CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2020
Cassazione n. 47040/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Trieste; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/12/2020 il Tribunale di sorveglianza di Trieste respingeva l'affidamento in prova al servizio sociale e contestualmente concedeva la detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che il condannato doveva scontare, quantificata in due anni di reclusione. Nel denegare la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Trieste richiamava il vissuto criminale problematico del condannato e l'assenza di prospettive di reinserimento sociale idonee a legittimare la formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale - contro cui si appuntavano le censure difensive oggetto di vaglio -, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Trieste con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità del ricorrente e del processo rieducativo che aveva intrapreso dopo l'esecuzione della pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale si controverte in questa sede, faceva riferimento all'elevata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale formulava un giudizio adeguato sul percorso rieducativo intrapreso, richiamando le pendenze giudiziarie dell'istante e il disvalore dei comportamenti criminosi per i quali era stato condannato. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Trieste valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale, che costituisce l'obiettivo della misura alternativa di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993- 01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Trieste - oltre che al disvalore delle condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] scontava la pena di due anni di reclusione e alle pendenze giudiziarie da cui era gravato - al comportamento inadeguato del ricorrente rispetto al trattamento penitenziario che lo riguardava, rispetto al quale, a pagina 2 dell'ordinanza impugnato, si evidenziava che «i processi pendenti per reati anche recenti e la mancanza di criticità sulle illegalità per le quali è stato condannato impediscono di ritenere adeguata l'ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non potendosi ipotizzare dei contenuti significativi per un progetto di reintegrazione sociale [...]». Questi elementi di giudizio negativo assumevano un valore sintomatico ancora maggiore alla luce delle informazioni negative che erano state trasmesse dall'U.E.P.E. territorialmente competente, che, allo stato, non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale invocato nel suo interesse.Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i