del 05/10/2021, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 2.2. Nel frattempo, infatti, è intervenuto il legislatore statale, che, con decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178, ha, in primo luogo, modificato l'art. 132 del d. Igs. n. 196 del 2006, stabilendo, in sintesi, che l'acquisizione dei dati di traffico "esterno" richiede l'autorizzazione del giudice (sicché non è più sufficiente il provvedimento acquisitivo del pubblico ministero, che oggi può intervenire solo in via d'urgenza, salvo convalida del giudice), autorizzazione che può disposta quando l'acquisizione è rilevante per l'accertamento di reati per i quali è comminata la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni ovvero di gravi reati di minaccia o molestie. In sede di conversione è stata poi introdotta una disciplina transitoria, confluita nel nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021: in forza di tale disciplina, «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Il riferimento normativo alla valutazione dei dati relativi al traffico telefonico «unitamente ad altri elementi di prova» rende la normativa dettata dal legislatore del 2021 del tutto in linea con le indicazioni offerte, come si è visto, dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, lì dove stabilisce la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova». D'altra parte, la necessità, stabilita dalla disciplina transitoria, di valutare i dati del traffico telefonico acquisiti prima della novella «unitamente ad altri elementi di prova» chiama in causa l'analoga formula che, in tema di chiamata di correo, è utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sicché, anche ai fini della disciplina transitoria in esame, può affermarsi che tali elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). 2.3. La nozione di «dati relativi al traffico telefonico» richiamata dall'art. 132, d. Igs. n. 196 del 2003 e dal comma 1-bis del decreto-legge n. 132 del 2021, recante la disciplina transitoria esaminata, deve intendersi comprensiva sia dei dati "esteriori" concernenti la comunicazione, sia dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione stessa. Se è vero che l'art. 121 d. Igs. n. 196 del 2003 distingue tra «dati relativi al traffico» (lett. h, ossia «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione») e «dati relativi all'ubicazione» (lett. i, ossia «ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico»), la disciplina relativa a questi ultimi dettata dall'art. 126 d. Igs. n. 196 del 2003 ha ad oggetto, espressamente, solo «i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico»: previsione, questa ora citata, dalla quale si evince che la nozione di «dati relativi al traffico telefonico» va intesa nel senso ampio indicato, comprensivo anche dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intercorsa la comunicazione; invece, per i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico (e, dunque, non correlati a una comunicazione) viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 126 cit. Del resto, l'interpretazione proposta è in linea con l'impostazione accreditata sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia da quella di legittimità. Con la fondamentale sentenza n. 81 del 1993, il giudice delle leggi affermò che «l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati»; pertanto, «una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione». La disciplina dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione è, dunque, "attratta" in quella della comunicazione stessa, ossia nella tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla segretezza della comunicazione. Le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale confermano la ricostruzione sopra proposta del quadro normativo delineato dal d. Igs. n. 196 del 2003: quando il dato relativo all'ubicazione è una componente dei dati relativi al traffico telefonico (nel senso che viene acquisito da strumenti in grado di registrarli entrambi, come i tabulati telefonici, ad esempio), la relativa disciplina è assoggettata alla garanzia appresentata dall'art. 15 Cost., mentre, quando quel dato è indipendente dall'acquisizione di dati relativi a una comunicazione (perché acquisito attraverso strumenti che non "rilevano" i dati relativi a comunicazioni), tale garanzia non è operativa e la relativa disciplina rinviene i propri referenti normativi (non già negli artt. 123 e 132 d.lgs. 196 del 2003, il primo espressamente richiamato dal secondo, ma) nell'art. 126 del d. Igs. n. 196 cit. e, sul piano costituzionale, nella tutela offerta dall'art. 16 Cost., che non include la segretezza dell'esercizio della libertà. Nella medesima prospettiva, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247 affermò il principio di diritto in forza del quale per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati; rilevò inoltre Sez. U, Tammaro che, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione. 2.4. La violazione della disciplina relativa all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico dà luogo all'inutilizzabilità dei dati stessi. All'univoca indicazione offerta da Sez. U, Tammaro, si aggiunge, fugando ogni possibile dubbio sul punto, l'esplicita previsione di cui al comma 3 -quater dell'art. 132 d. Igs. n. 196 del 2003, che espressamente commina l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 132 cit. Il riferimento alla sanzione dell'inutilizzabilità suggerisce di ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale sanzione è posta a garanzia della difesa, sicché colpisce le prove acquisite in violazione di legge e in danno dell'imputato, ossia le prove a carico: ha affermato infatti la giurisprudenza di questa Corte che la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge, sicché tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali propri del processo (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894; conf. Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266792; Sez. 5, n. 32465 del 25/06/2001, Graziano, Rv. 219705; Sez. 1, n. 11027 del 26/11/1996, Usai, Rv. 207332). 2.5. Come si è anticipato, non si pongono, nel caso di specie, problemi di inutilizzabilità dei tabulati acquisiti al processo. Per un verso, invero, i giudici di merito, hanno valorizzato, in una prospettiva adesiva alla tesi accusatoria, i tabulati «unitamente ad altri elementi di prova», quali l'aver [OSCURATO:PERSONA] accompagnato il coimputato a rendere la falsa denuncia, l'individuazione fotografica da parte di Baisi (sia pure, come si vedrà, con esiti non sovrapponibili a quella di [OSCURATO:PERSONA]), la rilevata mancata somiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerate anche le comminatorie edittali dei reati per i quali si procede, sussistono dunque i presupposti per l'applicazione della disciplina transitoria stabilita dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178. Per altro verso, come conferma la stessa articolazione dei ricorsi, i tabulati sono, sotto vari profili, invocati dalla difesa a sostegno della critica all'impostazione accusatoria: sotto questi profilo, i relativi dati offrono, nella prospettiva del ricorrente, elementi a discarico e, come tali, sfuggono alla sanzione dell'inutilizzabilità. 3. Come si è anticipato, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate. In premessa, mette conto richiamare alcuni princìpi di diritto tratti dall'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", nei termini necessari allo scrutinio delle doglianze incentrate su detto canone proposte da entrambi gli atti di impugnazione relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U, n. 14800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Troise, ha sottolineato che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione». In analoga prospettiva, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. n. 245880 ha ricollegato il canone BARD a uno «standard probatorio minimo perché debba ritenersi legittima una sentenza di condanna». Nella prima prospettiva, dunque, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" misura la forza logica dei dati conoscitivi che confermano l'imputazione e, in buona sostanza, vieta di riversare sull'imputato il rischio del dubbio, concorrendo a definire il criterio risolutore del fatto incerto. Nella seconda, convergente, prospettiva, che "completa" la prima, così restituendo piena portata alla regola bard, tale regola guarda alle ipotesi alternative a quella accusatoria entrate nel processo; in questa seconda prospettiva, pertanto, I"oltre ogni ragionevole dubbio" non è solo criterio di valutazione dell'attitudine confermativa della tesi accusatoria che caratterizza gli elementi a carico, ma rappresenta, come si è rimarcato in dottrina, il parametro alla luce del quale verificare la fondatezza della falsificazione della tesi alternativa assolutoria, così definendo la qualità del ragionevole dubbio che deve investire l'ipotesi alternativa a quella accusatoria per far cadere quest'ultima: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la regola dell —oltre ogni ragionevole dubbio" «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. n. 262280; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449). Dubbio, quello che impone la pronuncia assolutoria, che, per un verso, deve essere ancorato alle «risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza» (Sez. 1, n. 53512 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gurgone, Rv. 261600, che sottolinea come la fonte del ragionevole dubbio sia «quella oggettivamente scaturente dal compendio probatorio acquisito nel processo ovvero dalle lacune istruttorie non colmate su aspetti rilevanti del fatto da giudicare») e, per altro verso, come rilevato da autorevole dottrina, deve dar corpo a una ipotesi alternativa ragionevole intorno al medesimo fatto. Così inteso, il canone BARD ha presto rivelato la sua attitudine selettiva rispetto a pregressi indirizzi giurisprudenziali, attitudine che la stessa Corte di cassazione ha messo in luce quando ha rimarcato che «la regola dell'oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre»; orientamento, questo, destinato ad essere superato, posto che, «per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma)» (Sez. 4, n. 48320 del 2009, cit.).Dunque, la regola BARD indirizza il giudice di merito, da un lato, verso lo scrutinio della tenuta dell'ipotesi accusatoria, di cui deve vagliare, sulla base del canone imposto dalla regola di giudizio, l'attitudine esplicativa del fatto di cui all'imputazione, e, dall'altro, verso l'ipotesi alternativa, di cui, sempre alla luce dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", deve valutare razionalità e plausibilità pratica (ossia il suo carattere non congetturale o astratto, ma correlato alla fattispecie concreta e al compendio conoscitivo acquisito al processo); di qui il rilievo che la motivazione circa l'adesione del giudice di merito a una delle possibili opzioni fattuali richiede, per sciogliere ogni ragionevole dubbio, «un'adeguata disamina delle eventualità ulteriori, disamina che non può limitarsi all'asserto di una verosimiglianza al reale della opzione adottata laddove non [venga] analiticamente illustrato il fondamento di inverosimiglianza delle opzioni respinte» (Sez. 3, n. 37373 del 20/06/2013). 4. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. 4.1. Per un verso, la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che questi accompagnò il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (poi reo confesso e chiamante in correità il connazionale [OSCURATO:PERSONA]) a presentare la falsa denuncia di furto dell'auto utilizzata per il furto e mantenne un silenzio, per così dire, "adesivo" sulle menzognere circostanze riferite dal coimputato; al riguardo, la sentenza impugnata osserva che [OSCURATO:PERSONA] era l'unica persona, insieme con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a essere interessata a rendere credibile la falsa denuncia di furto per sviare le indagini dopo che l'auto era stata vista e segnalata con precisione alle forze dell'ordine dal teste Baisi. Nei termini indicati, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata, come denunciato dal ricorrente, rivela un'evidente caduta di consequenzialità logica, non spiegando in quale diverso modo si sarebbe dovuto comportare un soggetto estraneo al reato, ma consapevole e determinato a fornire un alibi falso al reo; in altri termini, la motivazione della sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali il silenzio "adesivo" sia necessariamente dimostrativo del concorso nel furto e non, ad esempio, di un fatto di favoreggiamento personale. Sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata richiama l'individuazione operata dal teste Baisi (che, insospettosi per la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e del correo, chiamò le forze dell'ordine), il quale ha riconosciuto in termini di somiglianza «più marcata» [OSCURATO:PERSONA] e «più sfumata» [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello sminuisce la valenza probatoria delle individuazioni, rilevando che, da sole, sono prive di «peso probatorio», ma l'assunto non si confronta con il rilievo della sentenza di primo grado lì dove aveva rilevato che Baisi era riuscito ad osservare con '11 attenzione il volto dei due soggetti, sicché il diverso grado di sicurezza con il quale il teste aveva individuato i coimputati rappresenta un dato che la sentenza impugnata avrebbe dovuto compiutamente esaminare e valutare. Quanto ai dati probatori tratti dai tabulati e dalle altre registrazioni telematiche (telefonata skype, pagamento al McDonald), la pur diffusa ricostruzione operata dal giudice di appello non spiega se la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e al momento del fatto sia stata accertata in termini di certezza processuale ovvero di mera compatibilità con gli esiti delle varie indagini tecniche svolte. In particolare, con riguardo alla celle agganciate da [OSCURATO:PERSONA] alle 19,33, alle 20,54 e alle 21,09, che secondo il consulente degli imputati risultano sconosciute, la Corte di appello si limita a rilevare che i tabulati acquisiti agli atti individuano le celle agganciate come ubicate in Langhirano; la sentenza impugnata, però, si limita a "contrapporre" i due dati di segno diverso, senza dar conto delle ragioni che rendono più affidabile il secondo, posto che non esamina, con la necessaria analiticità, gli elementi in base ai quali il consulente della difesa è giunto alla sua valutazione, né le ragioni per le quali tale valutazione sarebbe inficiata dalle risultanze evocate. Nel complesso, la motivazione della conferma del giudizio di condanna del ricorrente non risulta in linea con i canoni valutativi prescritti per la prova indiziaria, essendo del tutto carente con riguardo ai "due momenti" nei quali la valutazione deve svilupparsi, ossia quello della previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale, e quello dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 4.2. Anche sotto il secondo profilo della regola BARD, ossia quello dell'attitudine falsificatoria dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e emersa nel processo, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati. A fronte della chiamata di correo operata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'appello denunciava l'erroneità dell'individuazione di Baisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il mancato inserimento della foto di Selnnani nell'album fotografico sottoposto al teste. Ora a proposito della prima censura è sufficiente rinviare a quanto si è già osservato, mentre con riguardo alla seconda doglianza la sentenza impugnata rileva che dalle foto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - evidentemente esaminate dal Collegio di appello - non si rileva una significativa analogia dei loro tratti facciali, tali da poterli confondere. Un siffatto argomentare, tuttavia, si risolve nell'indebita "surroga" dell'atto istruttorio, che solo il teste oculare evidentemente può compiere, con una valutazione del giudice, per di più articolata in termini non univoci, posto che non è dato comprendere se l'esclusione di una «significativa analogia» indichi o meno la presenza, comunque, di profili di analogia tra i due soggetti; il che, anche alla luce della «più sfumata» individuazione di [OSCURATO:PERSONA] operata dal teste, conferma la sussistenza del vizio denunciato. Inoltre, l'atto di appello aveva dedotto una serie di elementi prospettati come idonei a confermare la chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (i plurimi contatti con [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di contatti con [OSCURATO:PERSONA], la presenza sul territorio fin dal 09/11/2018 e il suo allontanamento dopo il furto, le valutazioni della polizia giudiziaria circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]), elementi non oggetto di puntuale esame e di specifica confutazione dalla sentenza impugnata. Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata non ha dato conto che il dubbio veicolato attraverso la chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] e la tesi alternativa sostenuta dal coimputato non siano ragionevoli. 4.3. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 5. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. La Corte di appello ha motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla base del rilievo che [OSCURATO:PERSONA] ha confessato la propria responsabilità solo per scagionare [OSCURATO:PERSONA] a discapito di [OSCURATO:PERSONA]. Ora, a fronte di tale motivazione, l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] impone anche l'accoglimento di quello di [OSCURATO:PERSONA], sicché, all'esito del giudizio di rinvio su tale posizione, dovranno eventualmente essere riconsiderate le conclusioni in ordine alle due invo
Decreto Cassazione n. 15291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris