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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1999

Cassazione n. 05625/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yik( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e C 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione in concorso con il fratello Marco di grammi 220 di hashish.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi tra cui il quantitativo detenuto a fini di spaccio e la continuità nell'attiviò illecita dimostrata dal precedente penale.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d'appello, ha evidenziato - seppure in modo sintetico ma congruo - l'insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria tenuto conto che comunque è stata irrogata una pena prossima alla media edittale.

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]?

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yik( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e C 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione in concorso con il fratello Marco di grammi 220 di hashish. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi tra cui il quantitativo detenuto a fini di spaccio e la continuità nell'attiviò illecita dimostrata dal precedente penale. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d'appello, ha evidenziato - seppure in modo sintetico ma congruo - l'insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria tenuto conto che comunque è stata irrogata una pena prossima alla media edittale. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]?
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