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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 05203/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13 8 3 2 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di ex l iquidatore sociale della [OSCURATO:PERSONA].r.l. in l iquidazione , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5092 / 15 /202 2 depositata in data 19/12 /202 2 ; Oggetto:impugnazione estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA], liq uidatore sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 522/2020, richiedeva,in sede di ricorso di primo grado, l’annullamento degli atti della riscossione in carico alla società constatando in particolare l’omessa notifica di tutti gli atti richiamati in epigrafe, asserendo di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di posizioni debitorie in caricoalla società solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo pressol’Agenzia Entrate – Riscossione; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; -con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione quanto allalegittimazione ad agire, rigettandola nel resto; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di doglianzaillustrato da memorie ; -resiste con controricorso il Riscossore ; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c.; a fronte di ciò, la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio; Consideratoche: -il primo motivo lamenta la v iolazione e f alsa applicazione dell’art. 19 d.

Lgs 546 del 19 92, per aver ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia oggetto di impugnazione un prospetto contenente l’elencazione delle posizioni debitorie a carico della Socie tà [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione e non l’estratto di ruolo e/o le cartelle e i ruoli non notificati, dichiarando l’appello inammissibile; essodenuncia anche la violazione dell’art. 57 del c.d. [OSCURATO:PERSONA] (d.

Lgs. n. 546 del 1992) per non aver dichiarato inammissibile Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l’eccezionedi controparte sulla natura del provvedimento contenente l’elencazionedelle posizioni a carico della Società ; - il secondo motivo censura la sentenza impugnata per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis del d .L . n. 146 del 20 21, inserito in sede di conversione della L. 215 del 20 21, che ha novellato l’art. 12 deld.P.R. n. 602 del 19 73, inserendo il comma 4 bis , per aver ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia oggettodi impugnazione l’estratto di ruolo e non la sentenza di primo gradoe avere comunque ritenuto non impugnabile nel caso di specie l’estrattodi ruolo, dichiarando l’ appello inammissibile; -entrambi i motivi sono inammissibili; - invero, la CTR ha accertato che (come si legge nella sentenza impugnata)l’atto impugnato “non è altro che un prospetto contenente l’elencazionedelle posizioni esistenti a proprio carico”.

La domanda di parte ricorrente è da ritenersi inammissibile in quanto proposta avversoatto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.

Lgs 546/92.

Tale prospetto (l’estratto di ruolo) è atto destinato a “… a fornire informazioni sintetiche e riassuntive sull’esistenza, sulla consistenza, sullanatura e sullo stato dei debiti tributari per consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente in sede contrattuale, amministrativa o giudiziaria.” (Cass., Sezione V, Ordinanza n. 13536/2020); - neppure può ritenersi che l’impugnazione del contribuente, come si insistein memoria, fosse rivolta avverso le cartelle di pagamento , alla lucedella inequivoca afferm azione della sentenza impugnata secondo laquale [OSCURATO:PERSONA] contestava “…. l’omessa notifica di tutti gli atti richiamati in epigrafe, asserendo di essere venuto a conoscenza dell’esistenzadi posizioni debitorie in carico alla società solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo presso l’Agenzia Entrate – Riscossione”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - va qui ribadito , sul punto, che l’estratto di ruolo è un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernonopossono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di unatto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento incui è trasfuso.

Al riguardo deve evidenziarsi, in adesione a quanto affermatoda S.U. n. 26283 del 2022, che il d.L. n. 146 / 21, inserito in sededi conversione dalla

I. n. 215/21, novella ndo l'art. 12 del d.P.R. n.602 del 19 73, intitolato alla "formazione e contenuto dei ruoli", in cuiha inserito il comma 4 - bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui ald.

Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 - bis delpresente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione» ; -e l ’ art. 12, comma 4 - bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamenteinfondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (ancora S.U. n. 26283/2022).

L’impugnativa immediata del ruolo è allora ammessa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 esclusivamentein determinate condizioni, normativamente disciplinate dalmedesimo comma 4 bis del ridetto art. 12 ; - p remessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3bis del d.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.

La citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualoraoccorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.

A tale arrestohanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425;Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n.9765) oltre a Corte Cost. n. 190 del 2023 e n. 8 1 del 2024 che ha nno ritenuto entrambe manifestamente inammissibili le questioni di legittimitàcostituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4 - bis,del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 - bis del d.L. n.146 del 2021; -nella specie ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessasono gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, gli atti presupposti: afronte di ciò n on risulta che il contribuente abbia dimostrato nei gradi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 di merito – e neppure in questa sede - la sussistenza del proprio interessead agire nei termini innanzi specificati; -in conclusione , quindi, il ricorso va rigettato; -la soccombenza regola le spese ; -infine, poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

U n. , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez.

U n. , Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro

6. 0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. l’ulteriore importo di euro 3.0 00,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condann a parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 12.000,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 al pagamento dell a ulteriore somma di euro 6.0 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte cont r oricorrente e infine dell’ancora ulterioresomma di euro

3. 00 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassadelle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13 8 3 2 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di ex l iquidatore sociale della [OSCURATO:PERSONA].r.l. in l iquidazione , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5092 / 15 /202 2 depositata in data 19/12 /202 2 ; Oggetto:impugnazione estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA], liq uidatore sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 522/2020, richiedeva,in sede di ricorso di primo grado, l’annullamento degli atti della riscossione in carico alla società constatando in particolare l’omessa notifica di tutti gli atti richiamati in epigrafe, asserendo di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di posizioni debitorie in caricoalla società solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo pressol’Agenzia Entrate – Riscossione; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; -con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione quanto allalegittimazione ad agire, rigettandola nel resto; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di doglianzaillustrato da memorie ; -resiste con controricorso il Riscossore ; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c.; a fronte di ciò, la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio; Consideratoche: -il primo motivo lamenta la v iolazione e f alsa applicazione dell’art. 19 d. Lgs 546 del 19 92, per aver ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia oggetto di impugnazione un prospetto contenente l’elencazione delle posizioni debitorie a carico della Socie tà [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione e non l’estratto di ruolo e/o le cartelle e i ruoli non notificati, dichiarando l’appello inammissibile; essodenuncia anche la violazione dell’art. 57 del c.d. [OSCURATO:PERSONA] (d. Lgs. n. 546 del 1992) per non aver dichiarato inammissibile Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l’eccezionedi controparte sulla natura del provvedimento contenente l’elencazionedelle posizioni a carico della Società ; - il secondo motivo censura la sentenza impugnata per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis del d .L . n. 146 del 20 21, inserito in sede di conversione della L. 215 del 20 21, che ha novellato l’art. 12 deld.P.R. n. 602 del 19 73, inserendo il comma 4 bis , per aver ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia oggettodi impugnazione l’estratto di ruolo e non la sentenza di primo gradoe avere comunque ritenuto non impugnabile nel caso di specie l’estrattodi ruolo, dichiarando l’ appello inammissibile; -entrambi i motivi sono inammissibili; - invero, la CTR ha accertato che (come si legge nella sentenza impugnata)l’atto impugnato “non è altro che un prospetto contenente l’elencazionedelle posizioni esistenti a proprio carico”. La domanda di parte ricorrente è da ritenersi inammissibile in quanto proposta avversoatto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d. Lgs 546/92. Tale prospetto (l’estratto di ruolo) è atto destinato a “… a fornire informazioni sintetiche e riassuntive sull’esistenza, sulla consistenza, sullanatura e sullo stato dei debiti tributari per consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente in sede contrattuale, amministrativa o giudiziaria.” (Cass., Sezione V, Ordinanza n. 13536/2020); - neppure può ritenersi che l’impugnazione del contribuente, come si insistein memoria, fosse rivolta avverso le cartelle di pagamento , alla lucedella inequivoca afferm azione della sentenza impugnata secondo laquale [OSCURATO:PERSONA] contestava “…. l’omessa notifica di tutti gli atti richiamati in epigrafe, asserendo di essere venuto a conoscenza dell’esistenzadi posizioni debitorie in carico alla società solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo presso l’Agenzia Entrate – Riscossione”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - va qui ribadito , sul punto, che l’estratto di ruolo è un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernonopossono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di unatto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento incui è trasfuso. Al riguardo deve evidenziarsi, in adesione a quanto affermatoda S.U. n. 26283 del 2022, che il d.L. n. 146 / 21, inserito in sededi conversione dalla I. n. 215/21, novella ndo l'art. 12 del d.P.R. n.602 del 19 73, intitolato alla "formazione e contenuto dei ruoli", in cuiha inserito il comma 4 - bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui ald. Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 - bis delpresente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione» ; -e l ’ art. 12, comma 4 - bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamenteinfondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (ancora S.U. n. 26283/2022). L’impugnativa immediata del ruolo è allora ammessa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 esclusivamentein determinate condizioni, normativamente disciplinate dalmedesimo comma 4 bis del ridetto art. 12 ; - p remessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3bis del d.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualoraoccorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. A tale arrestohanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425;Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n.9765) oltre a Corte Cost. n. 190 del 2023 e n. 8 1 del 2024 che ha nno ritenuto entrambe manifestamente inammissibili le questioni di legittimitàcostituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4 - bis,del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 - bis del d.L. n.146 del 2021; -nella specie ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessasono gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, gli atti presupposti: afronte di ciò n on risulta che il contribuente abbia dimostrato nei gradi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 di merito – e neppure in questa sede - la sussistenza del proprio interessead agire nei termini innanzi specificati; -in conclusione , quindi, il ricorso va rigettato; -la soccombenza regola le spese ; -infine, poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. U n. , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. U n. , Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 6. 0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. l’ulteriore importo di euro 3.0 00,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condann a parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 12.000,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 al pagamento dell a ulteriore somma di euro 6.0 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte cont r oricorrente e infine dell’ancora ulterioresomma di euro 3. 00 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassadelle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inse
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