CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 16111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ulgeri di fiducia;avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno harigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 175, comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse diGianluca Palomba, finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare lasentenza n. 18/2025, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2025 edivenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025, con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.consumato in data 20/5/2020.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.Sulla premessa che la Corte di appello ha sostenuto che l'interessato non ha assoltoall'onere probatorio posto a suo carico dall'articolo 175, comma 2.1 cod. proc. pen. diprovare che la sua assenza dal processo conclusasi con la sentenza di condanna nei suoiconfronti sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo e di non aver potuto,conseguentemente, proporre impugnazione nei termini di legge senza sua colpa, evidenziala difesa del ricorrente che il Palomba ha non soltanto sostenuto che la notifica del decreto dicitazione a giudizio fosse da considerarsi nulla in assenza di una specifica indicazione sullarelata di notifica del soggetto ricevente l'atto, ma ha altresì provato di non essersi maicostituito in giudizio, di non avere mai nominato un suo difensore di fiducia, né di avere maiavuto contatti con il difensore di ufficio. Da ciò ne conseguirebbe che i Giudici sono incorsiun evidente errore non avendo fatto propri i consolidati insegnamenti della Corte dicassazione in ordine alla distinzione tra la rescissione del giudicato e la restituzione neltermine di cui all'articolo 175, comma 2.1, cod. proc. pen.Prosegue la difesa del ricorrente evidenziando che, pur volendo ritenere chel'imputato abbia correttamente ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e poi siastato dichiarato assente in giudizio, tale dato non è comunque sintomatico del fatto che ilPalomba ha avuto effettiva conoscenza del processo e del suo esito. A ciò si aggiunge chel'imputato non ha avuto alcuna possibilità di presentare l'atto di appello avverso la sentenzadi condanna a suo carico perché non ha avuto conoscenza del provvedimento emesso daltribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non è stato neppure informato dal difensore d'ufficio che gliera stato nominato, tanto è vero che ha provveduto a depositare un esposto disciplinare alcompetente Consiglio dell’ordine degli avvocati nei confronti del suo originario difensore diufficio.Prosegue, poi, la difesa del ricorrente evidenziando che la Corte di appello haritenuto valida la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato sostenendoche detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficio postale ad un soggettoqualificato come destinatario dell'atto che appose la firma, venendo sbarrata proprio lacasella o il rigo riportante tale dicitura, rileva tuttavia la difesa del ricorrente che risulterebbe,a contrario, dalla relata di notifica del decreto di citazione ed in particolare della cartolinacomprovante l'avvenuta consegna che non è risulta barrata la casella riportante la dicitura“destinatario”, né risulta indicato il nominativo del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto.Né - prosegue la difesa del ricorrente - sarebbe rilevante la circostanza sottolineatadalla Corte di appello che il Palomba non ha presentato querela di falso in relazione a dettarelata di notifica atteso che l’imputato non ha mai sostenuto la falsità dell’atto ma solo lanullità dello stesso perché mancante della specifica indicazione del soggetto ricevente con laconseguenza che la notifica potrebbe essere stata fatta a soggetto diverso.A ciò si aggiunge che la sottoscrizione apposta a titolo di ricevuta dell’atto,disconosciuta dall’imputato, non risulta neppure riconducibile al nominativo dello stesso.Alla luce della descritta situazione si imporrebbe l’accoglimento della richiestaformulata alla Corte di appello.2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazionealla mancata assunzione di perizia grafologica.Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nelritenere che il ricorrente non ha neppure comprovato con apposita perizia grafologica lafalsità della sottoscrizione riportata sulla cartolina, ciò in quanto non v’era obbligo delladifesa di provvedervi e ben potendo la Corte territoriale disporre di iniziativa l’assunzionedella prova peritale ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente, richiamando le argomentazioni del primo motivo diricorso, che la Corte di appello con riguardo a quanto argomentato con riferimento all’atto dinotifica avrebbe posto in essere una argomentazione manifestamente illogica laddove haaffermato che l’imputato non risulta avere presentato querela di falso relativa a detto atto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, oltre che caratterizzato da genericità per le ragioni che si andranno adesporre, è manifestamente infondato.2. Ai fini del decidere, occorre prendere le mosse dalla notificazione del decreto dicitazione a giudizio dell’imputato, in relazione al quale la Corte di appello ha:- dato atto di avere acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero contenente la notificadell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. verificando chein quel caso non era stata sollevata alcuna contestazione dall’interessato in merito alla firmadi ricevimento apposta sulla relativa notifica;- dato atto di avere verificato che dalla cartolina relativa alla notifica del plicocontenente la citazione diretta del Palomba con raccomandata AR n. 7863333633232 èpossibile evincere che detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficiopostale ad un soggetto qualificato come destinatario dello stesso che vi appose la firma,venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura;- evidenziato che non risultano poi apposte sulla cartolina postale le annotazioniprescritte dall'art. 7 della legge 890/1982 quando l'atto non viene consegnato al suodestinatario, né risulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazionedell'atto a mezzo raccomandata come prescritto dall'art. 7, comma 3, della legge citata dalche deve desumersi che la notifica sia stata effettuata in persona del destinatario.3. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che da tutti gli elementisopra evidenziati dalla Corte di merito, non emerge alcun elemento a fondamento di quantosostenuto nei motivi di ricorso sopra riassunti.Non compete, innanzitutto, a questa Corte di legittimità una verifica comparativa,ancorché de visu, a dir del vero neppure richiesta dalla difesa del ricorrente, tra lasottoscrizione apposta sull’atto di notifica e su altre eventualmente presenti in atti, né unaoperazione interpretativa di quanto vergato nella cartolina ai fini di risalire al nominativo delsoggetto che ebbe a sottoscrivere l’atto, trattandosi di valutazioni di merito.Non è poi stato provato dalla difesa del ricorrente di aver chiesto alla Corte diappello di eseguire una perizia grafologica su detta sottoscrizione, né v’era l’obbligo per iGiudici territoriali di provvedere d’ufficio a detto incombente, avendo gli stessi ritenutobastevoli ai fini del decidere gli elementi sopra indicati.Non è, altresì, in contestazione che l’atto giudiziario de quo non sia stato recapitatopresso il domicilio del ricorrente, né risulta che sia mai stata denunciata ed accertata lafalsità di quanto dallo stesso emerge. Infine, la procedura di notificazione dell’atto, come si desume dall’esame dellarelativa cartolina, risulta corretta e, in particolare, elemento fortemente indicativo del fattoche l’atto è stato consegnato proprio all’odierno ricorrente è desumibile dal fatto che nonrisulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzoraccomandata, come prescritto dall'art. 7 comma 3 della l. n. 890/1982 e proprio su questoelemento di assoluta rilevanza il ricorso in esame non si confronta.Ne consegue che la deduzione prospettata nel ricorso, secondo cui la firma appostanella cartolina non sarebbe del Palomba, non solo contrasta con quanto scrittonell’ordinanza impugnata, ma non risulta neppure in alcun modo provata.4. L’assenza di prova della omessa corretta notificazione all’imputato del decreto dicitazione a giudizio riverbera, poi, i suoi effetti anche su quanto dedotto dalla difesa delricorrente circa la conseguente impossibilità di presentare l'atto di appello avverso lasentenza di condanna a suo carico.Dal momento, infatti, che non può negarsi che l’imputato ha avuto regolareconoscenza del processo ed anche del nominativo del difensore di ufficio, all’evidenzaemergente dal decreto stesso ed ha pertanto deciso di rimanere assente, ne consegue chela mancanza di diligenza nel porsi in contatto con il predetto difensore non può oggi essereaddotta come elemento di incolpevole conoscenza della conclusione del processo stesso alpunto di costituire causa di forza maggiore che ha impedito il mancato rispetto del termineper impugnare.Né la corrispondente (asserita) mancata diligenza del difensore nel comunicare alPalomba l’esito del procedimento può a sua volta costituire causa di forza maggiore relativaal mancato rispetto di detto termine dato che l'inadempimento del difensore (ancorchéd’ufficio) ai propri doveri professionali di mantenere i contatti informativi con il proprioassistito, soggetto quest’ultimo agevolmente reperibile, non può costituire ipotesi di casofortuito o forza maggiore, anche perché, come detto, gravava parallelamente sull'imputatol'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico professionale del difensore che gli erastato nominato.Dal che ne consegue che non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 175 cod. proc.pen. per rimettere l’imputato nel termine per impugnare la sopra menzionata sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]