CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, l’avviso di accertamento n. RFK030500048/2009,con cui l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2004, aveva provveduto arecuperare a tassazione, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, ricavinon dichiarati pari ad euro 129.345,79 e costi indeducibili pari ad euro1.706,00, applicando maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva.A sostegno del ricorso la società contribuente deduceva: a) laviolazione dell'art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 12, comma 2, dellaNumero registro generale 5426/2021Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 10270/2026Data pubblicazione 20/04/2026legge n. 212/2000; b) l’erroneo utilizzo di inconferenti criteri emetodologie di accertamento rispetto alle presunte violazioni accertate; c)l’illegittimità dell’atto in relazione alla motivazione ed alla prova; d) laviolazione della legge n. 241/1990 e della legge n. 212/2000; e)l’inattendibilità e la carenza in ordine ai fatti e alle circostanze relative allarettifica; f) l’erroneità dell'accertamento in merito alla presuntaindeducibilità dei costi; g) l’illegittimità dell’atto perché fondato suinidonea documentazione extracontabile; h) l’erroneità dei ricavi accertatiper le attività di molitura e di cessione di carburanti; i) la mancataapplicazione delle riduzioni/mitigazioni.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso diaccertamento limitatamente ai maggiori ricavi accertati.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata diTaranto, la quale rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La società contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unamotivazione meramente apparente allorquando ha ritenuto che la societàcontribuente avesse redatto la nota integrativa al bilancio per l’anno 2004– con cui deliberava la variazione in aumento dei ricavi conseguiti in taleanno, ripartendoli tra le varie attività esercitate – quando era già aconoscenza delle risultanze della verifica fiscale eseguita dalla G. di F. diTaranto e che, sulla scorta di ciò, avesse presentato, per l’anno d’imposta2004, una dichiarazione dei redditi integrativa. In realtà, la notaNumero registro generale 5426/2021Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 10270/2026Data pubblicazione 20/04/2026integrativa al bilancio 2004 era stata approvata in data 31/10/2005 e ladichiarazione dei redditi relativa a tale anno era stata presentata in data29/10/2005, mentre il p.v.c., posto a base dell’atto impositivo impugnato,era stato notificato il 31/03/2008.Da tale errore di partenza la CTR ha tratto una conclusione del tuttofuorviante che ne ha inficiato il ragionamento logico-giuridico, ossia chel’avviso di accertamento de quo traeva origine da un macroscopico errorecommesso in sede di compilazione della nota integrativa al bilancio 2004,laddove l’aumento del reddito di euro 200.000,00 era stato riportato allavoce “frantoio” anziché a quella di “bar”, errore evidente visto che lacontribuente si prefiggeva, con l’indicazione di un maggiore ricavo, diazzerare i valori accertati al fine di evitare un contenzioso che l’avrebbevista soccombente.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 40, incombinato con l’art. 39, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 600/1973 edegli artt. 2423-bis, 2423-ter e 2424 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto irrilevante il bilancio diesercizio della contribuente e dato prevalenza, ai fini dell’accertamentofiscale, alla dichiarazione dei redditi, sebbene il principale documentocontabile da esaminare fosse rappresentato proprio dal predetto bilancioe, nel caso di specie, dalla nota integrativa allo stesso.I giudici d’appello, infatti, ritenendo che la nota integrativa albilancio fosse affetta da un “macroscopico errore” e da un mero “erroremateriale”, hanno ritenuto di dover prendere in considerazione la soladichiarazione dei redditi, così violando il principio per cui il bilancio di unasocietà di capitali deve essere redatto, ai sensi degli artt. 2423 e segg.c.c., a pena di nullità della deliberazione assembleare di approvazione,secondo principi di chiarezza e determinatezza, e la possibilità di derogareai criteri di valutazione seguiti precedentemente esige la redazione diNumero registro generale 5426/2021Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 10270/2026Data pubblicazione 20/04/2026apposita nota integrativa motivata, costituente parte inscindibile delbilancio stesso.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 Si è già sostenuto che, pur a seguito della nuova formulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012), la Corte dicassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sottoil profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega laverosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e,pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse ol'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenereinficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto,per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è statasussunta la fattispecie (Cass. 05/07/2017, n. 16502).Sussiste, quindi, il vizio di assenza della motivazione o dimotivazione apparente, di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.,allorché, ad esempio, la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste abase della decisione (Cass. 25/06/2018, n. 16611).Questa Corte, in sostanza, al fine di verificare l'intima coerenza dellaconciliabilità delle affermazioni operate quale garanzia di attendibilità delgiudizio di fatto, a sua volta premessa di quello di diritto, può appurare lacorrettezza del percorso logico tra premessa-massima di esperienza-conseguenza, cioè di esattezza della massima di esperienza poi applicata,come pure la congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato,verità - della premessa in sé considerata; in mancanza di tale congruenzao plausibilità, la motivazione sul punto resta soltanto apparente (in talsenso, la citata Cass. n. 16502/2017, in motivazione).3.2 Nel caso di specie, è configurabile il lamentato vizio dimotivazione apparente, in quanto la CTR ha fondato il proprioNumero registro generale 5426/2021Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 10270/2026Data pubblicazione 20/04/2026ragionamento logico-giuridico su una premessa in fatto del tutto errata,ossia che la società contribuente avesse redatto la nota integrativa albilancio per l’anno 2004 – con cui deliberava la variazione in aumento deiricavi conseguiti in tale anno, ripartendoli tra le varie attività esercitate –quando era già a conoscenza delle risultanze della verifica fiscale eseguitadalla G. di F. di Taranto e al fine di porre rimedio a queste.In realtà, la nota integrativa al bilancio 2004 è stata approvata indata 31/10/2005, la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno è statapresentata in data 29/10/2005 ed il p.v.c., posto a base dell’attoimpositivo impugnato, è stato notificato il 31/03/2008, mentre non risultadepositata alcuna dichiarazione dei redditi integrativa.L’errore in cui è incorsa la CTR ha inficiato tutto l’iter motivazionaleposto a base della decisione, in quanto, partendo da tale presuppostoerrato, i giudici d’appello hanno ritenuto verosimile la tesi esposta dallacontribuente, secondo cui l’erronea ripartizione dei ricavi in aumento nellanota integrativa al bilancio era frutto di un mero errore materiale, a causadel quale erano stati invertiti gli importi dei ricavi aggiuntivi delle attivitàdi frantoio e di bar.4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteNumero registro generale 5426/2021Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 10270/2026Data pubblicazione 20/04/2026Lucio Napolitano