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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 50057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 30/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in sei anni e dieci giorni di reclusione ed € 1.640,00 di multa la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina di cui ai capi a), b), c), d) e f) dell'imputazione e di porto di armi di cui al capo e) dell'imputazione, confermando la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per tali reati.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il quale lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la «palese violazione della legge penale ed in particolare [la] violazione del disposto di cui all'art. 192 c.p.p. in relazione alle ipotesi delittuose di cui all'art. 81, 628, nonché [la] palese violazione del combinato disposto di cui agli artt. 133 co.

I n.

I - 3 e co. 2 c.p. in relazione all'art. 62-bis c.p., nonché, infine [...] la manifesta illogicità della motivazione, tale da rendere non intellegibile il percorso logico-giuridico posto alla base di una decisione»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., «violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio», con riferimento sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti sia alla determinazione della misura della pena.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso in esame -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01).

Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 26/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 30/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in sei anni e dieci giorni di reclusione ed € 1.640,00 di multa la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina di cui ai capi a), b), c), d) e f) dell'imputazione e di porto di armi di cui al capo e) dell'imputazione, confermando la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per tali reati. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il quale lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la «palese violazione della legge penale ed in particolare [la] violazione del disposto di cui all'art. 192 c.p.p. in relazione alle ipotesi delittuose di cui all'art. 81, 628, nonché [la] palese violazione del combinato disposto di cui agli artt. 133 co. I n. I - 3 e co. 2 c.p. in relazione all'art. 62-bis c.p., nonché, infine [...] la manifesta illogicità della motivazione, tale da rendere non intellegibile il percorso logico-giuridico posto alla base di una decisione»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., «violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio», con riferimento sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti sia alla determinazione della misura della pena. 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso in esame -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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