CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30862 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazio- ne, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T54 L112U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86T06 G348T) [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77H11 D423O) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E29 D907F) -controricorrenti- nonché ORLANDO Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L16 L332N) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45L15 G348O) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 1500/2020, pubblicata in data 10 ottobre 2020 (e notificata in data 24 ottobre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 Numero sezionale 4701/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), Numero di raccolta generale 16040/2022Data pubblicazione 18/05/2022 quale agente della riscossione per la provincia di Palermo, ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (debitore di imposta), nonché di Marco e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra i medesimi. I convenuti [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la domanda proposta nei loro confronti, hanno chiesto, in via riconvenzionale subordinata, la condanna dell’attrice al pagamento degli importi spesi per mi- glioramenti e addizioni degli immobili acquistati, con ricono- scimento del diritto di ritenzione; hanno inoltre chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima deceduta nel corso del giudizio, proseguito dal primo, anche quale suo erede), con i quali assumono essersi svolte le trat- tative precontrattuali, per essere da questi ultimi garantiti in caso di soccombenza, oltre che dall’alienante Orlando. Le domande dell’attrice sono state rigettate dal Tribunale di Palermo. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso Marco e [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 Numero sezionale 4701/2022 Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 16040/2022Data pubblicazione 18/05/2022 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame circa un fatto storico decisivo (le sentenze n. 143/2018 e 315/2018) che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, - eccezione di giudicato esterno». La società ricorrente deduce di avere prodotto nel giudizio di appello due sentenze che avevano accolto azioni revocatorie da essa medesima proposte contro il debitore [OSCURATO:PERSONA]- lando, aventi ad oggetto diversi atti di disposizione patrimo- niale e che assume essere anche passate in giudicato. Sostie- ne che avrebbe dovuto essere rilevato, anche di ufficio, il giu- dicato formatosi in base a tali decisioni. Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato. In primo luogo, si osserva che, mentre la rubrica fa riferimen- to alla censura di «omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti», nell’esposizione sembra invece farsi riferimento alla mancata considerazione dei pretesi effetti vin- colanti derivanti dal giudicato esterno. Sotto entrambi i profili si tratta, peraltro, di una censura che difetta di specificità, non coglie adeguatamente la effettiva ra- tio decidendi della pronuncia impugnata ed è comunque mani- festamente infondata in diritto. La domanda dell’attrice è stata infatti rigettata per il difetto di prova della consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio che l’atto dispositivo impugnato arrecava alle sue ragioni creditorie (elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.: cd. scientia damni), non per l’insussistenza di tale pregiudizio (elemento oggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1, c.c.: cd. eventus damni). Le sentenze richiamate dalla ricorrente (almeno per la parte che ne è trascritta nel ricorso) e che, a suo dire, costituirebbe- ro giudicato tra le parti, fanno invece esclusivamente riferi- Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 Numero sezionale 4701/2022 mento alla esistenza dell’indicato pregiudizio sotto il profilo Numero di raccolta generale 16040/2022Data pubblicazione 18/05/2022 oggettivo (cd. eventus damni) o, al più, alla conoscenza di es- so da parte dello stesso debitore alienante (come richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.). D’altronde, trattandosi di altri atti di disposizione, intervenuti tra il debitore Orlando e soggetti diversi dai terzi acquirenti degli immobili di cui si controverte nella presente sede, è evi- dente che, in diritto, nessuna efficacia di giudicato esterno po- trebbe riconoscersi alle indicate pronunzie con riguardo a que- sti ultimi e, comunque, di fatto, nessun elemento (anche me- ramente indiziario) potrebbe ricavarsi dall’esito di quei giudizi, sotto il profilo logico, con riguardo alla sussistenza o meno della consapevolezza, da parte dei germani [OSCURATO:PERSONA], del pregiu- dizio arrecato ai creditori dell’Orlando con l’atto dispositivo oggetto del presente giudizio. In effetti, le sentenze richiamate dalla società ricorrente sono state anche prese in esame dalla corte di appello, che le ha (correttamente, per quanto appena osservato) ritenute irrile- vanti ai fini della decisione, proprio perché non conferenti con riguardo al requisito soggettivo della conoscenza del pregiudi- zio arrecato ai creditori da parte dei terzi acquirenti, necessa- rio ai fini dell’accoglimento della domanda proposta. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto storico decisivo (i preliminari del 5.06.2006 e del 26.10.2006 ed il definitivo del 2.05.2007) per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - ex art. 360 cpc comma 1°, n° 5». Con il terzo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – con riferimento all’art. 360, comma 1°, n° 5 c.p.c. (profilo della colpa grave degli acquirenti nella stipulazione del definitivo)». Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 Numero sezionale 4701/2022 Il secondo e il terzo motivo risultano connessi, logicamente e Numero di raccolta generale 16040/2022Data pubblicazione 18/05/2022 giuridicamente; possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono inammissibili. La società ricorrente sostiene che sarebbero stati forniti, nel corso del giudizio di merito, elementi indiziari in base ai quali poteva desumersi la conoscenza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie, elemen- ti in particolare desumibili da alcuni contratti stipulati ante- riormente a quello impugnato, con riguardo ai medesimi im- mobili, oltre che da quest’ultimo e, in particolare, dalle moda- lità di pagamento del relativo prezzo. Orbene, in primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non viene richiamato specificamente nel ricorso il preciso contenuto rilevante degli atti e dei documenti (i con- tratti richiamati) su cui si fondano le censure (né direttamen- te, mediante trascrizione del loro testo, né indirettamente, mediante indicazione dell’esatta allocazione dei relativi docu- menti nel fascicolo processuale e delle specifiche parti del te- sto aventi rilievo ai fini delle censure). Inoltre, non è neanche chiarito in modo adeguato, nella stessa esposizione delle censure in esame, sul piano logico, in che modo le questioni attinenti alle trattative che avevano prece- duto la compravendita e la preventiva stipulazione di contratti preliminari con altri soggetti, in relazione ai medesimi immobi- li, avrebbero potuto e/o addirittura dovuto comportare una presunzione di conoscenza, da parte dei germani [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio che l’atto poi da essi stipulato arrecava alle ragioni dei creditori dell’alienante. In ogni caso, la fase delle trattative che hanno preceduto la stipula dell’atto impugnato e la stessa esistenza di contratti preliminari tra parti diverse, aventi ad oggetto i medesimi immobili, così come le modalità di pagamento del relativo Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 Numero sezionale 4701/2022 prezzo, sono tutte circostanze di fatto espressamente conside-Numero di raccolta generale 16040/2022Data pubblicazione 18/05/2022 rate dalla corte territoriale, la quale, valutandole insieme a tutte le altre acquisizioni istruttorie, ha ritenuto che non vi fosse sufficiente prova della conoscenza, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio che l’atto dispositivo impugnato aveva arrecato alle ragioni dei creditori dell’Orlando. Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de. Sotto tale profilo, i motivi di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di tale accertamento di fatto, nonché nella ri- chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 3. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.; (spese legali)». La società ricorrente sostiene (come aveva già fatto in appel- lo) che sarebbe stata illegittimamente disposta la distrazione delle spese del giudizio di primo grado in favore del difensore dell’Orlando, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., sebbene questi non ne avesse fatto richiesta, in violazione quindi dell’art. 112 c.p.c.. Anche questo motivo è inammissibile, ancor prima che mani- festamente infondato. La corte di appello ha infatti ritenuto il gravame sul punto (non infondato, ma) inammissibile per difetto di interesse, in quanto proveniente dalla parte condannata e, con il motivo di ricorso in esame, tale ratio decidendi non risulta specificamen- te censurata. In ogni caso, la decisione risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (che la ricorrente non offre ragioni idonee a rimeditare), secondo i quali «in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interes- Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 se a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto Numero sezionale 4701/2022Numero di raccolta generale 16040/2022 che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sua controparte, anziché della stessa parte rappresenta- ta dal difensore; l’art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizio- ne giuridica dell’altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del di- fensore e non della parte personalmente» (Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 30945 del 29/11/2018, Rv. 651539 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6740 del 30/03/2005, Rv. 580788 – 01). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il Ric. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30862/2020 Numero sezionale 4701/2022 versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore Numero di raccolta generale 16040/2022Data pubblicazione 18/05/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 30862/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r