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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13365/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Paola ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al formulato motivo - con le quali si censura, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge non altrimenti specificato, l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto di loro attendibilità o inattendibilità) - in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, in risposta ai residui rilievi di omessa, specifica, risposta a ciascuna delle deduzioni difensive sottese ai motivi di gravame, occorre ribadire che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Pavone, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] I estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stet_ DEPO:[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Paola ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al formulato motivo - con le quali si censura, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge non altrimenti specificato, l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto di loro attendibilità o inattendibilità) - in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, in risposta ai residui rilievi di omessa, specifica, risposta a ciascuna delle deduzioni difensive sottese ai motivi di gravame, occorre ribadire che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Pavone, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] I estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stet_ DEPO:[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13365/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris