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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 21313/2026

Testo disponibile della fonte

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– [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2883 CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4624/2021 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI, depositata il 04/11/2021 R.G.N. 2625/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2883/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di NaNpumoelrio hdi ara ccolta generale 21313/2026respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronDtait a pubblicazione 23/06/2026dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettatol’opposizione proposta dallo stesso Russo contro l’avviso diaddebito notificato il 14 agosto 2018.

A mezzo di tale avvisol’Istituto previdenziale aveva intimato a Russo il pagamentodella somma complessiva di 3.004,16 euro a titolo di contributirelativi all’anno 2017 da versare alla Gestione commercianti, cuiegli era stato iscritto d’ufficio in virtù dell’attività dal medesimoprestata all’interno della s.r.l.

“Luxury”, della quale era socio eamministratore unico.2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’Inps ha resistitomediante controricorso.3.

All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975,dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, e degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte d’appello ritenutosussistente l’obbligo del ricorrente di iscriversi alla Gestionecommercianti in virtù delle attività rientranti nell’oggetto socialedella società, senza considerare che tale iscrizione richiede laprova della partecipazione abituale e prevalente all’attività dilavoro aziendale e non all’attività di amministrazione dell’ente.- 2 -2.

In via preliminare deve rilevarsi che il 6 maggio 2026 Npumaerrtoe re gistro generale 10346/2022Numero sezionale 2883/2026ricorrente ha depositato, a norma dell’art. 372 c.p.c., la rNicumeevrou dti ara ccolta generale 21313/2026di avvenuta presentazione, in data 30 aprile 2026, delDlaat a pubblicazione 23/06/2026dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,comma 86, della l. n. 199 del 2025 (c.d.

“rottamazione-quinquies”).Con memoria contestualmente depositata il ricorrente ha altresìchiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio evidenziandoche gli importi richiesti con l’avviso di addebito oggetto dellapresente controversia avevano formato oggetto della proceduradi rottamazione.3.

Ritiene la Corte che, alla luce della documentazione prodotta,consistente nell’adesione alla c.d.

“rottamazione-quinquies” exart. 1, commi da 82 a 101, della l. n. 199 del 2025, concontestuale rinuncia ai giudizi relativi all’impugnazionedell’avviso di addebito impugnato, la controversia vada rinviataa nuovo ruolo.Occorre ricordare che, in base all’art. 1, comma 82, cit., «Idebiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivantidall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioniannuali e dalle attività di cui agli articoli 36bis e 36ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e agli articoli 54bis e 54ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omessoversamento di contributi previdenziali dovuti all’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione diquelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estintisenza corrispondere le somme affidate all’agente dellariscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di moradi cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica- 3 -Numero registro generale 10346/202229 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntiveN umero sezionale 2883/2026Numero di raccolta generale 21313/2026di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 2D6at a pubblicazione 23/06/2026febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quellematurate a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento».A norma del successivo comma 86, «Il debitore manifestaall’agente della riscossione la sua volontà di procedere alladefinizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026,apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamentetelematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sitointernet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì ilnumero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entroil limite massimo previsto dal comma 83».In forza del successivo comma 92, poi, «Entro il 30 giugno 2026,l’agente della riscossione comunica ai debitori che hannopresentato la dichiarazione di cui al comma 86 l’ammontarecomplessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchéquello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse».Solo in virtù di tale comunicazione, quindi, il contribuente puòprovvedere al pagamento del dovuto e ottenere, diconseguenza, l’estinzione del giudizio, una volta effettuato ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Trovaapplicazione, difatti, il comma 87 dell’art. 1 cit., secondo il quale«Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indical’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi,che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle- 4 -Numero registro generale 10346/2022more del pagamento della prima o unica rata delle sommeN umero sezionale 2883/2026Numero di raccolta generale 21313/2026dovute, sono sospesi dal giudice.

Ai soli fini dell’estinzione dDeait a pubblicazione 23/06/2026predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle sommedovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate– Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, daparte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata.

L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato».Di conseguenza, poiché la procedura di definizione agevolata èstata tempestivamente avviata dal contribuente, la causadev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa di conoscere ilrelativo esito e in vista dell’eventuale estinzione del giudizio.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2883 CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4624/2021 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI, depositata il 04/11/2021 R.G.N. 2625/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2883/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di NaNpumoelrio hdi ara ccolta generale 21313/2026respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronDtait a pubblicazione 23/06/2026dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettatol’opposizione proposta dallo stesso Russo contro l’avviso diaddebito notificato il 14 agosto 2018. A mezzo di tale avvisol’Istituto previdenziale aveva intimato a Russo il pagamentodella somma complessiva di 3.004,16 euro a titolo di contributirelativi all’anno 2017 da versare alla Gestione commercianti, cuiegli era stato iscritto d’ufficio in virtù dell’attività dal medesimoprestata all’interno della s.r.l. “Luxury”, della quale era socio eamministratore unico.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo. L’Inps ha resistitomediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975,dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, e degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte d’appello ritenutosussistente l’obbligo del ricorrente di iscriversi alla Gestionecommercianti in virtù delle attività rientranti nell’oggetto socialedella società, senza considerare che tale iscrizione richiede laprova della partecipazione abituale e prevalente all’attività dilavoro aziendale e non all’attività di amministrazione dell’ente.- 2 -2. In via preliminare deve rilevarsi che il 6 maggio 2026 Npumaerrtoe re gistro generale 10346/2022Numero sezionale 2883/2026ricorrente ha depositato, a norma dell’art. 372 c.p.c., la rNicumeevrou dti ara ccolta generale 21313/2026di avvenuta presentazione, in data 30 aprile 2026, delDlaat a pubblicazione 23/06/2026dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,comma 86, della l. n. 199 del 2025 (c.d. “rottamazione-quinquies”).Con memoria contestualmente depositata il ricorrente ha altresìchiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio evidenziandoche gli importi richiesti con l’avviso di addebito oggetto dellapresente controversia avevano formato oggetto della proceduradi rottamazione.3. Ritiene la Corte che, alla luce della documentazione prodotta,consistente nell’adesione alla c.d. “rottamazione-quinquies” exart. 1, commi da 82 a 101, della l. n. 199 del 2025, concontestuale rinuncia ai giudizi relativi all’impugnazionedell’avviso di addebito impugnato, la controversia vada rinviataa nuovo ruolo.Occorre ricordare che, in base all’art. 1, comma 82, cit., «Idebiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivantidall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioniannuali e dalle attività di cui agli articoli 36bis e 36ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e agli articoli 54bis e 54ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omessoversamento di contributi previdenziali dovuti all’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione diquelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estintisenza corrispondere le somme affidate all’agente dellariscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di moradi cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica- 3 -Numero registro generale 10346/202229 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntiveN umero sezionale 2883/2026Numero di raccolta generale 21313/2026di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 2D6at a pubblicazione 23/06/2026febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quellematurate a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento».A norma del successivo comma 86, «Il debitore manifestaall’agente della riscossione la sua volontà di procedere alladefinizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026,apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamentetelematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sitointernet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì ilnumero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entroil limite massimo previsto dal comma 83».In forza del successivo comma 92, poi, «Entro il 30 giugno 2026,l’agente della riscossione comunica ai debitori che hannopresentato la dichiarazione di cui al comma 86 l’ammontarecomplessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchéquello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse».Solo in virtù di tale comunicazione, quindi, il contribuente puòprovvedere al pagamento del dovuto e ottenere, diconseguenza, l’estinzione del giudizio, una volta effettuato ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute. Trovaapplicazione, difatti, il comma 87 dell’art. 1 cit., secondo il quale«Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indical’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi,che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle- 4 -Numero registro generale 10346/2022more del pagamento della prima o unica rata delle sommeN umero sezionale 2883/2026Numero di raccolta generale 21313/2026dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dDeait a pubblicazione 23/06/2026predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle sommedovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate– Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, daparte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato».Di conseguenza, poiché la procedura di definizione agevolata èstata tempestivamente avviata dal contribuente, la causadev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa di conoscere ilrelativo esito e in vista dell’eventuale estinzione del giudizio. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 5 -
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