CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 07463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3E [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0511P4L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 48/RG 25316 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, ha reso specifica ed adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con la quale il ricorso non si confronta, escludendo l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. atteso il quantitativo dello stupefacente ed il guadagno perseguito; non applicando la massima riduzione consentita dall'art. 62-bis cod. pen. alla luce del precedente, anche specifico, dell'imputato; e comminando una pena quantificata secondo argomenti non manifestamente illogici e del tutto rientranti nel potere discrezionale del giudice. Con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria, la sentenza impugnata con argomenti non contrastati dal ricorso, ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge, nel caso concreto, per provvedervi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] stensora