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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35265/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando la motivazione della sentenza, rispettivamente sulla sussistenza del dolo di estorsione e sulla convinzione dell'imputato di esercitare una giusta pretesa, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in relazione al primo motivo di ricorso, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alla pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, come l'imputato rivolgesse alla persona offesa ripetutamente frasi che facevano riferimento ad un suo avvenuto intervento protettivo e avesse anche minacciato di far saltare con degli spari la vetrina dell'agenzia immobiliare dove lavorava, aggiungendo allusioni alla propria esperienza maturata in carcere che, in relazione al secondo motivo, il giudice d'appello ha correttamente motivato, alla pagina sei della sentenza impugnata, dando conto di come la richiesta di denaro, motivata con una somma asseritamente pagata per non far saltare in aria un locale fosse solamente un pretesto illecito, non sussumibile nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando la motivazione della sentenza, rispettivamente sulla sussistenza del dolo di estorsione e sulla convinzione dell'imputato di esercitare una giusta pretesa, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in relazione al primo motivo di ricorso, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alla pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, come l'imputato rivolgesse alla persona offesa ripetutamente frasi che facevano riferimento ad un suo avvenuto intervento protettivo e avesse anche minacciato di far saltare con degli spari la vetrina dell'agenzia immobiliare dove lavorava, aggiungendo allusioni alla propria esperienza maturata in carcere che, in relazione al secondo motivo, il giudice d'appello ha correttamente motivato, alla pagina sei della sentenza impugnata, dando conto di come la richiesta di denaro, motivata con una somma asseritamente pagata per non far saltare in aria un locale fosse solamente un pretesto illecito, non sussumibile nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 sett
Sentenza Cassazione n. 35265/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris